Contabilità di Stato
Corso completo e gratuito sulla Contabilità di Stato

da | 19 Apr 2025 | Diritto pubblico privato ed internazionale | 0 commenti

Introduzione

Introduzione alla Contabilità di Stato

La Contabilità pubblica può essere definita come quell’insieme di norme che disciplina l’attività delle pubbliche amministrazioni, intese queste ultime come tutte le aziende o enti che fanno parte della pubblica amministrazione, diretta e indiretta dello Stato.

Quindi la contabilità pubblica comprende l’intera gestione delle aziende pubbliche, la loro organizzazione finanziaria e contabile, la gestione del patrimonio, la misurazione dei risultati economici e la formazione ed esecuzione del bilancio.

In ogni caso la contabilità pubblica non va confusa con quella privata improntata sul sistema della partita doppia.

Ricordiamo che la contabilità pubblica rientra nella più ampia materia della Ragioneria pubblica per la quale rimandiamo al nostro specifico “Corso di Ragioneria pubblica

In questo corso parleremo esclusivamente della Contabilità dello Stato, cioè di quella parte della contabilità pubblica che si occupa dell’ordinamento contabile di alcuni organismi particolari, ovvero di quelli che rientrano nella pubblica amministrazione diretta dello Stato: in altre parole i Ministeri, gli altri organi istituzionali e gli enti strettamente derivanti da questi.

In un corso a parte spiegheremo invece l’altra parte della contabilità pubblica, cioè la Contabilità degli enti pubblici facenti parte dell’amministrazione indiretta dello Stato: in particolare le Regioni e gli Enti locali (province e comuni), nonché le aziende che da tali enti discendono.

Le fonti normative

La Contabilità di Stato è stata oggetto negli ultimi decenni di molte riforme, non soltanto per andare di pari passo con le nuove tecnologie (che spesso agevolano le attività contabili), nonché con l’evoluzione della pubblica amministrazione e delle sue finalità (con l’applicazione di principi pubblici interpretati sempre più in chiave moderna, ad es. quando si prescrive alle aziende pubbliche di misurare anche i loro risultati economici), ma anche per tenere conto delle decisioni in materia da parte dell’Unione Europea.

Ed è proprio per soddisfare una decisione dell’UE (il c.d. fiscal compact, con cui si sono messi limiti al deficit di bilancio ed al debito pubblico dei paesi membri) che è stata modificata la Costituzione nella parte in cui si parla di Finanza Pubblica. Più precisamente con la legge costituzionale 20/4/2012, n. 1, si è modificato l’art. 81 della Costituzione prevedendo di fatto il sempre auspicato pareggio di bilancio, cioè che “lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle diverse fasi, avverse o favorevoli, del ciclo economico”, stabilendo una deroga al pareggio e quindi permettendo il ricorso all’indebitamentosolo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali”, come ad es. gravi calamità naturali (pandemie tipo covid o altro) e crisi finanziarie di particolare portata.

Lo stesso articolo ribadisce pure che “ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”. Trattasi della causa che più di ogni altra ha storicamente comportato il rinvio alle Camere di leggi, non rispettose di tale previsione, da parte del Presidente della Repubblica nell’ambito dei suoi poteri.

Concludiamo l’art. 81 della Costituzione ricordando l’obbligo delle Camere di approvare “con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo”, nonché la disciplina, in caso di mancata approvazione entro l’anno, dell’esercizio provvisorio del bilancio che “non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi”.

Ed ancora, a rafforzare il principio del pareggio di bilancio: “Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale”.

Sempre nella Costituzione, di rilevo anche l’art. 119 il quale, così come modificato, afferma che le Regioni e gli enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane) hanno “autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”.

Inoltre, gli stessi enti “possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”.

Dopo aver visto gli articoli della Costituzione in materia di finanza pubblica, facciamo un excursus storico su quelle che sono le principali riforme della Contabilità di Stato con le novità che hanno portato.

La legge del 31/12/2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), ha particolarmente inciso con riguardo alla Contabilità di Stato, perché, dopo anni in cui si utilizzava la legge finanziaria per adottare le grandi decisioni di politica finanziaria, quest’ultima viene sostituita dalla legge di stabilità nell’ambito di una più ampia revisione della programmazione finanziaria su base triennale.

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