Le addizionali Irpef alleggeriscono le buste paga
L'articolo analizza gli effetti delle addizionali Irpef sulle buste paga

da | 6 Apr 2007 | Diritto tributario e scienza delle finanze, Società | 0 commenti

E’ un marzo amaro per i lavoratori dipendenti, perché è proprio da questo mese che generalmente i datori di lavoro cominciano a trattenere dallo stipendio le addizionali dell’Irpef, sia quella regionale, sia quella comunale (ove stabilita dal comune di residenza).

Le addizionali costituiscono un’ulteriore voce di ritenuta in busta paga, che incide, ampliandolo, sul famoso cuneo fiscale, ovvero sulla differenza tra la remunerazione lorda e netta del lavoratore. La voce in questione apparirà sui cedolini degli stipendi fino al mese di novembre e rappresenta in sostanza la rateizzazione mensile della complessiva imposta dovuta dai dipendenti per le addizionali Irpef, calcolata sul reddito imponibile percepito nell’anno precedente.

Quest’anno però per i lavoratori c’è un’altra cattiva notizia, perché l’ultima Finanziaria ha previsto il pagamento anche di un acconto dell’addizionale comunale per l’anno in corso e tale disposizione comporterà inevitabilmente l’ennesimo non gradito alleggerimento dello stipendio netto in busta paga. In particolare, il versamento in acconto dell’addizionale comunale è stabilito nella misura del 30%, da computare sul reddito imponibile del 2006 o, in alternativa, con metodo previsionale, sul reddito che ci si aspetta di percepire per il 2007.

Spetta al contribuente scegliere il metodo di calcolo più conveniente (storico, in base all’anno precedente, o previsionale, per l’anno in corso) e provvedere di conseguenza. E’ importante precisare che l’acconto in parola non deve essere corrisposto dagli assunti nel 2007 e gli eventuali casi di esclusione dal pagamento dell’addizionale, decisi autonomamente dai comuni, hanno valore anche per l’acconto, purché il dipendente li faccia ovviamente presenti al suo datore di lavoro ed attesti il possesso dei requisiti fissati dall’Ente per tali esenzioni.

Anche per l’acconto dell’addizionale comunale le ritenute saranno operate sugli emolumenti che vanno da marzo a novembre e l’aliquota da applicare è quella dell’anno precedente, a meno che il Comune non deliberi una nuova aliquota e la faccia pubblicare, entro il 15 febbraio, sul sito web www.finanze.gov.it.

Inoltre, la Finanziaria 2007, con effetto dall’anno prossimo e quindi da Unico 2008, ha ripristinato la facoltà delle Regioni, dopo anni di blocco, d’incrementare l’aliquota della loro addizionale, che ora può quindi essere portata fino all’1,4% del reddito imponibile, dallo 0,9% previsto sino ad oggi per tutto il territorio nazionale. A tale proposito è bene però ricordare che in Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia l’aliquota dell’1,4% è già in vigore dal 2006, a causa del deficit sanitario raggiunto da queste Regioni.

Non meglio vanno le cose per quanto riguarda l’addizionale comunale. Infatti, oltre all’acconto da versare, i comuni hanno adesso la possibilità di far lievitare la loro aliquota fino allo 0,8%, senza più tetti annuali. Le aliquote comunali delle addizionali possono al limite raggiungere addirittura l’1,1%, qualora i comuni non riescano a rispettare il loro patto di stabilità interno. Essi possono pure stabilire, con apposita delibera, una soglia di esenzione per i redditi inferiori ad un determinato importo.

Infine, bisogna evidenziare (anche se gli effetti pratici si dispiegheranno solo l’anno venturo) che le addizionali regionali e comunali saranno quantitativamente più elevate, perché calcolate su basi imponibili più ampie, in quanto con la legge 296/2006 (Finanziaria 2007) sono state archiviate le deduzioni d’imposta (sottrazioni dal reddito), che abbattevano appunto l’imponibile, sostituite dalle redivive detrazioni (sottrazioni dall’imposta), che non hanno invece tale provvidenziale effetto riduttivo sulle addizionali.

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