Norme internazionali
Una dispensa sulle norme di diritto internazionale

da | 27 Ott 2004 | Diritto pubblico privato ed internazionale | 0 commenti

Diritto internazionale economico

Numerosi sono i limiti che la sovranità territoriale incontra nel diritto internazionale economico, disciplina che trova i suoi momenti di maggior interesse nella parte che riguarda i rapporti tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo.

Però occorre sottolineare che il diritto internazionale economico è quello tra i settori che in passato rientravano nel dominio riservato degli Stati e che è il settore in cui norme di diritto consuetudinario sono assenti, essendo un settore dominato dalle norme convenzionali.

Una serie di principi sono stati enunciati dall’assemblea generale delle Nazioni Unite, dall’UNCTAD e da altri organi dell’ONU o di altre organizzazioni internazionali, come i principi sulla cooperazione per lo sviluppo contenuti nella Dichiarazione sul nuovo ordine economico internazionale, nella Carta dei diritti e doveri economici , nella Dichiarazione sulla rivitalilizzazione dei Paesi in sviluppo e infine nella Dichiarazione della Conferenza di Rio su ambiente e sviluppo.

Si tratta di principi di carattere programmatico che descrivono come i rapporti tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo debbano essere convenzionalmente regolati. E’ proprio sulla base di questi principi che si è formata tutta una rete di convenzioni bilaterali e multilaterali, finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, rete che ha posto limiti alla libertà degli Stati di regolare i rapporti economici come credono.

Oltre agli accordi di cooperazione e sviluppo, l materia è limitata da numerossissimi accordi tendenti alla liberalizzazione del commercio internazionale, in particolare all’abbattimento degli ostacoli alla libera circolazione delle merci dei servizi e dei capitali all’integrazione delle economie statali su scala regionale.

 

E’ importante ribadire che, nella materia economica, il potere di governo dello Stato non incontra altri limiti di diritto consuetudinario se non quelli relativi al trattamento degli interessi economici degli stranieri.

In realtà alcuni tentativi sono stati fatti in dottrina per individuare altri limiti di carattere generale e i più interessanti tentativi sono quelli che si riferiscono alla irrogazione di sanzioni in base alla legislazione antitrust o alla legislazione riguardante il commercio internazionale. Si sono così affermate diverse teorie in base alle quali lo Stato non debba cmq interferire negli interessi economici essenziali stranieri, oppure che tali interessi debbano essere oggetto di una ponderazione, o infine che ciascuno Stato debba esercitare il proprio potere nella materia entro “ragionevoli limiti”.

Tutto ciò è stato detto per reagire soprattutto alla pretesa degli Stati Uniti , manifestatasi soprattutto nel campo della legislazione antitrust ed in quello del boicottaggio del commercio verso i Paesi non amici, ad imporre obblighi alle imprese di tutto il mondo , ovviamente con la minaccia di colpirne beni ed interessi in territorio statunitense. Una simile pretesa ha però sempre incontrato l’opposizione degli altri Stati e in particolare dell’Unione europea. Si tratta di una pretesa condannabile come fenomeno di imperialismo, quanto meno giuridico.

In tema di protezione dell’ambiente vengono in rilievo i limiti alla libertà di sfruttamento delle risorse naturali del territorio, onde ridurre i danni causati dalle attività inquinanti o capaci di produrre distruzioni di risorse irrimediabili.

Anzitutto ci si chiede se la libertà di sfruttamento incontra limiti di carattere consuetudinario.

Il problema si è posto anzitutto nel quadro dei rapporti di vicinato, soprattutto per quel che riguarda l’utilizzazione dei fiumi internazionali e alle immissioni di fumi e sostanze tossiche dovute ad attività industriali poste in prossimità dei confini. Il principio n. 21 della Dichiarazione adottata a Stoccolma nel 1972 ,dalla conferenza di Stati sull’ambiente umano e ripreso nella Dichiarazione di Rio del 92, ha affermato che “…gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse naturali conformemente alla loro politica sull’ambiente e hanno l’obbligo di assicurarsi che le attività esercitate entro i limiti della loro sovranità non siano danni all’ambiente di altri Stati…”. Tali dichiarazioni però, non hanno di per sé carattere vincolante. Può dirsi che l’obbligo che sanciscono corrisponde al diritto consuetudinario internazionale, ma il Conforti è dell’opinione che sia assai azzardato ricostruire norme di diritto generale che impongano allo Stato obblighi precisi relativamente agli usi nocivi del territorio. Forse può anche affermarsi che vi sia un obbligo di informare gli altri Stati dell’imminente pericolo di incidenti , ma per il resto mancano punti di riferimento tali da giustificare la conclusione che gli Stati si sentano effettivamente vincolati a impedire l’uso nocivo del territorio.

L’unico caso citabile a favore di un ipotetico vincolo è quello relativo alla Fonderia di Trail e alla sentenza arbitrale emessa nel 1941 tra Stati Uniti e Canada in cui si affermava che “ Secondo i principi di diritto internazionale nessuno Stato ha il diritto di usare o permettere che si usi il proprio territorio in modo tale da provocare danni al territorio di un altro Stato o alle persone e ai beni che vi si trovino…

L’importanza di tale sentenza va molto ridimensionata nel momento in cui si considera che Stati Uniti e Canada erano d’accordo nel senso di un risarcimento. Ad ogni modo si tratta di un caso circoscritto sul quale nn è possibile costruire un obbligo, anche perché in questi casi gli Stati sono sempre restii ad ammettere la loro responsabilità e laddove si provvede ad un qualche indennizzo alle vittime, si ha sempre cura di sottolineare il carattere cortese e generoso dell’indennizzo stesso.

Per quanto riguarda il diritto pattizio, invece, gli accordi sia bilaterali che multilaterali si moltiplicano sempre di più. Tuttavia è raro che simili accordi comminino dei divieti precisi. Le convenzioni si limitano a stabilire obblighi di cooperazione, di informazione e di consultazione tra le parti contraenti ispirandosi ai criteri dello sviluppo sostenibile, della responsabilità intergenerazionale e dell’approccio precauzionale.

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