Costituzione italiana
Una breve disamina dei principali aspetti della Costituzione italiana

da | 7 Nov 2007 | Diritto pubblico privato ed internazionale | 0 commenti

La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato Italiano. Nasce dalle ceneri dello Statuto Albertino, concesso da Carlo Alberto nel 1848.

Dopo la guerra d’indipendenza (1859), Vittorio Emanuele II assunse il titolo di re d’Italia e lo Statuto Albertino divenne la prima Costituzione dell’Italia unita. Restò in vigore anche durante il ventennio fascista (1922-1943) pur se profondamente derogato. Quando il fascismo finì, il 25 luglio 1943, il re, revocò Mussolini da capo del governo e ripristinò la libertà di associazione dei partiti politici che il fascismo aveva costretto alla clandestinità o all’esilio. Essi si riunirono nel C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) per rifondare lo Stato.

La Costituzione Italiana è in vigore dai 1° gennaio 1948, ed è composta di 139 articoli e suddivisa in parti. Queste a loro volta sono suddivise in titoli, taluni dei quali suddivisi in sezioni, tutti preceduti dai “Principi fondamentali“. Oltre ai principi fondamentali, la Costituzione consta di due parti: la prima relativa ai “Diritti e doveri dei cittadini“; la seconda riguardante l’ “Ordinamento della repubblica“.

I principi fondamentali (articoli da 1 a 12) contengono le disposizioni essenziali sul tipo di Stato e di società voluti dalla Costituzione.

La Costituzione, fu elaborata e redatta da un’Assemblea Costituente eletta nel 1946, quindi si può definire votata e scritta:

  • Votata: in quanto è stato il popolo a votare in via indiretta questo documento, non il sovrano a concederlo, com’è avvenuto con lo Statuto Albertino.
  • Scritta: poiché diritti, doveri e ordinamento sono elencati, e non vi sono rimandi a norme accettate per consuetudine, cioè tramandate oralmente.

La Costituzione è inoltre lunga, rigida, e democratica:

  • Lunga, poiché sono ampiamente precisati e descritti i principi, i diritti, i doveri e i meccanismi che regolano la vita del paese.
  • Democratica, in quanto è stata votata.
  • Rigida, perché non può essere modificata con legge ordinaria, ma solo attraverso particolari e qualificati procedimenti legislativi, cioè tramite le leggi di revisione costituzionale (approvate dal Parlamento con un procedimento aggravato, che richiede cioè maggioranze più ampie e una doppia approvazione).

Come abbiamo visto, la nostra Costituzione è la guida per il Parlamento, nel senso che ogni legge deve essere rispettosa dei principi costituzionali. A garanzia di ciò è previsto un apposito organo “La Corte Costituzionale”.

Secondo il titolo IV della Costituzione, garanzie costituzionali artt.134-137, questo organo giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, e sulle controversie tra Stato e Regione.

Può anche essere chiamata “interprete della costituzione”.

La Corte Costituzionale è un organo collegiale composto da 15 giudici, nominati per un terzo ciascuno da:

  1. Presidente della Repubblica.
  2. Parlamento in seduta comune;
  3. dalle supreme magistrature (ordinaria e straordinaria).

I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra magistrati, professori universitari aventi cattedre di materie giuridiche e avvocati e restano in carica 9 anni e non sono rieleggibili. La Corte tra i giudici elegge il Presidente che resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Per quanto riguarda il giudizio di costituzionalità delle leggi, la corte non può agire di sua iniziativa, ma deve attendere che la questione di costituzionalità venga sollevata.

Due sono i procedimenti previsti:

  • procedimento incidentale: durante un processo.
  • Procedimento principale: durante le controversie tra Stato e Regioni.

Le decisioni che la Corte prende sono dette sentenze che devono essere rispettate indistintamente da tutti; e possono essere:

  • di accoglimento: quando la questione di legittimità risulta fondata. A partire dal giorno successivo all’accoglimento, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la legge annullata non può più essere applicata. Salvo i casi in cui la sentenza ha effetti retroattivi.
  • Di rigetto: quando la questione di legittimità risulta senza fondamenti. Ciò però può permettere ad un altro giudice, in un altro momento, di accogliere la questione di legittimità costituzionale ed annullare la stessa legge.

Ci sono poi dei limiti che devono essere rispettati per modificare la Costituzione, perché non può essere modificata in tutte le sue parti. Infatti non sono modificabili:

  • La forma di Governo Repubblicana
  • Il principio democratico
  • Le prescrizioni relative ai diritti umani

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