Il regime fiscale agevolato per l’avvio di nuove attività
Un articolo sul regime fiscale agevolato per chi inizia una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo

da | 23 Nov 2004 | Diritto tributario e scienza delle finanze, Fare impresa | 0 commenti

Chi inizia una nuova attività può beneficiare di un regime fiscale agevolato di particolare favore. Esso non solo semplifica molti adempimenti fiscali, ma soprattutto permette un grosso risparmio per quanto riguarda la tassazione.

Questo regime fiscale agevolato non è molto conosciuto e pertanto riteniamo fare cosa gradita a tutti i futuri imprenditori descriverlo in modo chiaro e completo.

Periodo d’utilizzo e modalità d’accesso

Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative economiche è previsto per le persone fisiche che avviano una nuova attività, imprenditoriale (anche sotto forma di impresa familiare), o di lavoro autonomo (professionisti).

E’ applicabile per il primo anno dell’iniziativa e per i due successivi. Quindi, la durata dell’agevolazione è al massimo di tre anni.

Chi l’utilizza non paga l’IRPEF e le relative addizionali (comunali e regionali), bensì un’imposta sostitutiva, nella misura fissa del 10% sul reddito conseguito (ricavi meno costi), realizzando in questo modo un notevole risparmio d’imposta. Inoltre, può contare su una rilevante semplificazione di molti adempimenti contabili.

Per accedere al regime fiscale agevolato in questione bisogna comunicare la scelta all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello scaricabile in formato .doc e formato .pdf.

Il modello per l’opzione a favore del regime fiscale agevolato per le nuove attività può essere presentato:

  • Insieme alla dichiarazione d’inizio attività (quella di richiesta partita IVA), oppure nei 30 giorni successivi alla presentazione di questa;
  • Entro il 30 gennaio (per periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare) dei due anni seguenti quello d’inizio attività.

Requisiti

Ecco i requisiti che bisogna possedere per godere di questo regime fiscale agevolato:

  1. Il richiedente deve essere una persona fisica che intende iniziare un’impresa (ditta individuale) o un’attività di lavoro autonomo (professionista).E’ ammesso il beneficio anche per le imprese familiari, che ricordiamo sono le ditte individuali in cui collaborano i familiari e dove al “capofamiglia” imprenditore spetta almeno il 51% degli utili. Il resto del profitto va ripartito tra i familiari collaboratori d’impresa in proporzione della quantità e qualità del lavoro prestato nell’impresa familiare.
  2. I compensi (per i professionisti) o i ricavi (per le imprese) annuali non devono superare i seguenti limiti:
    • € 30.987,41 per i lavoratori autonomi;
    • € 30.987,41 per le imprese che hanno per oggetto la prestazione di servizi;
    • € 61.974,83 per le imprese che hanno per oggetto altre attività.In particolare, nel caso di superamento dei suddetti limiti è prevista la decadenza dell’agevolazione ed il reddito conseguito viene tassato nei modi ordinari:
      • dall’anno successivo, se i limiti sono superati, ma non oltre il 50%;
      • dallo stesso anno d’imposta, se i limiti di cui sopra sono superati di oltre il 50%.
  3. L’attività che si vuole svolgere deve essere nuova in senso assoluto e cioè:
    • l’interessato non deve aver esercitato nei tre anni precedenti attività d’impresa, professionale o artistica, neppure in forma associata o familiare;
    • l’attività che si va ad iniziare non deve essere il proseguimento di un’altra attività svolta in precedenza, anche sotto forma di lavoro dipendente, collaborazione o lavoro autonomo.
  4. È necessario che siano osservati tutti gli adempimenti di carattere previdenziale (iscrizione all’INPS, etc…), assicurativo (INAIL, etc…) ed amministrativo (licenze, autorizzazioni, etc…).

Agevolazioni

Vediamo adesso tutte le facilitazioni che spettano a chi comunica l’adesione, avendone i requisiti, al regime fiscale agevolato per le nuove attività:

  1. Tassazione ridotta. Il regime speciale prevede un’imposizione fissa del 10% in luogo del pagamento dell’IRPEF e delle sue addizionali (comunali e regionali). Il 10% è calcolato sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo e, quindi, sui ricavi (o compensi per i professionisti) al netto delle spese e dei costi. La tassazione ridotta del 10% avviene nella normale dichiarazione annuale dei redditi ed il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF si esegue con il modello F24 presso Banche e Poste, indicando il codice tributo 4025. Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo, essendo tassato con aliquota sostitutiva del 10%, non va incluso nel reddito complessivo calcolato ai fini IRPEF, sfuggendo in tal modo all’ordinaria (e più gravosa) imposizione fiscale delle persone fisiche.Attenzione però, perché questa speciale tassazione di favore, sostitutiva di quella ordinaria, impedisce l’utilizzo in dichiarazione delle detrazioni fiscali (per carichi di famiglia e per oneri) previste per l’IRPEF. Pertanto, il risparmio fiscale è più accentuato qualora il contribuente possa comunque far valere le suddette detrazioni dichiarando altri tipi di reddito, diversi da quello d’impresa o di lavoro autonomo per il quale beneficia della riduzione del carico fiscale.
  2. Versamento in unica soluzione dell’IVA. La tassazione ridotta di cui al punto precedente riguarda solo l’IRPEF, per cui le altre imposte vanno regolarmente versate. Tuttavia questo regime agevolato consente di versare l’IVA dovuta, anziché alle ordinarie scadenze periodiche, in unica soluzione in sede di dichiarazione annuale. Inoltre, si è esonerati anche dall’obbligo del versamento annuale dell’acconto IVA, la cui scadenza è fissata, per tutti gli altri contribuenti, il 27 dicembre di ogni anno.
  3. Semplificazione degli obblighi contabili. Il regime agevolate per le nuove attività esonera dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili obbligatorie per:
    • l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
    • l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
    • l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

    E’ comunque sempre obbligatoria l’emissione, se prevista, di fatture, ricevute e scontrini, nonché la conservazione dei documenti emessi e ricevuti.

  4. Eliminazione della ritenuta d’acconto. Il sostituto d’imposta che paga ricavi o compensi all’impresa o professionista in regime agevolato per nuove attività non deve assoggettare a ritenuta d’acconto gli importi pagati. Chiaramente, per comunicare al sostituto d’imposta questa condizione, il contribuente rientrante nel regime agevolato deve rilasciare allo stesso una dichiarazione dalla quale risulti la loro particolare situazione di tassazione ridotta e sostitutiva dell’IRPEF.
  5. Tutoraggio. Chi gode del regime agevolato per nuove attività può (non c’è l’obbligo) chiedere all’Agenzia delle Entrate assistenza per gli adempimenti fiscali formali cui è soggetto. Quest’assistenza richiede l’espletamento dei seguenti passi fondamentali:
    • presentazione istanza d’assistenza e tutoraggio;
    • richiesta del codice PIN d’accesso e della password;
    • installazione del necessario software;
    • invio periodico dei dati fiscali all’Agenzia delle Entrate (tutor);
    • recepimento dei modelli e delle indicazioni predisposte dal tutor.
  6. Credito d’imposta. I richiedenti il tutoraggio, avendo necessità di un personal computer per assolvere le incombenze di comunicazione che esso implica, beneficiano di un credito d’imposta, per l’acquisto di computer, modem e stampante, pari al 40% del loro costo, con un massimale di € 309,87.

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