IVA sui servizi internazionali
Come sono cambiate le norme fiscali sulla vendita o l’acquisto di beni e servizi esteri

da | 23 Apr 2010 | Diritto tributario e scienza delle finanze | 0 commenti

Coloro che comprano o vendono beni e servizi all’interno dell’Unione Europea devono, dal 1° gennaio 2010, assolvere l’obbligo di invio dei modelli Intrastat con modalità telematica epertanto chi vuol provvedere da solo può collegarsi al sito dell’Agenzia delle dogane e seguire la procedura ivi riportata.

Chi intende invece, per tale adempimento, conferire mandato ad uno studio commercialista è tenuto a dare al medesimo espresso mandato firmando un’apposita procura.

Dal 2010 è anche previsto, per coloro che non hanno superato nell’anno precedente la soglia di € 50.000 di acquisti e vendite intracomunitarie, una scadenza trimestrale abbastanza ravvicinata rispetto al periodo di riferimento.

Si devono quindi anticipare i tempi di registrazione delle relative fatture, avendo accortezza di rilevare l’eventuale presenza di documentazione relativa ad operazioni intracomunitarie.

Inoltre chi effettua prestazioni di servizi generici ad un cliente estero, in virtù della modifica all’art 7 ter in materia di territorialità, deve sapere che:

a)      se il cliente è un soggetto passivocomunitario (imprese/professionisti, ma pure associazioni/enti, ecc…), il luogo di rilevanza Iva è quello dove avviene il consumo effettivo del servizio.

Ciò significa che l’operazione non è assoggettata ad Iva nel nostro paese, ma bisogna comunque emettere regolare fattura avendo cura di annotarvi la seguente dicitura “operazione non soggetta ad iva per carenza del requisito territoriale ai sensi dell’art. 7/ter D.P.R. 633/1972 e art. 44 Direttiva 28 Novembre 2006, n. 2006/112/CE”.

Per queste operazioni, così come pure per le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi della Comunità Europea e non soggette ad Iva per carenza del requisito territoriale, occorre riportare sulla fattura il numero di identificazione attribuito dallo stato membro al cessionario (se l’acquirente comunitario fornisce la prova di averne fatto richiesta, il cedente italiano può integrare la fattura anche in un secondo momento)

b)      se il cliente è un’impresa (o professionista, associazione ecc…) extracomunitaria, l’operazione è sempre fuori campo ai fini Iva (sarebbe opportuno però in tal caso richiedere al cliente una dichiarazione circa la sua qualifica di “soggetto passivo”)

c)      se invece il cliente è un privato non residente in Italia, sia comunitario che extra-comunitario, le medesime prestazioni di servizi sono regolarmente da fatturare ed assoggettare ad Iva nel nostro territorio dal contribuente italiano (ex art 1 e art 7 ter, co 1, lett. b)

Si segnala infine che ci sono novità Iva anche per i titolari di partita Iva che acquistano servizi fuori dall’Italia.

A tali soggetti viene infatti imposto, qualora acquistino da un soggetto passivo non residente in Italia (quindi nell’ambito dell’Unione Europea o anche al di fuori di essa) un servizio generico (ex art 7 ter D.P.R 633/1972) utilizzato in seguito nel nostro paese, di emettere per l’acquisto un’autofattura, ai sensi dell’art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972.

Nel caso in cui si acquisti da un privato ubicato fuori dall’Italia un servizio generico che si utilizzerà poi nel nostro paese, il contribuente italiano titolare di partita Iva non è, invece, soggetto al suddetto adempimento.

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