Diritti umani
Indice
Le iniziative internazionali dirette a promuovere la tutela della dignità umana ovunque l’individuo si trovi si sono tradotte, oltre che nelle carte fondamentali quali la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo o l’Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, anche nella conclusione di numerose convenzioni.
- La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
- La Convenzione interamericana sui diritti umani
- La Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli
- I due Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici esui diritti economici.
Tutte queste convenzioni, oltre ad istituire gli organi destinati a vegliare sulla loro osservanza, contengono un catalogo dei diritti umani che spesso risulta molto più dettagliato i quello delle costituzioni stesse.
Molto estesi sono soprattutto i diritti che tutti gli Stati sono obbligati a riconoscere a tutti gli individui sottoposti al loro potere senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinione politica: i diritti economici (diritto al lavoro, ad un’equa retribuzione, alle assicurazioni, alle forme di assistenza sociale…).
Per quanto riguarda i diritti civili e politici ( libertà personale, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, di associazione), questo catalogo risulta ampliato specificato ed arricchito con i divieti che formano oggetto anche del diritto consuetudinario: le c.d. gross violations.
Infatti la materia dei diritti umani è stata oggetto anche della formazione di norme del diritto consuetudinario, precisamente di quei principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni Civili che, appunto, protegge un nucleo fondamentale ed irrinunciabile di diritti umani.
Si tratta del divieto delle gross violations, ossia delle violazioni gravi e generalizzate cui si è soliti riportare quelle pratiche di governo particolarmente disumane ed efferate come l’apartheid, la distruzione di gruppi etnici, razziali o religiosi ( genocidio) la tortura, i trattamenti disumani, le pulizie etniche, le sparizioni di prigionieri politici e simili.
Sulla contrarietà di siffatte pratiche allo jus cogens internazionale concordano tutti gli Stati.
L’obbligo degli Stati di rispettare i diritti umani è fondamentalmente un obbligo negativo, o di astensione. Gli organi statali sono tenuti ad astenersi dal ledere tlai diritti e dal compiere gross violations. Ma il rispetto dei diritti umani costituisce anch el’oggetto di un obbligo positivo o di protezione perché lo Stato deve vegliare affinché sul suo territorio non siano commesse violazioni di tali diritti umani, prendendo tutte le misure necessarie idonee secondo standards di comune diligenza a prevenire e a reprimere dette violazioni.
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