Quando entrerà in vigore il decreto n. 132 del 12/9/2014 sarà possibile separarsi consensualmente dal coniuge o, se si è già separati, divorziare dallo stesso senza la necessità di ricorrere all’avvocato (e senza quindi dover pagare le parcelle di questo professionista).
Il procedimento è ovviamente possibile solo in determinati casi e solo con certe modalità. Informazioni per le quali rimandiamo alla tabella seguente, molto più esplicativa di mille parole.
Requisiti e modalità per la separazione consensuale
Requisiti | Modalità | Limiti |
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Entrambi i coniugi dovranno andare presso gli uffici di stato civile e sottoscrivere congiuntamente una domanda amministrativa di separazione (consensuale). Con la stessa modalità i coniugi potranno anche chiedere – sempre congiuntamente – il cambiamento delle condizioni di separazione. | Gli accordi sottoscritti presso gli uffici di stato civile non potranno però contenere patti di trasferimento patrimoniale, per i quali continuerà ad essere necessaria l’assistenza di un avvocato. |
Requisiti e modalità per il divorzio
Requisiti | Modalità | Limiti |
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Entrambi i coniugi dovranno andare presso gli uffici di stato civile e sottoscrivere congiuntamente una domanda amministrativa di divorzio.Con la stessa modalità i coniugi potranno anche chiedere – sempre congiuntamente – il cambiamento delle condizioni del divorzio. | Gli accordi sottoscritti presso gli uffici di stato civile non potranno però contenere patti di trasferimento patrimoniale, per i quali continuerà ad essere necessaria l’assistenza di un avvocato. |
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