Disavanzo e debito pubblico dopo le disposizioni del Trattato di Maastricht
Una panoramica sulla situazione dell'Unione Europea alla luce delle ultime novità

da | 9 Mar 2009 | Diritto pubblico privato ed internazionale, Economia politica | 0 commenti

Le definizioni e le norme di valutazione

4. Le definizioni e le norme di valutazione

In conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 104 del Trattato sulla procedura sui disavanzi eccessivi, è quindi divenuto fondamentale lo schema di riferimento delineato dal SEC 95 in merito al calcolo del disavanzo e del debito pubblico.

Innanzitutto ai fini delle comunicazioni alle quali sono tenuti gli stati membri verso la Commissione, per disavanzo pubblico s’intende il saldo contabile “indebitamento/accreditamento netto” del settore delle amministrazioni pubbliche, compresi i flussi di pagamento di interessi risultanti da contratti swap e di forward rate agreement.

Il SEC a tal proposito fornisce una definizione puntuale del settore dell’amministrazione e dei suoi sottosettori:

“Il settore amministrazioni pubbliche (S.13) comprende tutte le unità istituzionali che agiscono da produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali ed è finanziata in prevalenza da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori e/o da tutte le unità istituzionali preposte principalmente alla redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese:

–          gli organismi pubblici (esclusi i produttori pubblici aventi la forma di società di capitali pubbliche o dotati,in forza di una normativa specifica, di personalità giuridica e le quasi società, allorché sono classificate nei settori delle società finanziarie o non finanziarie) che gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita;

–          le istituzioni senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica che agiscono da produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono controllati e finanziati in prevalenza da amministrazioni pubbliche;

–          i fondi pensione autonomi, se obbligatori in forza di disposizioni legislative o regolamentari e se le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell’istituzione per quanto riguarda la fissazione o l’approvazione dei contributi e delle prestazioni.

Il settore delle amministrazioni pubbliche è suddiviso in quattro sottosettori:

a)       amministrazioni centrali

b)       amministrazioni di Stati federati

c)       amministrazioni locali

d)       enti di previdenza e assistenza sociale

Nel SEC 95 non è fornita una definizione specifica di debito pubblico; sono, tuttavia, presenti disposizioni generali relative ai settori istituzionali, alle passività finanziarie e alla loro valutazione. Queste individuano nei prezzi di mercato il parametro fondamentale ai fini della valutazione e stabiliscono che lo stock di attività e delle passività deve esser valutato ai prezzi di mercato correnti alla data cui si riferisce il conto patrimoniale. Da ciò discende che lo stock delle passività delle amministrazioni pubbliche deve essere registrato nei conti nazionali al valore di mercato alla fine del periodo contabile nel conto patrimoniale di chiusura del settore delle amministrazioni pubbliche.

Il SEC 95 prevede che lo stock del debito pubblico (al valore di mercato) sia pari alla somma delle passività del settore delle amministrazioni pubbliche (S.13; vedi Tabella 1): biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli diversi dalle azioni (AF.3), inclusi gli strumenti finanziari derivati (AF.34), prestiti (AF.4) e altri conti passivi (AF.7), ed anche, ove esistano, azioni e altre partecipazioni (AF.5)e riserve tecniche di assicurazione (AF.6).


Tabella 1

Composizione dello stock del debito pubblico

Stock del debito (alla fine dell’anno N) = AF.2+AF.3 (inclusi AF.34)+AF.4

+AF.5 (se esistono)

+AF.6 (se esistono)

+AF.7


Alla mancanza di una definizione precisa del debito pubblico ha ovviato il protocollo allegato al Trattato sull’Unione europea, che, ai fini della procedura sui disavanzi eccessivi prevede che:

“Per debito si intende il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell’esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione”.

L’importo del debito é qui valutato al valore nominale, dove per nominale il Consiglio ha inteso riferirsi al valore facciale delle passività ovvero a quel valore concordato dalle parti, che dovrà essere ripagato dal debitore alla scadenza. Quest’indicazione, così come la specificazione delle componenti del debito pubblico con riferimento alle definizioni delle passività finanziarie contenute nel SEC 95, sono state inserite nel regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio. Le specificazioni affermano che le definizioni di “pubblico” e “disavanzo” sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi con riferimento al sistema europeo di conti economici integrati (SEC 95).

Con riferimento alle passività lo stesso manuale del SEC 95 sul disavanzo e sul debito pubblico indica come vada calcolato il valore nominale per una determinata serie di strumenti di credito:

– depositi (inclusi i titoli non negoziabili): il valore nominale comprende gli interessi maturati allorché questi sono effettivamente accreditati al depositante ed è possibile ritirarli;

– titoli indicizzati: il valore nominale corrisponde al valore facciale aumentato dell’incremento indicizzato del valore in conto capitale maturato alla fine dell’anno;

– titoli a tasso zero: il valore nominale è quello di rimborso;

– titoli con interessi capitalizzati: il valore nominale è quello di emissione;

– titoli oggetto di stripping: la separazione della cedola e del mantello non modifica il    valore nominale del titolo originario;

– strumenti finanziari derivati: non sono inclusi nel debito pubblico in quanto manca un valore nominale identico a quello osservabile per gli altri strumenti di debito;

– leasing finanziario: il debito include il prestito figurativo pari all’investimento fisso lordo del leasing finanziario.

Gli interessi devono essere computati secondo il principio della competenza economica, dunque registrati quando maturano e pertanto incideranno sul livello di indebitamento/accreditamento.

Per quanto riguarda la valutazione del debito in valuta estera, le passività in valuta dovranno essere convertite al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l’ultimo giorno lavorativo d’ogni anno. E’ questa una prassi di contabilità che non implica necessariamente che tale sarà il valore di rimborso, ma che consente di aggregare i dati ai fini del calcolo del debito pubblico lordo consolidato, in linea con il principio del valore nominale.

Lo stock del debito pubblico (al valore nominale) nella procedura per i disavanzi eccessivi è pari alla somma delle passività del settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) nelle seguenti categorie (vedi Tabella 2): biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli diversi dalle azioni (AF.3) esclusi gli strumenti finanziari derivati (AF.34) e prestiti (AF.4).


Tabella 2

Composizione del debito pubblico nella procedura per disavanzi eccessivi.

Stock del debito (alla fine dell’anno N) =   AF.2
+AF.3 (esclusi AF.34)
+AF.4

 

 

Per motivi di misurazione, nel debito pubblico non si tiene attualmente conto degli altri conti passivi (AF.7, inclusi i crediti commerciali). Il debito inoltre dovrà essere consolidato; quindi le passività, le cui corrispondenti attività finanziarie sono detenute dai sottosettori delle amministrazioni pubbliche, devono essere escluse dal calcolo.

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