Norme internazionali
Una dispensa sulle norme di diritto internazionale

da | 27 Ott 2004 | Diritto pubblico privato ed internazionale | 0 commenti

Crimini internazionali

Con il tema dei diritti umani si intreccia la punizione dei crimini internazionali. La caratteristica fondamentale delle norme sia generali che convenzionali che disciplinano tali crimini è che esse danno luogo ad una responsabilità propria delle persone fisiche che ricommettono; si tratta quindi di norme che vengono considerate come regole che direttamente si indirizzano agli individui concorrendo alla formazione della soggettività internazionale di questi ultimi.

La comunità internazionale sta tentando di attuare la punizione di questi crimini attraverso l’istituzione dei tribunali internazionali, ma si tratta di tentativi svolti in misura assai limitata. La punizione è quindi in larga parte affidata ai tribunali interni, nell’esercizio della sovranità territoriale.

I crimini internazionali possono essere distinti ,secondo una ripartizione che risale all’Accordo di Londra del 1945, in:

  • Crimini contro la pace
  • Crimini contro l’umanità
  • Crimini di guerra

Un elenco dettagliato è contenuto negli artt. 5-8 dello Statuto della Corte penale internazionale, Statuto adottato a Roma il 17.07.1998 sotto forma di convenzione internazionale da una conferenza di Stati, che però non è ancora entrato in vigore.

Lo Statuto prevede 4 tipi di crimine:

  1. il genocidio
  2. crimini contro l’umanità
  3. crimini di guerra
  4. crimine di aggressione.

Il Genocidio (art 6) è la distruzione totale o parziale di un gruppo etnico, razziale e religioso, mentre ai crimini contro l’umanità ( art 7) vengono riportati atti quali omicidio, riduzione in schiavitù, deportazione o trasferimento forzato di popolazioni, privazione di libertà, tortura, violenza carnale, prostituzione forzata ed altre forme di violenza sessuale, persecuzioni per motivi politici, razziali, religiosi, di sesso etc., sparizione forzata di persone apartheid , altri atti disumani o simili capaci di causare sofferenze gravi di carattere fisico o psichico.

Tra i crimini di guerra lo Statuto (art 8) si riferisce a tutta una serie di atti specifici del tempo di guerra come la violazione delle convenzioni di Ginevra sul diritto umanitario di guerra, l’arruolamento forzato dei prigionieri di guerra, la presa di ostaggi, gli attacchi contro popolazioni e obiettivi civili. Questi atti però per poter essere considerati crimini internazionali individuali, devono far parte, secondo lo Statuto di un programma politico o cmq aver luogo su vasta scala.

Circa, infine, i crimini contro la pace, lo Statuto rinuncia a dare dell’aggressione una definizione, rinviandola alla modifica dello Statuto.

Una precisazione: normalmente, l’individuo che commette un crimine internazionale è un organo del proprio Stato, Soltanto gli Stati infatti sono capaci di produrre attacchi estesi e sistematici contro una popolazione civile; ciò comporta che quando è commesso un crimine contro l’umanità ne consegue una duplice responsabilità internazionale dello Stato e dell’individuo organo.

Non è escluso, tuttavia, che crimini contro l’umanità, e quindi atti che provochino sofferenze gravi e facciano parte di un attacco “esterno e sistematico”, possano essere commessi da gruppi di privati, non agenti quali organi di uno Stato determinato. E’ questo il caso degli atti di terrorismo commessi soprattutto negli ultimi anni a partire dall’atto più clamoroso a New York e a Washington che ha scatenato una grave crisi internazionale.

Il concetto di terrorismo designa una complessa realtà fenomenologia in cui il terrore è certamente il fondamento non solo etimologico, ma anche sostanziale, del fenomeno. La finalità principale dei gruppi terroristici è, infatti, quella di porre in essere azioni violente tali da generare uno stato di panico, di timore collettivo, creando al tempo stesso una notevole sfiducia nelle capacità degli organi istituzionali di garantire l’incolumità pubblica.

Infatti, il terrorismo è qualcosa di più della semplice violenza, che presuppone solo due parti: un aggressore ed una vittima. Esso implica anche una terza parte, che si vuole intimidire mostrandole quello che accade alla vittima.

A parte la responsabilità internazionale individuale e la punizione dei componenti del gruppo terroristico, si discute se l’attacco alle torri debba essere considerato come un atto di guerra, in conformità alla tesi sostenuta dagli Stati Uniti, che giustifichi la risposta armata.

E’ dubbio invece, e gran parte della comunità vi è contraria, che singoli atti terroristici, o atti che si inquadrino nel principio di autodeterminazione dei popoli, siano qualificabili come crimini contro l’umanità.

Ma in che cosa la punizione dell’individuo, che ha commesso un crimine internazionale, differisce dalla punizione di un criminale comune quando a punirlo è una Corte Interna?

Il principio che si è affermato a riguardo è quello dell’universalità della giurisdizione statale: si ritiene che ogni Stato possa procedere alla punizione ovunque il crimine sia stato commesso.

Normalmente la giurisdizione penale è esercitatile per quei reati che presentano un collegamento con lo Stato del giudice (collegamento che è dato dalla circostanza che il reato sia stato commesso nel territorio di tale Stato – principio della territorialità della legge penale -)

Tale principio di territorialità viene temperato prevedendosi la possibilità di punire alcuni crimini più gravi quando questi siano commessi dal cittadino (o dallo straniero) all’estero.

Per quanto riguarda il diritto internazionale generale, la regola è che, mentre lo Stato è libero di esercitare la giurisdizione sui suoi cittadini, lo straniero può essere giudicato solo se sussiste un collegamento con lo Stato del giudice. Questa limitazione , però, viene meno quando si tratta di un crimine internazionale. La ratio è che lo Stato che punisce un crimine persegue un interesse che è di tutta la comunità internazionale. La punizione dei crimini internazionali può inoltre aver luogo anche quando il colpevole sia stato catturato all’estero, violandosi la sovranità territoriale dello Stato in cui questo si trovava. Lo Stato è inoltre libero di escludere che tali crimini cadano in prescrizione.

Lo Stato infine può limitarsi a concedere l’estradizione ad uno Stato che intende punire il criminale.

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