Scienza delle Finanze
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da | 16 Mar 2009 | Diritto tributario e scienza delle finanze | 5 commenti

Irap

L’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un’imposta reale, proporzionale e locale, il cui gettito va alle Regioni, le quali hanno anche la facoltà di “personalizzare” l’aliquota.

Il presupposto della sua applicazione è l’esercizio abituale di un’attività d’impresa o professionale autonomamente organizzata (vedi in tabella i presupposti affinché si possa parlare di autonoma organizzazione).

Pertanto l’Irap colpisce le persone fisiche, le società (di persone e di capitali) e gli enti per la loro attività nell’ambito imprenditoriale e/o professionale. Perciò in linea generale si può affermare che i soggetti passivi di questa imposta sono i titolari di partita Iva (cioè imprese e lavoratori autonomi).

Dal punto di vista degli adempimenti, essi sono gli stessi delle imposte dirette corrispondenti (Irpef ed Ires), anche se deve essere presentata annualmente un’apposita dichiarazione dei redditi (cosiddetta dichiarazione Irap) per il calcolo della base imponibile e dell’imposta.

Pure i versamenti (a saldo ed in acconto) seguono le regole generali delle imposte dirette, a seconda della categoria di contribuente (persona fisica o società).

Una quota dell’Irap versata può inoltre essere dedotta dall’Irpef e dall’Ires dovute nel periodo d’imposta dal soggetto passivo.

Nella tabella sottostante c’è tutto quello che c’è da sapere sull’Irap. Lo schema è ordinato in base ai passaggi di calcolo.

L’Irap infatti si calcola applicando l’aliquota regionale alla base imponibile, dopo aver sottratto da quest’ultima le eventuali deduzioni spettanti (forfetaria generale e per dipendenti).

Calcolo Irap

Ditte individuali
e società di persone

Professionisti

Società di capitali

Determinazione
base imponibile

Non pagano l’Irap (oltre i soggetti in regime dei minimi) le ditte individuali ed i professionisti che non hanno un’autonoma organizzazione, ovvero le ditte ed i professionisti che:

  • non hanno la responsabilità dell’organizzazione (perché p.es. sono inseriti in strutture organizzative di altrui responsabilità)
  • impiegano beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività
  • non si avvalgono di lavoratori dipendenti o collaboratori, neanche occasionali

La dimostrazione dell’esistenza dei suddetti requisiti per l’esonero dall’Irap è a carico del contribuente.

In linea generale la base imponibile è data dalla differenza tra i valori di bilancio relativi al “Valore della produzione” e “Costi della produzione”, prescindendo dai criteri fiscali di valutazione.
Quindi ai fini del calcolo della base imponibile Irap sono rilevanti esclusivamente gli importi derivanti dal Bilancio d’esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali.
Sono esclusi gli interessi (attivi e passivi) ed i componenti economici straordinari (plus e minusvalenze).
Il costo del personale è deducibile solo per i premi assicurativi e per alcuni soggetti e/o contratti di lavoro (v. appresso).

Possono optare per la determinazione della base imponibile con le regole delle società di capitali se adottano la contabilità ordinaria.
Determinano i componenti positivi e negativi secondo le regole fiscali dell’Irpef e dell’Ires.

In linea generale la base imponibile è data dalla differenza tra ricavi e costi, con esclusione degli interessi (attivi e passivi) e dei componenti economici straordinari (plus e minusvalenze). Il costo del personale è deducibile solo per i premi assicurativi e per alcuni soggetti e/o contratti di lavoro (v. appresso).

In linea generale la base imponibile è data dalla differenza tra compensi percepiti e spese sostenute, ivi comprese le plus e minusvalenze derivanti da cessione di beni strumentali. Sono esclusi gli interessi (attivi e passivi), mentre il costo del personale è deducibile solo per i premi assicurativi e per alcuni soggetti e/o contratti di lavoro (v. appresso).

vendite (escluse le cessioni di beni strumentali)

compensi percepiti

A) Valore della produzione

+/- variazione rimanenze finali

+ plusvalenze da cessione beni strumentali

1) ricavi di vendite e prestazioni

– acquisti di beni e servizi

– spese sostenute per l’attività esercitata

2) variazioni di rimanenze di semilavorati e prodotti finiti

– ammortamento beni materiali ed immateriali

– ammortamento beni materiali ed immateriali

3) variazioni di lavori in corso su ordinazione

– canoni di locazione anche finanziaria

– minusvalenze da cessione beni strumentali

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

– costi del personale riferiti esclusivamente a:

– costi del personale riferiti esclusivamente a:

5) altri ricavi e proventi

  • contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
  • contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

– (meno)

  • spese per apprendisti
  • spese per apprendisti

B) Costi della produzione

  • spese per i disabili
  • spese per i disabili

6) costi per materie e merci

  • spese per i dipendenti assunti con contratti di formazione e lavoro o di inserimento
  • spese per i dipendenti assunti con contratti di formazione e lavoro o di inserimento

7) costi per servizi

  • spese per il personale impiegato direttamente in attività di ricerca e sviluppo
  • spese per il personale impiegato direttamente in attività di ricerca e sviluppo

8) costi per godimento di beni di terzi

 

 

10) lett. a) ammortamento immobilizzazioni materiali

 

 

10) lett. b) ammortamento immobilizzazioni immateriali

 

 

11) variazioni delle rimanenze di materie e merci

 

 

14) oneri diversi di gestione

 

 

– costi del personale riferiti esclusivamente a:

 

 

  • contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

 

 

  • spese per apprendisti

 

 

  • spese per i disabili

 

 

  • spese per i dipendenti assunti con contratti di formazione e lavoro o di inserimento

 

 

  • spese per il personale impiegato direttamente in attività di ricerca e sviluppo

Deduzioni dall’imponibile:

Le deduzioni dalla base imponibile sono 2:

  • forfetaria generale (a scaglioni di base imponibile)
  • per dipendenti, quest’ultima distinta in ulteriori 2 deduzioni, tra loro alternative:
    • prima deduzione per dipendenti o deduzione per max 5 dipendenti (alternativa alla seconda per dipendenti)
    • seconda deduzione per dipendenti o deduzione per oneri contributivi o per cuneo fiscale (alternativa alla prima per dipendenti ed alla deducibilità totale delle spese di lavoro per apprendisti, disabili, lavoratori con contratto di formazione e addetti alla ricerca)

Anche se c’è un’alternativa tra la prima e la seconda deduzione per dipendenti, l’impresa può adottare deduzioni differenziate per ciascun lavoratore.
Le deduzioni per dipendenti trovano un limite max nel costo della retribuzione complessiva a carico del datore di lavoro.

  • Deduzione forfetaria generale

Varia in base all’importo della Base Imponibile (BA):

  • BA<= 180.759,91 deduzione 9.500
  • soglia precedente<BA<= 180.839,91 deduzione 7.125
  • soglia precedente<BA<= 180.919,91 deduzione 4.750
  • soglia precedente<BA<= 180.999,91 deduzione 2.375

Varia in base all’importo della Base Imponibile (BA):

  • BA<= 180.759,91 deduzione 7.350
  • soglia precedente<BA<= 180.839,91 deduzione 5.500
  • soglia precedente<BA<= 180.919,91 deduzione 3.700
  • soglia precedente<BA<= 180.999,91 deduzione 1.850
  • Prima deduzione per dipendenti
    (
    detta per “max 5 dipendenti”)

Le imprese ed i professionisti con lavoratori dipendenti possono fruire di questa deduzione dalla base imponibile, che è alternativa alla seconda deduzione per dipendenti (v. appresso).
La
presente deduzione, detta per max 5 dipendenti, spetta nella misura di euro 1.850 per ciascun lavoratore fino ad un max di 5, con esclusione dal computo di apprendisti, disabili e lavoratori con contratto di formazione. La deduzione va proporzionata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel caso di contratti a tempo indeterminato e parziale.
L’importo max deducibile è pertanto uguale ad euro 9.250.
Per poter beneficiare di questa deduzione i ricavi e compensi inclusi nella base imponibile non devono superare l’importo di euro 400.000.

  • Seconda (alternativa alla prima) deduzione per dipendenti
    (
    detta per “contributi” o per “cuneo fiscale”)

Le imprese ed i professionisti con lavoratori dipendenti a tempo indeterminato possono fruire di questa deduzione dalla base imponibile, che è alternativa sia alla prima deduzione
per dipendenti (v. punto precedente), sia alla deducibilità totale delle spese di lavoro per apprendisti, disabili, lavoratori con contratto di formazione e addetti alla ricerca.
La presente deduzione, detta per oneri contributivi o per “cuneo fiscale”, spetta secondo il seguente specchietto:

  • per tutti i lavoratori a tempo indeterminato, deduzione dell’importo dei contributi assistenziali e previdenziali
  • per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, deduzione di euro 4.600 (se impiegato nelle Regioni del Sud, delle Isole o in Abruzzo e Molise la deduzione è di euro 9.200)
  • per ciascun lavoratore a tempo indeterminato di età inferiore ai 35 anni o di sesso femminile, deduzione di euro 10.600 (se impiegato nelle Regioni del Sud, delle Isole o in Abruzzo e Molise la deduzione è di euro 15.200)

La deduzione va proporzionata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel caso di contratti a tempo indeterminato e parziale.

Calcolo dell’imposta (aliquote)

L’aliquota da applicare alla base imponibile meno le deduzioni è stabilità nella misura del 3,9%, ma le singole Regioni possono aumentarla o diminuirla per un massimo di 0,92 punti percentuali.
Pertanto l’aliquota di ciascuna Regione è una percentuale compresa tra 3,9 ± 0,92 .

5 Commenti

  1. grazia amato

    fantastico è proprio ciò che cercavo

    Rispondi
  2. Sara

    E’ un sito molto utile! lo consiglierei a tutti! 🙂

    Rispondi
  3. blandino.fabrizio@virgilio.it

    per i piccoli artigiani e i loro dipendenti che resterebbero disoccupati con la domanda contratta, potrebbe essere praticabile la soluzione della fiscalizzazione degli oneri sociali? aiutatemi!

    Rispondi
  4. blandino.fabrizio@virgilio.it

    mi chiedo se possiamo inserire tra gli interventi citati anche la Massima Concorrenza in tutti isettori economici privati, per contrapporre l’inflazione e stimolare l’occupazione

    Rispondi
  5. Maria

    Complimenti, è per me un aiuto unico! GRAZIE Maria

    Rispondi

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