Il condominio e le parti comuni dell’edificio
Indice
Parti comuni del condominio
Sono parti comuni del condominio e come tali di proprietà comune dei suoi membri:
- i parcheggi
- gli ascensori
- i locali per i servizi in comune (per es. il locale lavanderia, la portineria, ecc…)
- gli impianti centralizzati per la distribuzione e trasmissione di acqua, gas, energia elettrica, per il riscaldamento o condizionamento dell’aria e per la ricezione televisiva
- in generale le opere di qualunque genere destinate all’uso comune
- le scale, il suolo su cui sorge l’edificio condominiale, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri, le travi portanti, i tetti, i lastrici solari, i portoni d’ingresso, i cortili e le facciate
Le parti comuni del condominio non possono essere divise tra i partecipanti, a meno che la divisione possa essere effettuata senza rendere più scomodo l’uso della parte comune ad nessuno degli altri partecipanti e comunque con il consenso di tutti (quindi con una delibera all’unanimità).
Diritti dei partecipanti al condominio sulle parti comuni
Ciascun partecipante al condominio ha un diritto sulla parte comune proporzionale al valore della sua unità immobiliare.
Il membro del condominio non può rinunciare al suo diritto sulla parte comune e quindi egli è in ogni caso obbligato a contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni condominiali.
E’ però prevista un’eccezione per l’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento e condizionamento. Infatti il partecipante al condominio può liberamente distaccarsi dal riscaldamento condominiale se questo distacco non comporta un notevole aggravio di spesa agli altri partecipanti, oppure dei notevoli squilibri di funzionamento al sistema termico. Il distaccante è comunque obbligato a continuare a pagare le spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e quelle per la sua conservazione e messa a norma.
Modificazioni e tutela delle destinazioni d’uso delle parti comuni
La destinazione d’uso della parte comune non può essere variata quando la modifica è suscettibile di recare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato, oppure di alterarne il decoro architettonico.
In tutti gli altri casi l’assemblea condominiale può disporre la variazione della destinazione d’uso della parte comune, con la prescritta maggioranza, ma solo per soddisfare esigenze di interesse condominiale.
L’assemblea che delibera la modifica della destinazione d’uso di una parte comune deve essere convocata mediante:
- affissione dell’avviso nei locali di maggior uso comune per almeno 30 giorni consecutivi
- lettera raccomandata (o equivalente mezzo telematico) da far pervenire ai destinatari almeno 20 giorni prima della data fissata per l’assemblea
La convocazione deve necessariamente indicare le parti comuni oggetto di modifica e le nuove destinazioni d’uso, nonché riportare la dichiarazione del fatto che siano stati rispettati tutti gli adempimenti sopra citati.
Qualora qualche partecipante al condominio ponga in essere delle attività che incidano negativamente ed in modo sostanziale sulla destinazione d’uso di una parte comune, ciascun altro partecipante o l’amministratore del condominio può diffidare l’esecutore a compiere le suddette attività e può convocare l’assemblea per chiedere la loro cessazione, anche con il riscorso ad azioni giudiziarie.
La maggioranza con cui l’assemblea delibera su questa violazione, ai fini della cessazione delle attività contestate, è quella indicata dalla legge.
Corollario al suddetto divieto è anche quello che impone al partecipante di non eseguire opere nell’unità immobiliare di sua proprietà (o nella parte comune a lui esclusivamente attribuita per uso individuale) suscettibili di arrecare danno alle parti comuni del condominio, oppure di determinare pregiudizio alla stabilità, sicurezza o decoro architettonico dell’edificio. In questa eventualità il partecipante deve in ogni caso darne comunicazione all’amministratore, che ne riferirà in assemblea.


cordiali saluti e buon lavoro!!!
Apprezzo questo sito. Veramente interessante. Al mio condominio è stata fornita una tabella millesimale in formato PDF/A. Chi ce l’ha consegnata rifiuta di fornircela anche in excel. Meritate la donazione che farò di seguito.
GRAZIE 1000
ciao, nel file dei riparti per scale e ascensori, il valore “Valore dell’unità immobiliare” si riferisce ai millesimi o al valore economico? Grazie
Però sarebbe il caso di leggerlo l’articolo prima di fare domande che lo riguardano.
Inizio pagina 4:
“le spese sono sostenute dai partecipanti al condominio in proporzione al valore della proprietà di ciascuno (cioè della sua quota millesimale), salvo diverso accordo”.
Tra le voci in elenco non ho trovato quello riguardante la ripartizione del riscaldamento e le spese per il consumo dell’acqua.
La mia richiesta di chiarimento era questa:
Ho in affitto un magazzino presso un condominio ma non ho i tubi dell’acqua, tentomeno un singolo rubinetto.
Essendo magazzino non utilizzo il riscaldamento anche se è presente un termosifone.
Tra le spese elencate però c’è il consumo dell’acqua ed il riscaldamento, oltre naturalmente le pulizie delle scale che non utilizzo (il magazzino è esterno e l’accesso avviene tramite una claire).
Come posso oppormi al pagamento in toto delle “utenze” addebitatemi?
Grazie per l’attenzione.
Caterina
Mandatemi la Vs .newsletter . Grazie.
ottimo lavoro
ho trovato il vs. sito interessante e serio. bravi!!!! Ma desidero, se possibile, chiederVi: l’amm.re, per gli adempimenti fiscali, ha diritto ad un ulteriore compenso?
per la validità dell’assemblea è necessario 1/3 dei proprietari (teste) se il numero è frazionato es. 16,33, debbo aspettare che siano 17 o bastano 16 proprietari? grazie
Bravi! Grazie
grazie mille