Norme internazionali
Una dispensa sulle norme di diritto internazionale

da | 27 Ott 2004 | Diritto pubblico privato ed internazionale | 0 commenti

Sovranità territoriale

Abbiamo già accennato che il diritto internazionale si snoda tutt’intorno ai limiti all’uso della forza da parte degli Stati; forza diretta verso l’esterno e forza diretta verso l’interno dello Stato stesso, la c.d. forza interna che non rappresenta altro che il potere d’imperio di uno Stato ovunque esso sia esplicato.

Esaminiamo quali sono questi limiti all’uso della forza interna, avendo riguardo soprattutto al diritto consuetudinario.

La sovranità territoriale

La prima e fondamentale norma consuetudinaria in tema di delimitazione del potere di governo dello Stato è quella della sovranità territoriale. Essa trova le sue origini e il suo consolidamento all’epoca della monarchia assoluta, come una sorta di diritto di proprietà dello Stato, o meglio del Sovrano, avente per oggetto il territorio. All’epoca, il territorio era tutto: gli individui erano pertinenze del territorio e il potere dello Stato sulle persone e sulle cose non era altro che una derivazione del potere sul territorio.

Il tema della “natura giuridica” del territorio è stato sempre molto discusso in dottrina, ma tale discussione non ha potuto mutare in nessun modo quello che è il vero contenuto della norma internazionale sulla sovranità territoriale e cioè quello che gli Stati possono fare sul loro territorio e non possono fare sul territorio altrui.

 

In linea generale possiamo affermare che tale norma attribuisce ad ogni Stato il diritto di esercitare in modo esclusivo il potere di governo sulla sua comunità territoriale, cioè sugli individui (e sui loro beni) che si trovano nell’ambito territoriale.

D’altra parte lo Stato ha l’obbligo di non esercitare in territorio altrui, senza consenso, il proprio potere di governo. In ogni caso la violazione della sovranità territoriale si ha solo in caso di presenza fisica.

In altre parole, il potere di governo dello Stato ha, in linea di principio, un potere esclusivo ed assoluto di esercizio della sovranità.

E’ impossibile non accorgersi, però che man mano che il diritto internazionale si è evoluto, questo potere assoluto si è andato sempre più restringendo e tutte le norme internazionali compiute fino ad oggi hanno comportato dei limiti sempre più fitti al potere di governo esplicato nell’ambito del territorio.

Le eccezioni che per prime si sono andate affermando, sia sul piano del diritto consuetudinario che sul piano del diritto pattizio, sono costituite dalle norme che impongono un certo trattamento degli stranieri, persone fisiche o giuridiche, degli organi stranieri, degli agenti diplomatici. Molto più importanti però sono i limiti prodotti dalle norme che perseguono valori di giustizia, di cooperazione e di solidarietà tra i popoli.

La libertà dello Stato nell’ambito del suo territorio è ribadita da alcuni principi del nuovo ordine economico internazionale, molto cari ai Paesi in sviluppo:

il principio della sovranità permanente dello Stato sulle risorse naturali, principio secondo il quale “ ogni Stato possiede ed esercita liberamente una sovranità completa e permanente su tutte le sue ricchezze , risorse naturali e attività economiche”;

il principio per cui ogni Stato ha il diritto di scegliere il proprio sistema economico, oltre che i suoi sistemi politici, sociali e culturali, conformemente alla volontà del suo popolo..”, nonché di “ scegliere i suoi obiettivi e i suoi mezzi di sviluppo, di mobilitare e di utilizzare integralmente le sue risorse, di operare delle riforme economiche e sociali progressive e di assicurare la piena partecipazione del suo popolo ai processi di sviluppo”

Per quanto riguarda l’acquisto della sovranità territoriale, vale il criterio della effettività: l’esercizio effettivo del potere di governo, fa sorgere il diritto all’esercizio esclusivo del potere stesso.

Nonostante i tentativi fatti per limitare la portata del principio dell’effettività sin dall’epoca delle due guerre mondiali per disconoscere l’espansione territoriale frutto di violenza o di gravi violazioni di norme internazionali, la prassi sembra ancora oggi sostanzialmente orientata nel senso che l’effettivo e consolidato esercizio del potere di governo su un territorio comunque conquistato comporti l’acquisto della sovranità territoriale. Tutto ciò che può sostenersi è la formazione di una norma consuetudinaria che vincola tutti gli Stati a negare gli effetti agli atti di governo emanati su un territorio legittimamente acquistato e sempre che l’’acquisto sia contestato dalla maggior parta degli Stati della comunità internazionale.

I limiti della sovranità territoriale

I limiti più importanti alla libertà dello Stato di comportarsi come crede nell’ambito del suo territorio sono oggi costituiti dalle norme internazionali, soprattutto dalle norme convenzionali, che perseguono valori di giustizia, di cooperazione e di solidarietà tra i popoli.

Con l’affermarsi di suddetti limiti si è andato progressivamente erodendo il c.d. dominio riservato dello Stato, espressione con cui si intende indicare le materie delle quali il diritto internazionale si disinteressa e rispetto alle quali lo Stato è conseguentemente libero da obblighi (organizzazione delle funzioni di governo, politica economica e sociale dello Stato etc).

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