Contabilità di Stato
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da | 19 Apr 2025 | Diritto pubblico privato ed internazionale | 0 commenti

Esercizio provvisorio e Legge di Assestamento

L’Esercizio provvisorio

Se il Bilancio dello Stato non viene approvato dal Parlamento entro il 31 dicembre, si ricorre all’Esercizio provvisorio.

L’Esercizio provvisorio serve ad evitare che la mancata approvazione del Bilancio e quindi delle autorizzazioni alle spese ivi contenute (nei limiti di ciascuna voce) paralizzi l’attività della Pubblica Amministrazione.

In caso di mancata approvazione, l’art. 81 della Costituzione afferma che il Parlamento, mediante un’apposita legge, deve autorizzare il Governo ad esercitare provvisoriamente il Bilancio presentato in Parlamento ma non ancora approvato.

Questa autorizzazione straordinaria ha però dei precisi limiti ben precisi:

  • non può essere superiore a 4 mesi (quindi l’approvazione del bilancio deve avvenire entro la data posticipata del 30 aprile);
  • i Ministeri non possono spendere ogni mese per ciascuna voce di Bilancio più di un dodicesimo (1/12) dell’importo della voce e quindi, se ad es. l’esercizio provvisorio dura 2 mesi e la voce ha un importo di 12.000 euro, la spesa massima da parte del Dicastero per quel preciso stanziamento non può essere maggiore di 2.000 euro (pari a 2/12).

La Legge di Assestamento

Può capitare che durante l’esercizio finanziario, cioè durante l’esecuzione del Bilancio previsionale dello Stato, si determinino, per qualsiasi motivo, nuove o maggiori entrate oppure nuove e maggiori spese.

Come fare in questi casi, visto che la Pubblica Amministrazione (PA) è vincolata per ciascuna voce agli importi del Bilancio approvato, che ha natura di legge sostanziale?

Per le entrate la risposta è facile: lo Stato ha comunque il diritto di riscuotere le maggiori entrate di competenza e quindi le amministrazioni competenti hanno il dovere di accertare e di curare la riscossione delle nuove o maggiori entrate, perché le previsioni in Bilancio delle entrate non hanno valore limitativo come per le spese.

Tecnicamente ciò avviene con l’istituzione di un nuovo capitolo per le maggiori entrate ad opera del MEF, su proposta del Ragioniere generale dello Stato.

Invece, per le nuove o maggiori spese, come fare per recepirle in un Bilancio previsionale già approvato?

Si procede con il riscorso alle “variazioni di Bilancio” e con la legge (o bilancio) di Assestamento.

In particolare, le variazioni di Bilancio possono avvenire, in funzione della natura della variazione della spesa:

  • con la legge di Assestamento
  • con semplici atti amministrativi

Variazioni di Bilancio con atti amministrativi

È possibile procedere con semplici atti amministrativi, senza “scomodare” la legge di Assestamento, quando occorre:

  • rimodulare in termini di competenza e di cassa, per motivate esigenze, le dotazioni finanziarie di un programma di spesa. Si procede con un decreto del Ministro competente (quello nel cui stato di previsione della spesa è contenuto il programma da modificare), previa verifica del MEF/DRGS ed in ogni caso con esclusione delle spese relative a disposizioni specifiche legislative e nel rispetto dei vincoli di spesa relativi ad oneri inderogabili;
  • disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell’ambito di ciascuna azione (cioè si aumenta una voce e se ne diminuisce un’altra dello stesso importo). Si procede con decreto direttoriale, previa verifica del MEF/DRGS per il rispetto dei saldi di finanza pubblica. In ogni caso con esclusione delle spese relative a disposizioni specifiche legislative e nel rispetto dei vincoli di spesa relativi ad oneri inderogabili;
  • effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, agli stanziamenti di spesa dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi, ad invarianza dei saldi di finanza pubblica. Si procede con decreto del MEF su proposta del Ministro competente, sempre con esclusione delle spese relative a disposizioni specifiche legislative e nel rispetto dei vincoli di spesa relativi ad oneri inderogabili;
  • modificare, in termini di competenza, cassa e residui, le dotazioni dei fondi istituiti per legge, affinché queste siano ripartite nel corso dell’anno, anche fra diversi Ministeri. Si procede con decreto del MEF su proposta del Ministro competente;
  • operare variazioni compensative di sola cassa, fra unità elementari di bilancio di ciascun stato di previsione della spesa, per far sì che sussistano per tempo le disponibilità liquide necessarie ai pagamenti previsti nel piano finanziario dei pagamenti. Si procede con decreto del Ministro competente, comunicato al Parlamento e alla Corte die Conti, previa verifica del MEF/DRGS per il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Variazioni di Bilancio con legge di Assestamento

Invece, le variazioni di Bilancio sono eseguite con la presentazione in Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno da parte del MEF, della legge di assestamento (legge sostanziale) quando occorre:

  • modificare le previsioni del Bilancio – gli stanziamenti di spesa – in funzione dell’ammontare dei residui attivi e passivi, ormai quantificato in modo certo con la presentazione in Parlamento del RGS relativo all’esercizio precedente;
  • adeguare gli stanziamenti, di competenza e cassa, per effetto di norme legislative approvate dal Parlamento dopo l’approvazione del Bilancio di Stato;
  • effettuare variazioni compensative degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, anche fra unità di voto diverse, con divieto però di utilizzare le dotazioni delle voci in conto capitale per finanziare le voci di spesa corrente.

La legge di Assestamento è accompagnata da una Relazione tecnica, la cui funzione è quella di fornire evidenza della coerenza fra il saldo netto da finanziare e gli obiettivi programmatici indicati nel DEF.

Armonizzazione della contabilità dello Stato (pianto dei conti e schemi di bilancio)

Molto importante sotto l’aspetto tecnico-funzionale è stato il d.lgs. n. 91/2011, che ha armonizzato i sistemi contabili e gli schemi di bilancio della PA, con esclusione delle Regioni e degli Enti locali.

In particolare, sono stati armonizzati (cioè unificati):

  • le regole contabili;
  • il piano dei conti (cioè le voci di ciascuna entrata e spesa);
  • le classificazioni dei dati contabili e di bilancio delle amministrazioni pubbliche che tengono la contabilità civilistica;
  • gli schemi di bilancio, che adesso sono articolati in missioni e programmi;
  • il sistema degli indicatori di risultato, resi comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, nonché più semplici e facilmente quantificabili, inseriti in un sistematico “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”.

L’ultimo punto è di estrema importanza sotto l’aspetto della lotta agli sprechi e dell’efficacia dell’azione pubblica. In questa stessa ottica si pone anche l’obbligo, a carico degli enti pubblici in contabilità civilistica, di redigere un budget economico.

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