Gli studi di settore
Un articolo sulla lunga diatriba degli studi di settore: è fatta un'analisi del sistema di accertamento presuntivo

da | 20 Lug 2007 | Diritto tributario e scienza delle finanze | 0 commenti

Anche i non addetti ai lavori si saranno accorti che quest’anno è in atto una dura battaglia fra i contribuenti/imprenditori ed i loro consulenti da una parte e l’amministrazione finanziaria dall’altra. L’oggetto del contendere è una certa parte della dichiarazione dei redditi e più precisamente quella degli “studi di settore“, che i contribuenti devono obbligatoriamente compilare ed allegare alla dichiarazione stessa nella loro qualità di titolari d’impresa o esercenti la libera professione.

Si tratta di un sistema di accertamento presuntivo del reddito commerciale o di lavoro autonomo che in concreto è costituito da un corposo fascicolo (anzi, da quando c’è l’obbligo per i possessori di partita IVA di inviare telematicamente la loro dichiarazione, è semplicemente un file che accompagna i dati elettronici dell’ “Unico”, ex 740) contenente numerosi dati sull’attività del contribuente, non solo di natura contabile, ma anche e soprattutto extracontabile, riferiti cioè ad elementi reali dell’impresa, come p.es. le ore di apertura del locale, il numero di addetti, la rotazione delle scorte e via dicendo.

Questi dati servono a “far girare” un apposito software, chiamato GERICO (GEstione RIcavi e COmpensi), predisposto dalla società SOGEI, cioè dal braccio informatico dall’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo è quello di giungere, una volta inseriti nel programma i dati contabili ed extracontabili degli studi di settore, a dei risultati che rappresentano, nelle intenzioni degli autori del software, i minimi ricavi (per gli imprenditori) o compensi (per i professionisti) che il soggetto passivo d’imposta ha realizzato nell’anno di riferimento della dichiarazione.

In altre parole, con gli studi di settore ciascun contribuente deve dichiarare, in apposita parte della dichiarazione dei redditi, le informazioni richieste e poi, sulla base di queste, ottenere dal programma informatico il livello minimo dei suoi ricavi, che potrebbe essere uguale, maggiore o minore di quello realmente riscontrato nella sua attività e indicato in dichiarazione.

Se il ricavo dichiarato è uguale o maggiore di quello derivante dagli studi di settore elaborati da GERICO, allora non c’è motivo di preoccupazione.

Se, invece, il ricavo dichiarato è minore dell’importo presunto dal software, tale divergenza (tecnicamente “non congruità”) comporta una presunzione di evasione da parte del contribuente e quindi la necessità di aprire un contenzioso con il fisco per il riconoscimento dei ricavi effettivi, pur sapendo a priori di disporre, nel contraddittorio che seguirà, di scarsi e poco incisivi strumenti di difesa.

L’unica strada per sfuggire a questa non allettante prospettiva è quella di “adeguare” in dichiarazione, ovvero elevare al minimo presunto, il proprio ricavo (quello dichiarato e risultante dalla contabilità aziendale) fino a farlo coincidere con l’importo risultante dal programma informatico dell’amministrazione finanziaria. Chiaramente sul nuovo e più alto livello di ricavi/compensi il contribuente pagherà le relative maggiori imposte.

Gli studi di settore ed il conseguente meccanismo di accertamento presuntivo del reddito imprenditoriale o professionale sono operativi ormai da qualche anno, tant’è che più di un osservatore ha parlato, a proposito di tale sistema di una nuova forma di minimum tax , anche se in sostanza non si perviene ad una tassazione minima, ma ad un imponibile minimo. Tuttavia la novità degli studi di settore di quest’anno (riferiti all’anno d’imposta 2006) è stata, a detta degli imprenditori/professionisti e delle loro associazioni di categoria, il completo disallineamento, non giustificato, del reddito calcolato dal software rispetto a quello effettivo registrato in contabilità, con l’inevitabile conseguenza che i contribuenti si sono visti costretti a scegliere tra l’alternativa di pagare molte più imposte di quelle dovute in base al reddito effettivo (adeguando i loro ricavi a quelli presunti) oppure versare l’imposta sul reddito non adeguato ed accettare però il rischio di un successivo controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, finalizzato a far emergere i guadagni presunti (derivati dal programma) e non dichiarati.

Peraltro il motivo per cui gli studi di settore hanno portato quest’anno ad effetti così controversi è da ricercare nell’introduzione degli “indicatori di normalità economica” (INE), operata dal fisco all’interno del programma GERICO di calcolo della congruità economica delle imprese, ossia di un ulteriore parametro inteso a valutare la veridicità statistica dei compensi dichiarati dai contribuenti.

Quindi, mentre negli anni passati gli studi di settore hanno dato l’impressione di funzionare abbastanza bene e di imporre un maggior ricavo (e maggiori tasse) solo ai veri evasori, nell’anno in corso essi hanno dato evidenti segni di scarsa affidabilità, “costringendo” all’adeguamento addirittura anche soggetti che facilmente possono dimostrare di non aver evaso, perché non avrebbero potuto farlo (neppure volendo) in quanto possessori di redditi completamente certificati dall’ente pagatore.

Di fronte a tale ingarbugliata situazione, scaturita fra l’altro proprio nel periodo di punta di compilazione delle dichiarazioni dei redditi, l’esecutivo ha cercato di disporre valide contromisure, non prima però di qualche tentennamento iniziale con il quale si è tentato di negare la riscontrata approssimazione dei nuovi studi di settore.

Innanzitutto, gli indicatori di normalità economica sono stati di fatto declassati ad elementi con semplice funzione “sperimentale”, anche se ciò non sarà senza effetti sul bilancio dello Stato, visto che dagli INE sarebbe derivato un buon gettito fiscale al quale adesso si dovrà ovviare con entrate compensative. Poi si è venuti incontro alle difficoltà dei contribuenti soggetti agli studi prevedendo per essi un rinvio del termine (all’otto luglio) per il versamento delle somme IRPEF, di saldo e di acconto, calcolate in dichiarazione.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si farà luogo ad accertamenti in base agli studi di settore solo in caso di scostamenti consistenti tra dichiarato e presunto e che in fase di contraddittorio si terrà comunque conto delle ragioni indicate dai contribuenti a giustificazione del loro mancato adeguamento. Ragioni che vanno però segnalate già in sede di dichiarazione, nel campo annotazioni del modello dei dati rilevanti per gli studi di settore.

Infine, non c’è problema di adeguamento per i soggetti cosiddetti marginali, che possono quindi prescindere senza timori dalle situazioni di non congruità. La “marginalità economica” dell’impresa del contribuente si verifica in tutti i casi di limitata entità del suo giro d’affari, il quale risulta pertanto incapiente ai fini dell’equa remunerazione dei fattori produttivi impiegati, ivi compreso quello dell’imprenditorialità.

A titolo d’esempio i tecnici del Ministero dell’Economia hanno specificato alcune situazioni caratterizzanti l’attività marginale, per effetto della quale l’impresa è improntata ad una sorta di “sopravvivenza economica” nel mercato in cui opera.

Tra queste si citano l’arretratezza delle infrastrutture aziendali e l’assenza di investimenti, le modalità organizzative tradizionali e non improntate a sistemi di rete, la bassa capacità di penetrazione nel mercato e la sua limitatezza, la scarsa competitività dei prodotti o servizi erogati, la debolezza rispetto ai canali di approvvigionamento, l’età avanzata del titolare e la non favorevole localizzazione territoriale dell’azienda.

Argomenti correlati:

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share This