Separarsi o divorziare senza pagare l’avvocato
Spieghiamo come fare per separarsi o divorziare dal coniuge senza andare dall’avvocato

da | 12 Ott 2014 | Diritto pubblico privato ed internazionale | 0 commenti

Quando entrerà in vigore il decreto n. 132 del 12/9/2014 sarà possibile separarsi consensualmente dal coniuge o, se si è già separati, divorziare dallo stesso senza la necessità di ricorrere all’avvocato (e senza quindi dover pagare le parcelle di questo professionista).

Il procedimento è ovviamente possibile solo in determinati casi e solo con certe modalità. Informazioni per le quali rimandiamo alla tabella seguente, molto più esplicativa di mille parole.

Requisiti e modalità per la separazione consensuale

Requisiti Modalità Limiti
  • Pieno consenso di entrambi i coniugi
  • Assenza di figli minorenni
  • Assenza di figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti
  • Assenza di figli portatori di handicap gravi
Entrambi i coniugi dovranno andare presso gli uffici di stato civile e sottoscrivere congiuntamente una domanda amministrativa di separazione (consensuale). Con la stessa modalità i coniugi potranno anche chiedere – sempre congiuntamente – il cambiamento delle condizioni di separazione. Gli accordi sottoscritti presso gli uffici di stato civile non potranno però contenere patti di trasferimento patrimoniale, per i quali continuerà ad essere necessaria l’assistenza di un avvocato.

Requisiti e modalità per il divorzio

Requisiti Modalità Limiti
  • Attesa di 3 anni dalla separazione (a meno che non diventi legge la riduzione del tempo a 6 mesi per la separazione consensuale ed a 1 anno per quella giudiziale)
  • Pieno accordo di entrambi i coniugi
  • Assenza di figli minorenni
  • Assenza di figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti
  • Assenza di figli portatori di handicap gravi
Entrambi i coniugi dovranno andare presso gli uffici di stato civile e sottoscrivere congiuntamente una domanda amministrativa di divorzio.Con la stessa modalità i coniugi potranno anche chiedere – sempre congiuntamente – il cambiamento delle condizioni del divorzio. Gli accordi sottoscritti presso gli uffici di stato civile non potranno però contenere patti di trasferimento patrimoniale, per i quali continuerà ad essere necessaria l’assistenza di un avvocato.

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