Struttura della PA, Principi generali e Soggetti della Finanza pubblica
Indice
La struttura della Pubblica Amministrazione in Italia
Questa legge è anche fondamentale perché fornisce una definizione formale dei soggetti rientranti nella Pubblica Amministrazione (P.A.), che per uno studente non è cosa da poco.
Ecco, nello schema seguente, chi sono i soggetti della Pubblica Amministrazione:
AMMINISTRAZIONE DIRETTA |
ORGANI CENTRALI |
Attivi |
Presidente del Consiglio |
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Consiglio dei Ministri |
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Comitato dei Ministri |
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Ministeri |
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Aziende Autonome (es. ANAS e Monopoli di Stato) |
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Consultivi |
Consiglio di Stato |
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CNEL |
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Avvocatura di Stato |
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Di controllo |
Corte dei Conti |
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Ragioneria Generale dello Stato (RGS) |
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ORGANI PERFIFERICI |
Con circoscrizione regionale |
Commissario del Governo |
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Commissione di controllo |
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Governatore Regione (Ufficiale del Governo) |
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Con circoscrizione provinciale |
Prefettura |
Prefetto |
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Vice-Prefetti |
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Consiglio di Prefettura |
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Questura, Provveditorato agli Studi, Intendenza di Finanza, ecc. |
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Con circoscrizione comunale |
Sindaco (Ufficiale del Governo) |
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AMMINISTRAZIONE INDIRETTA |
ENTI NAZIONALI |
INAIL, INPS, ISTAT, Banca d’Italia, ecc. |
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ENTI LOCALI |
TERRITORIALI |
REGIONE – Organi |
Consiglio regionale |
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Giunta regionale |
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Governatore |
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PROVINCIA – Organi |
Consiglio provinciale |
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Giunta provinciale |
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Presidente della Giunta |
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COMUNE (e Città Metropolitana) – Organi |
Consiglio comunale |
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Giunta comunale |
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Sindaco |
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NON TERRITORIALI |
Servizio Sanitario Nazionale (SSN, ASL), Università pubbliche, Scuole ed Istituti di istruzione pubblici, Camere di Commercio (CCIAA), ecc. |
Successivamente, con Legge 7/4/2011, n. 39, per rispettare l’armonizzazione ex ante delle politiche economiche e di bilancio degli stati membri dell’UE, si stabilisce la presentazione contestuale entro il 30 aprile di ogni anno del Programma di stabilità o di convergenza (PS) e del Programma nazionale di riforma (PNR), che rappresentano importanti tasselli della programmazione economico-finanziaria dello Stato.
Si stabilisce anche la presentazione del DEF (Documento di economia e finanza) e la Nota di aggiornamento al DEF.
Con la Legge 243/2012 c’è poli la fusione in un unico documento detto Legge di bilancio dei due precedenti documenti legge di stabilità e legge di bilancio, che ormai sono inglobati appunto nella Legge di bilancio. Questa diviene in seguito (ad opera della Legge 4/8/2016, n. 163) provvedimento sostanziale oltre che formale, nel senso che essa non si limita a contenere formalmente le poste contabili di bilancio, ma può disporre integrazioni e modifiche alle norme legislative di entrata e spesa, svolgendo così la funzione precedentemente attribuita alla legge di stabilità.
I principi generali della Finanza pubblica
La L. 243/2012 è stata poi modificata dalla L. 164/2016, di esecuzione della Legge Costituzionale 1/2012 sopra citata, con la quale è stata modificata la Costituzione per recepire il principio del pareggio di bilancio.
Questa stessa legge ha introdotto anche altri importanti principi di finanza pubblica, sempre in armonia con le disposizioni dell’UE:
- l’equilibrio dei bilanci è espresso rispetto all’obiettivo di medio termine, che è pari al valore del saldo strutturale, definito in base ai criteri dell’UE, e che per l’Italia corrisponde al pareggio di bilancio in termini strutturali, ovvero corretto per considerare gli effetti del ciclo economico ed al netto delle misure una tantum;
- la sostenibilità del debito pubblico, rivista poi a dicembre 2024, è realizzata mediante la previsione di un percorso teso a garantire che nel tempo il debito pubblico ritorni entro determinati limiti e per la precisione attualmente sono previsti 2 limiti:
- debito/PIL < 60%
- deficit/PIL < 3% con il saldo strutturale < 1,5%);
- è fissato nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio il tasso annuo programmato di crescita della spesa pubblica, al netto di alcune poste individuate dalle norme UE e compatibile (cioè non superiore) con il tasso di riferimento stabilito sempre dalla UE;
- il ricorso all’indebitamento è consentito solo al verificarsi di eventi eccezionali (il Covid è stata tra questi e, oltre alle pandemie, eventi eccezionali potrebbero essere ad es. recessioni e crisi finanziarie di particolare gravità), con l’autorizzazione preventiva delle Camere da adottare a maggioranza assoluta, che indichi la misura e la durata dello scostamento, le finalità alle quali indirizzare le risorse resesi disponibili, nonché un piano di rientro verso l’obiettivo programmatico;
- è previsto che gli scostamenti degli andamenti di finanza pubblica dagli obiettivi programmatici, diversi da quelli per eventi eccezionali, debbano essere affrontati mediante la definizione di un meccanismo di correzione, ritenuto efficace per garantire il ritorno all’obiettivo;
- il saldo netto del bilancio dello Stato da finanziare o da impiegare (dipende dal segno del saldo), pari alla differenza fra entrate (tributarie, extra-tributarie, da alienazione del patrimonio e da riscossione dei crediti) e spese pubbliche correnti ed in conto capitale, deve essere coerente con gli obiettivi programmatici stabili dai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;
- come detto, la legge di bilancio, distinta in due sezioni, ha unificato le precedenti leggi di stabilità e di bilancio, diventando una legge sostanziale oltre che formale, prevedendo le entrate e le spese a legislazione vigente;
- è istituito l’Ufficio parlamentare di bilancio, che funge da organismo indipendente per la verifica degli andamenti di finanza pubblica e la valutazione del rispetto delle regole di bilancio, composto da 3 membri nominati d’intesa dai Presidenti delle Camere su proposta delle Commissioni bilancio di ciascuna Camera, e sono attribuite nuove funzioni di controllo – anche successivo – alla Corte dei Conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche.
I soggetti
I soggetti che operano nell’ambito della Contabilità pubblica sono sostanzialmente i seguenti:
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che ha la gestione finanziaria dello Stato
Si divide in 4 dipartimenti:- Tesoro, che ha competenza nella politica economica e finanziaria italiana;
- Finanze, che emana le norme tributarie del Paese e coordina le Agenzie fiscali cui è demandato il compito di applicare queste stesse norme tributarie (le Agenzie fiscali sono 3: l’Agenzia delle Entrate, che ha incorporato quella del Territorio e che svolge l’attività di riscossione attraverso un ente strumentale che si chiama Agenzia delle entrate-riscossione, ex Equitalia; l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Agenzia del demanio);
- Ragioneria Generale dello Stato (RGS), che monitora, controlla e verifica l’andamento della Finanza pubblica e le politiche di bilancio, avendo anche poteri ispettivi in tema di regolarità amministrativa e contabile;
- Amministrazione generale, che svolge importanti compiti di supporto al MEF, tra i quali il pagamento degli stipendi ai dipendenti pubblici e l’approvvigionamento dei materiali necessari agli enti pubblici.
- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), che è composto dai Ministri competenti per materia ed implementa gli indirizzi di politica economica in ambito nazionale, nell’UE ed a livello internazionale;
- la Cassa Depositi e Prestiti SpA, che riceve depositi con garanzia dello Stato da tutte le amministrazioni pubbliche e concede prestiti allo Stato ed agli enti pubblici, gestendo i fondi per conto dei medesimi;
- le Aziende autonome, che sono aziende senza personalità giuridica (ad es. ANAS e Monopoli dello Stato) facenti parte dell’organizzazione dello Stato, ma contraddistinte da un’ampia autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, con un proprio bilancio distinto da quello statale e degli altri enti della P.A.;
- gli Enti territoriali ed altre amministrazioni locali, che sono le Regioni e gli enti locali, cioè le Provincie, i Comuni e le Città metropolitane, caratterizzati tutti da un’autonomia statutaria, finanziaria (in quanto godono di entrate proprie, oltre i trasferimenti da parte dello Stato), contabile e di bilancio;
- gli Enti non territoriali, che possono avere un ambito nazionale, come l’INPS, l’INAIL, l’ISTAT e la Banca d’Italia, oppure locale (in cui però il territorio di competenza non è elemento costituente), come le ASL, le Camere di commercio, le scuole pubbliche di ogni ordine e grado e le Università pubbliche.
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