La manovra della Finanziaria, che ricordiamo è composta di quattro provvedimenti (il disegno di legge di bilancio, quello della finanziaria vera e propria, quello contenente le deleghe al Governo ed il decreto legge n. 262/06 già in vigore), reintroduce la tassazione sulle successioni e donazioni, evidentemente per bilanciare il minor gettito tributario derivante dal taglio di cinque punti del cuneo fiscale. Il nuovo meccanismo del prelievo, stabilito in prima battuta nel decreto legge che ha anticipato le norme della Finanziaria, è stato poi oggetto di rettifica ad opera dell’emendamento governativo al collegato fiscale approvato dalla Camera con voto di fiducia il 26 ottobre 2006.
Nel decreto originario era prevista, nel caso delle successioni, la presentazione, entro dodici mesi dalla morte del de cuius , di una “dichiarazione di trasferimento a causa di morte”, che rappresentava la maggiore novità contenuta nella disciplina della nuova tassazione, insieme al fatto che, nel trasferimento d’immobili, esisteva pure un abbattimento delle imposte ipotecaria e catastale, per il coniuge ed i parenti stretti, quando il bene oggetto di successione costituiva l’abitazione principale del defunto ed aveva un valore inferiore ai 250.000 euro. Inoltre, le passività non aziendali del defunto non erano deducibili dall’attivo ereditario.
I beni interessati dal prelievo erano:
- gli immobili, per i quali si prendeva come imponibile il valore catastale (con eccezione delle aree fabbricabili):
- aziende e partecipazioni non quotate (prese al valore del patrimonio netto, non considerando l’avviamento);
- titoli di credito di massa (p.es. azioni e obbligazioni) con esclusione in ogni caso dei titoli del debito pubblico;
- crediti (p.es il saldo attivo del conto corrente) e denaro, ma solo per le donazioni.
Successivamente, secondo le modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto, è stata resuscitata la vecchia imposta sulle successioni e donazioni (almeno si è avuto il coraggio di qualificare questa tassazione per quello che è), mentre si è ritornati alla disciplina vigente prima del decreto 262/2006 per le imposte ipotecaria e catastale, con una franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario nel caso questi sia il coniuge o un parente in linea retta.
L’obiettivo è stato pertanto quello di pervenire ad un’imposizione dell’asse ereditario che colpisse solo i “grandi patrimoni”.
Al momento, quindi, le successioni e le donazioni sono soggette al seguente trattamento fiscale.
Beneficiario | Immobili | Imposta sulle successioni e donazioni | |
Imposta Ipotecaria | Imposta Catastale | ||
Coniuge e parenti in linea retta |
2% del valore catastale o euro 168,00 se prima casa del beneficiario |
1% del valore catastale o euro 168,00 se prima casa del beneficiario |
4% del valore netto dell’asse ereditario o del valore dei beni donati franchigia di euro 1.000.000 per ciascun beneficiario |
Parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado | 6% del valore netto dell’asse ereditario o del valore dei beni donati | ||
Altri soggetti | 8% del valore netto dell’asse ereditario o del valore dei beni donati |
Per concludere è da sottolineare che sono oggetto di tassazione tutti i beni donati o caduti in successione, compresi i crediti (p.es. i conti correnti) e il denaro contante, tranne i beni espressamente esclusi dalla normativa, come i titoli del debito pubblico. La decorrenza di questo regime impositivo (fermo restando che il relativo provvedimento si perfezionerà ovviamente solo con la sua pubblicazione in GU) è diversa per le donazioni rispetto alle successioni. Le prime dovranno osservare le nuove regole a partire dal momento di entrata in vigore della legge di conversione del DL, mentre le seconde saranno disciplinate dalle recenti disposizioni con efficacia retroattiva e pertanto il nuovo trattamento tributario riguarderà tutte le successioni aperte dal 3 ottobre 2006 (data di operatività del decreto fiscale).
Tutto ciò emendamento più, emendamento meno.
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