Bilancio di previsione finanziario
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Il Bilancio di previsione finanziario
Il Bilancio di previsione finanziario si riferisce generalmente ad un triennio, di cui il primo anno è quello per il quale le somme stanziate nelle singole voci di spesa hanno, come per tutti i bilanci di previsione pubblici, natura autorizzativa e di limite massimo della relativa uscita.
Nel bilancio di previsione regionale sono indicate le risorse cui la Regione può attingere, previa loro acquisizione, e le modalità di impiego di queste stesse risorse in base alla legislazione vigente. Questi importi del Bilancio finanziario devono rispettare le linee guida strategiche contenute nel DEFR.
Nel Bilancio di previsione regionale sono quindi contenute le previsioni di competenza e di cassa (queste ultime solo per il primo esercizio, che in gergo viene chiamato “bilancio annuale”) per tutte le voci di bilancio, sia delle entrate che delle spese.
In ossequio della norma legislativa, il bilancio regionale viene proposto e deliberato in pareggio finanziario di competenza.
Questo pareggio comprende anche l’utilizzo dell’eventuale avanzo di amministrazione o il più probabile recupero del deficit di amministrazione, così da garantire un fondo cassa finale di segno non negativo.
Il Bilancio triennale di previsione regionale è accompagnato da altri documenti, di cui i più importanti sono i prospetti:
- del risultato di amministrazione finale;
- del fondo pluriennali vincolato;
- del fondo crediti inesigibili;
- delle spese da finanziarsi attingendo al fondo per le spese impreviste;
- delle spese obbligatorie;
- del piano degli indicatori e dei risultati attesi, che può essere presentato anche dopo ma entro 30 gg. dall’approvazione del bilancio di previsione:
- delle relazioni e della nota integrativa.
Il bilancio regionale, come tutti i bilanci pubblici, si compone di 2 parti: lo stato di previsione delle entrate e lo stato di previsione delle spese.
In particolare, le entrate si distinguono in:
- titoli, in base alla provenienza delle entrate (ad es. tributarie o extratributarie);
- tipologie, in base alla natura delle stesse;
- categorie (individuate nell’allegato “documento tecnico di accompagnamento”);
- capitoli (individuati nell’allegato “bilancio finanziario gestionale”);
- articoli (eventuali), secondo la natura dell’oggetto (individuati nello stesso documento del punto precedente).
Si ricorda che le entrate conoscono le seguenti fasi:
- accertamento, in cui, verificata la ragione del credito ed il titolo giuridico per il quale esiste un’obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, si individuano tutti gli elementi dell’entrata stessa (debitore, importo, scadenza).
Il diritto di credito è imputato contabilmente all’esercizio finanziario di scadenza.
Per il principio della prudenza è infatti vietato accertare entrate future con imputazione all’esercizio in corso, perché queste saranno presumibilmente di competenza degli esercizi successivi.
Più dettagliatamente, il principio di competenza finanziaria impone che le obbligazioni attive perfezionate vadano imputate all’esercizio in cui sono in scadenza, ma devono essere registrate nell’esercizio di perfezionamento (anche se non muovono la cassa); - riscossione, in cui c’è il concreto versamento della somma dovuta al tesoriere o all’agente incaricato della riscossione, tenendo distinti gli ordinativi d’incasso delle entrate di competenza dell’esercizio in corso da quelli riferiti ai residui.
Gli ordinativi di riscossione (a volte detti reversali d’incasso) sono imputati contabilmente all’esercizio in cui il tesoriere o l’agente ha incassato l’entrata; - versamento, in cui c’è il materiale trasferimento delle somme incassate dal tesoriere o dall’agente alle casse della Regione.
Invece, le spese si distinguono in:
- missioni, espressivi delle funzioni o degli obiettivi strategici della Regione;
- programmi, che rappresentato raggruppamenti omogenei di spese;
- titoli;
- macro-aggregati (individuati nell’allegato “documento tecnico di accompagnamento”);
- capitoli (individuati nell’allegato “bilancio finanziario gestionale”);
- articoli (eventuali), secondo la natura dell’oggetto (individuati nello stesso documento del punto precedente).
Si ricorda che le spese conoscono le seguenti fasi:
- impegno, in cui si attesta l’esistenza di un’obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ed in cui si determinano la ragione del debito, il suo ammontare, la scadenza, il soggetto beneficiario e la capienza o meno dello stanziamento di bilancio.
Infatti, gli impegni di spesa sono assunti nei limiti del relativo stanziamento di competenza in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui essi sono giuridicamente esigibili.
Più dettagliatamente, il principio di competenza finanziaria impone che le obbligazioni passive perfezionate vadano imputate all’esercizio in cui scadono, ma devono essere registrate nell’esercizio di perfezionamento (anche se non muovono la cassa); - liquidazione, in cui, previa verifica dei documenti e dei diritti spettanti al beneficiario delle somme, si quantifica l’importo effettivo da pagare nel rispetto dell’impegno assunto.
La somma da liquidare viene registrata contabilmente quando l’obbligazione diventa esigibile. - ordinazione, in cui il pagamento è ordinato al tesoriere con l’emissione di un mandato di pagamento, con distinzione degli ordinativi per spese di competenza dell’esercizio in corso da quelli riferiti ai residui.
I mandati di pagamento sono imputati contabilmente all’esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento. - pagamento, in cui c’è il concreto pagamento al beneficiario.
Infine, con riguardo alla procedura d’approvazione del Bilancio di previsione, la Giunta regionale deve presentare in Consiglio il Bilancio triennale entro il 31 ottobre dell’anno precedente quello cui lo stesso si riferisce.
Il Consiglio regionale deve approvare il Bilancio di previsione entro il 31 dicembre, altrimenti scatta l’esercizio provvisorio, durante il quale (così come per l’analoga procedura prevista per il Bilancio dello Stato) la Giunta regionale può operare in gestione provvisoria, ovvero in virtù e nel rispetto dei limiti del bilancio non ancora approvato.
L’esercizio provvisorio deve essere concesso per legge e per un periodo non maggiore di 4 mesi. In questi 4 mesi la Giunta regionale non può ricorrere all’indebitamento.
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