Principio delle competenze di attribuzione
Un dispensa sul principio delle competenze di attribuzione ed il principio della sussidiarietà

da | 10 Nov 2004 | Diritto pubblico privato ed internazionale | 0 commenti

Il principio delle competenze di attribuzione

I trattati non hanno previsto in modo espresso quale fosse la ripartizione di competenze tra Comunità e Stati membri ma dal sistema complessivamente considerato, tuttavia, si evince con chiarezza che la Comunità agisce soltanto nei limiti delle competenze e degli obiettivi che le sono espressamente conferite dai trattati. Ciò significa che nelle Comunità opera il c.d. principio delle competenze di attribuzione secondo il quale, la Comunità, non essendo un soggetto originario di diritto internazionale ma un soggetto derivato, dispone solo di quei poteri che gli Stati membri hanno deciso di conferirle.

A conferma di ciò è previsto l’obbligo di motivazione per l’adozione di tutti gli atti derivati ad efficacia vincolante, rendendo in questo modo necessaria l’indicazione di una base giuridica su cui la Comunità trae la sua competenza a deliberare su quel dato argomento.

La rigidità del principio della competenza di attribuzione è stata mitigata dagli interventi della Corte di giustizia che hanno dato un’interpretazione estensiva ai poteri delle istituzioni comunitarie; d’altronde, lo stesso art. 308 riconosce alla Comunità il potere di utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per raggiungere gli scopi previsti dal trattato anche quando tali mezzi non sono espressamente previsti nel trattato (c.d. teoria dei poteri impliciti).

Quest’ultima doveva essere una norma di applicazione eccezionalissima, limitata al funzionamento del mercato comune ma l’espansione delle competenze comunitarie, ha portato ad una applicazione sempre maggiore dell’art. 308.

La prassi ha portato a distinguere tre diverse ipotesi in cui è possibile ricorrere a tale articolo:

  • quando il trattato non abbia previsto effettivamente nulla in materia
  • quando, pur essendo presente nel trattato una disposizione ad hoc, questa non è più applicabile (ad esempio perché era valida solo per un periodo transitorio) oppure non è sufficiente a garantire il risultato voluto
  • quando, pur essendo previste specifiche disposizioni nel trattato, queste non sono reputate sufficienti per tutte le azioni che si intende intraprendere; in questo caso il ricorso all’art. 308 risulta complementare ed integrativo

Il principio di sussidiarietà

Affinché si potesse realizzare il processo di integrazione nell’ambito dell’organizzazione, gli Stati membri hanno dovuto limitare in qualche modo la propria sovranità, attribuendo alle istituzioni dell’organizzazione il potere di prendere decisioni vincolanti per tutti gli Stati e riconoscendo diretta applicabilità al diritto comunitario.

Con l’ampliarsi dei settori di intervento della Comunità si è reso necessario definire i limiti delle competenze nazionali e quelle comunitarie attraverso il principio di sussidiarietà.

Secondo tale principio, previsto all’art 5 del Trattato CE, la Comunità interviene nei settori che non sono di sua esclusiva competenza solo se e nella misura in cui gli obiettivi dell’ azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono essere realizzati meglio a livello comunitario.

L’intervento della Comunità in via sussidiaria è soggetto a diversi presupposti:

  • è previsto solo per le materie che non rientrano nella competenza esclusiva della CE, promovendo la cooperazione tra gli Stati o se necessario per completare la loro azione
  • la Comunità può intervenire sempre, quando l’azione prevista ha una dimensione europea
  • dovrà ricorrere la presunzione dell’insufficienza degli Stati a risolvere lo specifico problema
  • dovrà ricorrere anche la presunzione dell’esigenza dell’intervento comunitario per una migliore soluzione dello stesso

Nella conduzione della propria azione, le istituzioni comunitarie sono tenute ad agire solo quando il loro intervento si riveli indispensabile e senza andare oltre quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati. Al principio di sussidiarietà viene così affiancato il c.d. principio di proporzionalità in base al quale la Comunità deve utilizzare mezzi legislativi adeguati e proporzionali agli scopi fissati, salvaguardando in tal modo le competenze degli Stati membri.

Il principio di sussidiarietà può pertanto essere visto come un elemento regolatore della competenza comunitaria in quanto, da un lato, è volto a salvaguardare l’ambito di competenza statale contro ogni ingerenza comunitaria che non sia necessaria e dall’altro, si pone come principio che giustifica l’intervento della Comunità inserendosi in una fase di progressivo allargamento dell’ambito d’azione della Comunità.

L’Accordo interistituzionale tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione relativo alle procedure per l’attuazione del principio di sussidiarietà (1993), si sofferma sulla necessità che le tre istituzioni, nell’esercizio delle proprie competenze, tengano conto del principio di sussidiarietà e ne giustifichino il rispetto: la Commissione nell’esercizio del suo diritto di iniziativa, dando giustificazione di ogni sua proposta; il Consiglio, invece, deve accogliere le richieste di ogni Stato membro che esiga l’esame di questioni che pongano problemi di sussidiarietà.

Il rispetto del principio di sussidiarietà è, inoltre sottoposto ad un controllo effettuato nell’ambito delle procedure comunitarie normali, conformemente alle regole previste dai trattati, ed è oggetto di una relazione elaborata dalla Commissione e discussa in seno al Parlamento europeo.

Il Trattato di Amsterdam ha poi, riaffermato la validità dei criteri di cui all’art. 5 ed ha introdotto alcuni principi guida atti a procedere alla valutazione delle condizioni volte a consentire l’intervento suppletivo della Comunità:

  • la questione in esame deve presentare aspetti transazionali, che l’azione degli Stati membri non sia in grado di regolare in modo esauriente
  • l’azione dei soli Stati membri comprometterebbe le prescrizioni del trattato o gli interessi degli Stati membri
  • attraverso l’intervento comunitario sarebbero conseguiti dei risultati più vantaggiosi

la Commissione dovrebbe inoltre giustificare le sue proposte con riferimento al principio di sussidiarietà e presentare una relazione annuale al Consiglio europeo, al Parlamento europeo ed al Consiglio dell’Unione circa l’applicazione dell’art. 5 del trattato.

Al Consiglio spetterà poi procedere alla valutazione in conformità delle proposte della Commissione con le disposizioni dell’art. 5 del trattato ed informare il Parlamento dei motivi in base ai quali la proposta della Commissione è ritenuta o meno conforme a tali disposizioni.

In questo modo viene introdotto una sorta di controllo preventivo sull’applicazione del principio di sussidiarietà, accanto al successivo controllo previsto dalla Corte nell’ambito delle procedure nelle quali le competenze delle istituzioni vengono contestate.

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