Cessione crediti e contabilità
Riflessioni sulla corretta contabilizzazione della cessione dei crediti

da | 8 Feb 2010 | Economia aziendale e Diritto commerciale | 1 commento

In tutti i casi in cui un’azienda cede, in genere a titolo oneroso, una quota del proprio portafoglio crediti (in bonis o non in bonis) ad altra società (c.d. cessionaria), sorge il problema di come contabilizzare l’operazione stessa.

Innanzitutto bisogna individuare se la cessione avviene pro-soluto (senza azione di regresso) o pro-solvendo (con azione di regresso).

Nel primo caso i crediti ceduti sono completamente trasferiti dall’impresa cedente a quella cessionaria e pertanto il rischio di mancato buon fine passa totalmente a quest’ultima.

Nel caso invece di cessione pro-solvendo, la cedente mantiene un’alea più o meno grande di cointeressenza circa il mancato rimborso dei crediti, nel senso che qualora tale circostanza si dovesse verificare, l’azienda cedente è tenuta a sostenere in tutto o in parte (secondo le norme del contratto di cessione pro-solvendo) la perdita subita dal cessionario.

E tale individuazione della qualità della cessione (pro-soluto o pro-solvendo) non deve far riferimento al testo letterale del contratto di cessione che vincola le parti, perché la normativa civilistica e la giurisprudenza sono ormai da anni concordi nel sostenere la incontestabile prevalenza della sostanza sulla forma, cioè di quanto avviene concretamente nella realtà, rispetto a quanto scritto formalmente nell’accordo di cessione.

 

Quindi, in tutte le eventualità in cui è prevista una qualche modalità di intervento da parte del cedente, a sostegno del mancato pagamento dei crediti oggetto del contratto, pur in presenza di formule letterali di segno contrario all’interno di quest’ultimo (del tipo “pro-soluto”, “a stralcio”, “con il passaggio del rischio al cessionario…”, ecc..), la cessione si deve necessariamente considerare, di fatto, pro-solvendo. Essendo pertanto nulle le diverse indicazioni contenute nel testo del contratto.

Un pro-solvendo di fatto che si realizza tutte le volte nelle quali, per esempio, è stabilito un corrispettivo rateizzato sulla base dei pagamenti ad opera del debitore ceduto (ovvero: se non c’è pagamento non c’è incasso), oppure quando il cedente rilascia una garanzia (fideiussione, avallo, ecc…) volta ad assicurare il credito ceduto. Oltre ovviamente ai frequenti casi in cui il prezzo della cessione è in qualche modo condizionato (o meglio, quasi vincolato) al buon fine dei crediti oggetto di vendita tra le parti. E ciò, ripetiamo, anche quando le clausole contrattuali recitano tutte a favore del pro-soluto.

Chiarito quindi come valutare e distinguere le cessioni tra pro-soluto e pro-solvendo (in base alla sostanza e non alla forma), vediamo ora quali sono le corrette procedure di contabilizzazione dell’operazione, nell’un caso e nell’altro.

Ricordiamo che quanto diremo vale per tutti i tipi di cessione crediti: sia quindi per le normali operazioni di factoring, sia per quelle particolari vendite dei crediti in portafoglio conosciute come “cartolarizzazioni”.

1) Cessione pro-soluto

Diversi

a

Crediti

 

100.000,00

Cessione pro-soluto di parte dei crediti in portafoglio (euro 100.000, pagati al 60%)

Banche

 

 

60.000,00

 

Perdita su cessione

 

40.000,00

 

2) Cessione pro-solvendo

Al momento della cessione

Diversi

a

Diversi

 

100.000,00

Cessione pro-solvendo di parte dei crediti in portafoglio (euro 100.000, pagati al 90%)

Banche

 

 

90.000,00

 

Perdita su cessione

 

10.000,00

 

Passività per cessione

90.000,00

 

Crediti

10.000,00

 

Al momento del pagamento o mancato pagamento dei crediti ceduti

Diversi

a

Diversi

 

110.000,00

Riscossi dalla società cessionaria i crediti ceduti, tranne euro 20.000 inesigibili

Passività per cessione

 

 

90.000,00

 

Perdita su crediti

 

20.000,00

 

Crediti

90.000,00

 

Banche

20.000,00

E’ importantissimo, nel caso di vendita pro-solvendo (anche solo sostanziale), lasciare in bilancio i crediti ceduti, perché con i nuovi principi contabili il mancato trasferimento del rischio di insolvenza dei debitori comporta l’obbligo del permanere in contabilità dell’importo dei crediti oggetto di cessione: come se non fossero mai stati ceduti.

Chiunque faccia diversamente non conosce la nuova contabilità ed il suo errore può arrivare addirittura a configurare l’illecito di falso in bilancio.

1 commento

  1. Pier

    Gentilissimi, mi chiedevo se la cessione del credito necessitasse la registrazione degli atti presso alcun registro. In pratica, e’ possibile reperire gli atti di una cessione di credito presso qualche ente, per un credito ceduto piu’ di dieci anni fa per empio? Grazie

    Rispondi

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