Documenti della Programmazione regionale
Indice
I principali documenti della Programmazione regionale
Vediamo ora i principali documenti della Programmazione regionale.
Il DEFR, Documento di Economia e Finanza Regionale
Il DEFR è il documento economico che fa da fulcro all’intera Programmazione regionale, perché il suo contenuto è la base di riferimento per tutti gli altri documenti di programmazione.
Nel DEFR sono infatti indicati:
- gli scenari macro-economici internazionali, nazionali e regionali in essere e quelli presumibili per il futuro almeno con riguardo al triennio di pianificazione;
- le politiche che la Regione intende adottare per il perseguimento dei fini pubblici istituzionali;
- gli obiettivi da raggiungere e le manovre di bilancio idonee al loro raggiungimento;
- i mezzi a disposizione e gli strumenti con cui tali risorse possono essere impiegate.
La legge di Stabilità regionale
Con la legge di Stabilità regionale la Regione esplicita gli effetti finanziari che possono essere realizzati nel bilancio di previsione in conseguenza del gettito di risorse provenienti dalla fiscalità regionale e dei flussi di spesa programmati.
Nella legge di Stabilità sono ad esempio indicate:
- le misure e le eventuali modifiche delle aliquote dei tributi regionali;
- le modalità di rifinanziamento delle leggi di spesa regionale non obbligatorie e non continuative;
- le leggi che comportano aumenti delle entrate e/o delle spese;
- le eventuali riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa;
- le ripartizioni per ciascun anno di bilancio delle spese pluriennali.
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Le Regioni, gli enti locali ed i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”.
Questi indicatori, che sono costruiti secondo criteri metodologici comuni, devono essere facilmente misurabili e sono riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio.
Il Piano degli indicatori è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio ed è presentato dalle Regioni e dai loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto.
Il Rendiconto della gestione
La Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale, per la sua approvazione, il Rendiconto della gestione entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello cui il Rendiconto si riferisce.
Il Rendiconto è composto dal:
- conto di bilancio, ovvero dal documento in cui sono rappresentate le voci consuntive (pianificate nel bilancio di previsione) della gestione finanziaria, accompagnato dai riepiloghi, da un quadro generale riassuntivo e dal prospetto di verifica degli equilibri).
Nel conto di bilancio sono esposte, per ciascuna tipologia di entrata ed in modo differenziato fra competenza e residui, le somme accertate, distinguendo la quota riscossa da quella ancora da riscuotere.
Invece, per ciascun programma di spesa e sempre in modo differenziato fra competenza e residui, sono esposte le somme impegnate, anche in questo caso distinguendo la quota pagata da quella ancora da pagare, nonché le somme impegnate ma con imputazione agli esercizi successivi (stanziate nel Fondo pluriennali vincolato).
Inoltre, Prima di rappresentare i residui (attivi e passivi) nel Rendiconto della gestione, la Giunta regionale è tenuta ad eseguire il c.d. “riaccertamento dei residui”, così da verificare l’esistenza di ragioni per il loro mantenimento totale o parziale; - conto economico; che evidenzia i ricavi ed i costi della gestione di competenza economica, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale (nel rispetto dei principi contabili generali ed applicati visti nelle lezioni precedenti), ed il risultato economico dell’esercizio (utile o perdita) quale differenza fra costi e ricavi;
- stato patrimoniale, che evidenzia la consistenza del patrimonio alla fine dell’anno precedente ed i risultati della gestione patrimoniale della Regione (cioè le modifiche intervenute nei beni del patrimonio e nei beni del demanio). In questo documento sono indicati anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto di bilancio, fino alla loro prescrizione.
Per quanto detto, la funzione del Rendiconto generale è quella di rendicontare i risultati finali della gestione complessiva della Regione e di confrontare ogni voce di questi risultati finali con le previsioni contenute nel primo anno del bilancio triennale e con le autorizzazioni di spesa.
L’assestamento del bilancio
Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva con legge l’assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.
La legge di assestamento dà anche atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.
Il bilancio consolidato
Il bilancio consolidato è un bilancio che tiene conto anche delle attività svolte dagli enti ed organismi strumentali della Regione, nonché delle attività svolte da società partecipate e controllate.
Le voci del bilancio consolidato sono pertanto, semplificando, la somma delle voci della Regione e di tutti gli enti e società che in qualche modo sono nell’orbita della Regione (abbiamo semplificato perché la somma di ciascuna voce deve rispettare specifici criteri di consolidamento per evitare che i valori vengano duplicati).
Infatti, nell’economia moderna molto spesso gli enti pubblici esternalizzano alcune loro funzioni ad enti/organismi creati ad hoc, oppure addirittura a società (giuridicamente) private di cui in qualche modo detengono la partecipazione (maggioritaria o meno), che di conseguenza diventano società giuridicamente private ma con soggetto economico pubblico.
Abbiamo detto che i bilanci di enti e società “nell’orbita della Regione” sono inclusi nel bilancio consolidato (individuando quindi un “Gruppo di amministrazione pubblica”, che opera complessivamente per perseguire gli scopi istituzionali della Regione), ma quali sono le regole per determinare esattamente i soggetti che rientrano in questa orbita?
Cioè qual è il perimetro di consolidamento? Ecco i soggetti che rientrano in tale perimetro:
- ente strumentale
è l’ente pubblico o privato nei confronti del quale la Regione (alternativamente):- possiede in modo diretto o indiretto la maggioranza dei voti in assemblea (o dei voti in altro organo decisionale);
- vanta il potere, per legge, statuto o contratto, di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali;
- esercita un’influenza dominante, per legge, statuto, contratto o di fatto (l’esempio classico di influenza dominane di fatto si ha quando una società fornitrice ad es. di materiali ha come unico cliente la Regione e pertanto il venir meno delle ordinazioni da parte di questa causerebbe la crisi economica dell’impresa fornitrice);
- è obbligata per legge a ripianare gli eventuali disavanzi di somme superiori alla propria quota di partecipazione.
- società controllata
è la società nei confronti della quale la Regione ha il possesso azionario di maggioranza, diretto o indiretto, dei voti in assemblea o comunque un’influenza dominante sulla stessa assemblea, per legge, statuto, contratto o di fatto. - società partecipata
è la società nei confronti della quale la Regione ha il possesso azionario, diretto o indiretto, di almeno il 20% dei voti in assemblea (10% se la società è quotata in borsa).
Il bilancio consolidato deve essere approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce ed è costituito dai seguenti documenti:
- conto economico consolidato;
- stato patrimoniale consolidato;
- relazioni sulla gestione (della Regione e del Collegio dei Revisori) e la Nota integrativa.
Per quanto detto, il bilancio consolidato ha le seguenti funzioni:
- permette la visione completa di tutto il Gruppo di amministrazione regionale, superando le carenze informative del bilancio di previsione della Regione (che non tiene conto delle voci degli altri soggetti del Gruppo);
- è utilizzabile da parte della Regione come strumento di controllo per tutti gli enti, organismi e società appartenenti al suo Gruppo;
- aumenta l’efficacia della Regione nelle sue attività di pianificazione, gestione ed esecuzione del Bilancio.
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