Diritto di Autore
Una lucida riflessione sul Diritto d’Autore nell’era della comunicazione globale

da | 28 Lug 2010 | Diritto pubblico privato ed internazionale | 0 commenti

Il Diritto di Autore è quella proprietà intellettuale attraverso la quale la legge tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, letteratura, all’arte, alla musica, arti figurative, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Possono formare oggetto di diritto anche i beni immateriali o incorporali, i quali proprio per la loro diversa natura dai beni materiali seguono una disciplina specifica e particolare.

Detti diritti su beni immateriali sono disciplinati dal codice civile, nel libro del lavoro, dalle norme sul diritto di autore agli art.li 2575 e seg., nonché dalla Legge sul diritto di autore 633/1941, come modificata dalla Legge 248/2000 (legge antipirateria).

Costituiscono oggetto di detta tutela tutte le opere creative che appartengono alle categorie sopra menzionate, purché sia originale la forma rappresentativa, indipendentemente dal loro valore intrinseco e dalla novità.

Ciò che si intende tutelare con il diritto di autore è l’idea stessa, la creazione realizzata in una qualsiasi forma, e non il bene materiale attraverso il quale l’idea viene comunicata agli altri.

Le opere di ingegno tutelate sono quindi quelle che presentano il carattere della creatività, e cioè quell’apporto personale dell’autore che consenta all’opera di prestare un quid novi rispetto alle opere preesistenti. Il concetto di creatività coincide quindi, non con quello di novità assoluta, bensì con un grado di originalità tale che consenta di distinguere un’opera dalle altre.

La Suprema Corte (Cass. 5089/2004 e 11953/1993) ha chiarito che: “…il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale e ed individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate nell’art. 1 della L. 633/1941 di modo che affinché un’opera di ingegno riceva protezione a norma di legge, è sufficiente la sussistenza di un atto di creativo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore..”.

Pertanto alla luce di quanto detto, è importante sostenere che il sorgere di una tutela dipende dalla realizzazione o esteriorizzazione dell’opera. Essa dunque, diviene oggetto di tutela soltanto quando è realizzata, comunicata al e nel mondo esterno.

L’unico modo per acquisire in via originaria i diritti che conseguono al diritto d’autore è dunque l’atto creativo per se stesso. Pertanto è il momento creativo che determina il nascere del diritto di autore dell’opera stessa.

Il diritto de quo si manifesta sotto due profili diversi, il diritto morale di autore e quello patrimoniale.

Il diritto morale si estrinseca nel diritto di farsi riconoscere autore dell’opera e di impedire che altri se ne attribuisca la paternità, ovvero ne faccia oggetto di plagio o di imitazione. La giurisprudenza intervenuta sulla questione ha affermato che:”…. La tutela del diritto alla paternità dell’opera dell’ingegno realizza ad un tempo l’interesse privato e l’interesse pubblico, assicurando all’autore la possibilità di farsi riconoscere attraverso l’opera dell’ingegno ed alla collettività di evitare ogni forma di inganno nell’attribuzione della paternità intellettuale, condizione prima per la difesa della cultura e della verità dell’informazione…” (così Trib. Roma, 25-7-84, GI, 1985, I, 2, 82.).

Il diritto patrimoniale invece è il potere di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente, ossia di riprodurla in qualsiasi modo a scopo di lucro.

Oltre al diritto di paternità, tra i diritti morali vi sono ricompresi il diritto di rivelazione, di pubblicazione delle opere inedite, il diritto all’integrità dell’opera e al ritiro dell’opera.

Tra quelli patrimoniali sono compresi anche il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera, il diritto di trascrizione dell’opera orale, il diritto di distribuzione, il diritto di esecuzione e di rappresentazione in pubblico, il diritto di elaborazione, il diritto di comunicazione, di traduzione, il diritto di noleggio e di dare in prestito.

Alla luce di quanto sopra, si deve perciò ritenere che costituisce una violazione del diritto morale e patrimoniale del diritto di autore, l’utilizzazione di una composizione, costituente “elaborazione di carattere creativo” di un’opera originaria, da parte degli autori della composizione creativa, quando nella utilizzazione stessa difetti il consenso dell’autore dell’opera originaria e quando non venga enunciato nelle forme d’uso il nome dell’autore dell’opera originaria, o non venga esercitato il diritto esclusivo sull’opera derivata con pregiudizio di quello corrispondente sull’opera originaria (così Cass. 5-9-90, n. 9139, rv. 469189).

Oggetto di tutela sono anche le opere collettive e le opere composte, realizzate in comunione da più autori. L’art. 3 della Legge sul diritto di autore tutela le opere collettive, definite come quelle opere costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, artistico, scientifico, come appunto le riviste. Quest’ultime sono protette come opere originali, senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Come già affermato ut supra, il diritto di autore compete a chi abbia creato l’opera. Secondo il Consiglio di Stato, intervenuto sul punto, detto principio si applica anche quando la singola opera abbia concorso alla formazione dell’opera collettiva, come è desumibile dagli artt. 3, 6, 7, 12 e 38 l. 22 aprile 1941, n. 633 e dagli artt. 2576 e 2577 cod. civ. ( così Cons. Stato 21-1-93, n. 77, in CS, 1993, I, 10).

Le opere composte sono invece quelle opere che seppur realizzate da più autori e utilizzabili separatamente, risultano come una creazione unitaria in cui prevale l’opera nel suo complesso.

A quando detto sino ad ora, per una più completa esposizione del tema trattato, va aggiunto che nell’ambito della tutela riconosciuta al diritto di autore, viene ricompresa anche la tutela del diritto di autore di un’opera divulgata attraverso internet.

Nel sistema di programmazione, di comunicazione e di condivisione di dati, attraverso il quale navigano milioni di utenti, la problematica connessa al tema che si sta analizzando, rileva nel senso di dover garantire il diritto di autore di opere di ingegno che vengono diffuse via Internet.

Ed infatti, non appena si è diffuso il fenomeno Internet, le Istituzioni, sia nazionali che comunitarie, hanno avvertito la necessità di dover fornire una tutela giuridica agli utenti, che abitualmente navigano in rete.

Sulla questione si è soffermata anche la giurisprudenza. In effetti si deve considerare che parte dei giuristi non ritenevano che le opere in rete potessero godere della stessa tutela giuridica di un’opera di ingegno tradizionale, in quanto non erano realizzate sul supporto tradizionale.

Detta tesi però non può giustificare il fatto che anche le opere intellettuali in rete, nonostante i problemi di identificazione rispetto alle opere di ingegno tradizionali, debbano ricevere una tutela adeguata.

Di fatto la giurisprudenza maggioritaria ritiene l’applicabilità della normativa nazionale in tema di proprietà intellettuale anche alle opere di ingegno divulgate in rete.

Nell’ambito della tutela delle opere di ingegno in rete è inoltre, molto diffusa anche la problematica relativa alla responsabilità del provider e degli illeciti commessi dagli utenti.

Poiché non sussiste un obbligo di sorveglianza del provider, si sarebbe indotti a ritenere che quest’ultimo andrebbe esente da responsabilità per gli illeciti commessi dagli utenti. In effetti, la concreta conoscenza di una attività illecita non rende il provider esente da una responsabilità solidale con l’utente. In realtà si deve specificare che quanto sino a ora sostenuto si verifica solamente nel caso in cui il provider non si attivi per bloccare l’illecito, rimuovendo l’informazione dannosa.

In conclusione, si deve ritenere che si attende una più specifica normativa sulla responsabilità del provider. Infatti, la Direttiva 2000/31/CE, che definisce la responsabilità del provider nel caso di illeciti posti in essere dagli utenti della rete, risulta essere carente di quegli elementi che consentono di individuare quando si sia formata la conoscenza dell’illecito del provider.

La predetta normativa ha solamente introdotto, nel nostro ordinamento, un obbligo generale di sorveglianza del provider, che però non mette al riparo dagli innumerevoli e continui illeciti, caratterizzati dal plagio delle opere di ingegno immesse in rete.

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