Disavanzo e debito pubblico dopo le disposizioni del Trattato di Maastricht
Una panoramica sulla situazione dell'Unione Europea alla luce delle ultime novità

da | 9 Mar 2009 | Diritto pubblico privato ed internazionale, Economia politica | 0 commenti

Da Maastricht al Patto di Stabilità e Crescita economica

2. Da Maastricht al Patto di Stabilità e Crescita

Con l’introduzione della moneta unica, il 1° Gennaio1999, aveva inizio la terza fase dell’Unione Economica e Monetaria (UEM) nei paesi dell’area euro. Questo era il risultato del raggiungimento dell’alto grado di convergenza voluto dal Trattato di Maastricht che, fissando obiettivi specifici, aveva imposto agli stati il perseguimento di politiche rigorose in ambito monetario e fiscale.

Con la stipula del Trattato di Maastricht del 1992, infatti, la Comunità Europea poneva in essere quegli accordi e strumenti di coordinamento delle politiche economiche che sarebbero poi stati adottati dagli stati membri così da rendere realizzabile, in un contesto stabile, la nascita della nuova moneta e ancora l’adesione all’Unione economica e a quella monetaria. In quest’ottica, venivano fissati i due principali parametri di politica fiscale al rispetto dei quali era vincolata l’adesione degli stati membri all’Unione Monetaria.

Questi parametri erano contenuti nell’articolo 104c del Trattato, nel quale si faceva riferimento alle misure di spesa ed indebitamento che gli stati avrebbero dovuto rispettare, rimandando però al protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi (annesso allo stesso Trattato) per quanto riguardava i valori di riferimento degli stessi parametri.

2.1 Articolo 104c

1. Gli stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

2. La Commissione sorveglia l’evoluzione della situazione di bilancio e dell’entità del debito pubblico negli stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due seguenti criteri:

a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che;

-il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina a quello di riferimento;

-oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino a quello di riferimento;

b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

(dal Trattato di Maastricht)

E così successivamente nell’art. 1 del protocollo venivano indicati i valori di riferimento:

–    3% per il rapporto tra disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;

–    60% per il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.

Dove, come specificato successivamente nell’art. 2, per disavanzo pubblico si intendeva l’indebitamento netto così come stabilito dallo European System of Integrated Economic Accounts (SEC) mentre per debito pubblico il valore nominale lordo del debito alla fine dell’anno.

L’attenzione in sede europea al monitoraggio di queste variabili è nata dalla consapevolezza che le politiche fiscali abbiano un impatto significativo sulla crescita economica e sull’inflazione. Nello specifico, che lo siano le voci riguardanti la spesa e le entrate delle amministrazioni pubbliche, così come i disavanzi di bilancio e il debito pubblico.

Benché la politica fiscale permanga, anche nella terza fase dell’Unione Monetaria, competenza esclusiva dei paesi membri, sono stati disposti una serie di accordi istituzionali volti al mantenimento di finanze pubbliche equilibrate.

In particolare, a questo compito assolve la procedura sui disavanzi eccessivi contemplata già nel Trattato ma poi sviluppata nel Patto di Stabilità e Crescita. Questa é volta a limitare il rischio di instabilità del livello dei prezzi derivabile ad esempio da un eccesso di spesa pubblica che, aumentando la domanda aggregata in una condizione di pieno impiego, potrebbe far insorgere tendenze inflattive. La procedura stabilisce quindi che il consiglio europeo:

–         invia, una volta deciso che un disavanzo eccessivo esiste, delle raccomandazioni al governo interessato, affinché 1) adotti le misure necessarie per porre rimedio a tale situazione entro quattro mesi; 2) tali misure assicurino la correzione del disavanzo eccessivo entro un anno dalla notifica del fatto, salvo “circostanze particolari” (riduzione annua del PIL reale di almeno lo 0,75%);

–         impone sanzioni se il governo del paese inadempiente non adotta le misure necessarie per ridurre il deficit come raccomandato dal consiglio stesso;

–         stabilisce l’entità della sanzione, che consiste in un deposito infruttifero, trasformato dopo due anni in una ammenda qualora il paese Membro non corregga il deficit.

L’inserimento di questa procedura nel Patto di Stabilità e Crescita si è reso necessario dalla constatazione che il Trattato di Maastricht prevedeva solamente criteri quantitativi che indirizzavano a livello generale la politica fiscale, ma non definiva una politica di bilancio da seguire. E’ su questa linea che, nel 1997, è stato approvato il Patto di Stabilità e di Crescita che va oltre quanto disposto nel Trattato, introducendo regolamenti volti a “rafforzare la sorveglianza e la disciplina di bilancio e accelerare e chiarire la procedura relativa ai disavanzi eccessivi”.

Aderendo al Patto gli stati membri si sono ripromessi di raggiungere l’obiettivo di medio-lungo termine di posizioni di bilancio “vicino al pareggio o in surplus”. L’idea è, infatti, che così facendo questi siano in grado di reagire meglio all’impatto delle fluttuazioni cicliche evitando di superare il tetto di riferimento del 3%. Nell’ottica della sorveglianza multilaterale, i membri sono, quindi, obbligati a sottoscrivere programmi di stabilità al Consiglio e alla Commissione Europea, mentre i non membri devono fare altrettanto con programmi di convergenza.

Il Patto nello specifico individua tre obiettivi primari:

1) evitare che il debito pubblico assuma un andamento insostenibile;

2) consentire l’uso anticiclico delle politiche fiscali per favorire la stabilità economica,

3) favorire politiche di bilancio che aiutino il raggiungimento di stabilità nel livello dei prezzi.

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