Pianificazione fiscale concordata
Una guida pratica al nuovo strumento che consente di pagare meno tasse

da | 31 Gen 2005 | Diritto tributario e scienza delle finanze | 0 commenti

La pianificazione fiscale concordata è un nuovo istituto fiscale, previsto dalla Finanziaria 2005 ed erede del vecchio concordato preventivo, che rappresenta di fatto una scommessa fatta dall’amministrazione finanziaria con il contribuente. Infatti, la pianificazione fiscale concordata consiste a grandi linee nella determinazione unilaterale da parte del fisco (anche se il contribuente può in qualche modo influire sulla quantificazione) dell’imponibile dell’impresa per i successivi tre anni e nella proposta di questo reddito imponibile al contribuente. Se quest’ultimo accetta l’imponibile prospettato, la scommessa si perfeziona e quindi negli anni futuri potrà verificarsi:

  • la vittoria del fisco, se il reddito conseguito sarà inferiore a quello concordato, perché comunque le imposte sul reddito saranno calcolate sulla base prefissata;
  • la vittoria del contribuente, se il reddito conseguito sarà maggiore dell’imponibile concordato con la Pfc. Una vittoria, tuttavia, subito da ridimensionare, perché la tassazione è calcolata comunque sul reddito effettivo e non su quello pattuito, avendo il contribuente solo il diritto ad essere tassato con aliquote agevolate rispetto a quelle ordinarie.

Ma vediamo meglio come funziona l’intero istituto della pianificazione fiscale concordata.

Operatività

Per rendere operativa la Pfc il contribuente non deve fare nulla, ma deve aspettare l’iniziativa degli uffici finanziari che gli invieranno la proposta di pianificazione fiscale, ovvero la base imponibile della sua attività, per i successivi tre anni, con esclusione di eventuali componenti straordinari di reddito positivi o negativi. Precisiamo subito che la pianificazione fiscale concordata non incide minimamente sull’IVA e sui suoi adempimenti, che rimangono pertanto pienamente obbligatori.

Soggetti interessati

Titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo (professionisti) sottoposti agli studi di settore per l’esercizio in corso al primo gennaio 2003.

Soggetti esclusi dalla Pfc

Non possono aderire alla pianificazione fiscale concordata i contribuenti che:

  1. non applicano gli studi di settore nel periodo suddetto per cause di esclusione o di inapplicabilità;
  2. esercitano un’attività diversa da quella precedentemente esercitata;
  3. non hanno esercito attività d’impresa o di lavoro autonomo in almeno uno dei periodi in corso al primo gennaio 2002, primo gennaio 2003 o primo gennaio 2004;
  4. hanno omesso la dichiarazione dei redditi (o quella dell’IVA) per l’attività esercitata in almeno uno dei periodi in corso al primo gennaio 2002 ed al primo gennaio 2003;
  5. hanno omesso la comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore per il periodo in corso al primo gennaio 2003.

Adesione

Di fronte alla proposta del fisco, il contribuente può:

  1. ignorarla completamente, se non desidera accettare l’adesione alla Pfc;
  2. accettarla entro 60 giorni, se vuole aderire alla pianificazione fiscale concordata per il successivo triennio;
  3. rilanciare, cioè presentare una proposta alternativa a lui più favorevole, ma questa possibilità è concessa solo quando è dimostrabile la palese infondatezza della proposta originaria dell’amministrazione finanziaria. Infondatezza che presuppone a sua volta una sostanziale diversità dei dati o degli elementi strutturali utilizzati nell’attività, rispetto a quelli considerati nella formulazione della proposta.

L’adesione alla pianificazione fiscale concordata vincola il contribuente a dichiarare per tre anni almeno il reddito concordato, tuttavia qualora ritenga che avvenimenti straordinari ed imprevedibili abbiano impedito il raggiungimento del reddito pattuito con il fisco, egli può sempre dichiarare il minor reddito (inferiore all’imponibile pianificato) da lui contabilizzato. In quest’ultimo caso l’amministrazione finanziaria procederà ad accertamento parziale per la differenza fra reddito dichiarato e concordato, e ciò sia per le imposte sul reddito che per l’IVA. A questo accertamento il contribuente opporrà per l’appunto i documentati avvenimenti imprevedibili e straordinari che, secondo lui, hanno influito negativamente sulla determinazione del reddito e quindi si potrà instaurare tra le parti il procedimento ordinario di accertamento con adesione.

Oltre al caso appena esposto, anche una variazione nel triennio di riferimento dell’attività esercitata comporta inevitabilmente la cessazione dell’accordo stabilito nella pianificazione fiscale.

Effetti del Pfc

In ordine agli effetti della pianificazione fiscale concordata, consideriamo separatamente i due possibili casi che si potrebbero verificare nel periodo triennale considerato, ricordando che la Pfc niente cambia per quanto riguarda gli obblighi dell’IVA:

  1. Il reddito contabilizzato è inferiore a quello concordato.Tranne il caso sopra considerato di volontaria apertura di un contenzioso con il fisco per giungere successivamente all’accertamento con adesione, il contribuente non ha altra possibilità che quella di “integrare” in dichiarazione il reddito risultante dalla contabilità fino ad arrivare a quello pattuito nella Pfc. Così facendo egli sarà tassato comunque sul reddito concordato e questo anche ai fini dell’IVA, per la quale l’integrazione comporterà che ai maggiori ricavi si applicherà la media delle aliquote di vendita, qualora esse siano differenziate.
  2. Il reddito contabilizzato è superiore a quello concordato.In questa eventualità il contribuente sarà tassato per la parte eccedente il reddito pianificato applicando delle aliquote inferiori di 4 punti a quelle ordinarie (es. 33% diventa 29%), agevolazione dalla quale è però esclusa l’aliquota del 23% prevista sul primo scaglione dell’IRE (ex Irpef) che rimane uguale.I vantaggi non finiscono qui, perché sempre sulla parte eccedente il reddito pianificato il contribuente non pagherà i contributi previdenziali, ad eccezione di quelli stabiliti sul minimale di reddito. Agevolazione che non spetta ai professionisti per i versamenti alle Casse autonome di previdenza.

Un ulteriore beneficio a favore dei contribuenti che decidono di aderire alla pianificazione fiscale concordata è quello derivante dall’inibizione, per tutto il triennio, dei poteri d’accertamento degli uffici finanziari. Tuttavia questo vantaggio è sicuramente da ridimensionare, stante l’esistenza di casi che fanno venir meno la suddetta inoperatività dei poteri d’accertamento del fisco. In particolare, l’amministrazione finanziaria potrà procedere con atti d’accertamento nei confronti del contribuente che ha aderito alla Pfc, qualora:

  1. il reddito dichiarato diverge da quello effettivamente conseguito;
  2. non sono stati rispettati gli obblighi previsti per l’IVA;
  3. ci sono stati comportamenti penalmente sanzionabili;
  4. la definizione dell’imponibile pianificato, avvenuta su controproposta del contribuente, è stata basata su dati ed elementi non corrispondenti a verità.

Esempio

Commerciante persona fisica

Reddito pianificato € 20.000

Reddito contabilizzato e dichiarato € 30.000

IVA: liquidata e versata normalmente (la Pfc non incide sul calcolo e sugli adempimenti dell’IVA)

Contributi previdenziali: il contribuente non pagherà i contributi eccedenti il minimale.

IRE: il risparmio per l’imposta non pagata sarà di € 160,00

Scaglione Reddito Aliquotaordinaria Aliquotaagevolata Imposta IRE Imposta IREin Pfc Differenza
0-26.000 26.000 23 *** 5.980 5.980 0
26.000-33.500 4.000 33 29 1.320 1.160 -160
oltre 33.500
Totali 30.000 7.300 7.140 -160

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