Diritto commerciale
Una dispensa sul diritto commerciale

da | 19 Mar 2005 | Economia aziendale e Diritto commerciale | 2 commenti

Introduzione

L’ IMPRENDITORE

Art.2082 c.c.: è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

  • Attività economica: comportamento positivo diretto a creare nuova ricchezza e nuova utilità (scopo di lucro od obiettiva economicità)
  • Organizzata: l’attività economica deve essere conseguenza dell’organizzazione dei fattori produttivi;o Impresa senza organizzazione: artigiano come imprenditore o lavoratore autonomo come imprenditore o Organizzazione senza impresa: libero professionista (art. 2238)
  • Professionalmente: l’attività economica deve essere svolta in modo professionale, cioè in modo stabile, anche se non continuativo; esercizio sistematico di un’attività economica

Nel concetto economico: soggetto attivo dell’impresa e del sistema economico, concorre all’organizzazione della produzione e alla distribuzione di ricchezza. Svolge una funzione:

  • Intermediatrice tra offerta di capitale, domanda di lavoro e domanda di beni e servizi
  • Dirigenziale in quanto rischia di non coprire il costo dei fattori produttivi impiegati e detiene il potere economico

NOTA: La definizione generale d’ imprenditore è anche definizione generale d’ impresa, in quanto usiamo la parola “impresa” nell’attimo in cui si definisce il momento d’acquisto o cessazione della qualità d’imprenditore.

 

La realtà globale dell’impresa è la risultante dell’unione d’aspetti:

  • Soggettivi – l’ imprenditore è il soggetto
  • Funzionali – L’ impresa come attività economica
  • Oggettivi – L’ azienda come complesso di beni per l’attuazione della funzione, che è l’ esercizio di impresa, secondo le disposizioni dell’art. 2555.

MOMENTI FONDAMENTALI DELLA VITA D’ IMPRESA

  • Nascita: la qualità d’ imprenditore individuale si acquista con l’esercizio di fatto dell’attività di impresa, indipendentemente dall’iscrizione al R.E.C., attraverso l’utilizzo del complesso di beni e uomini;
  • Morte: l’ imprenditore perde la sua qualità in conseguenza dell’effettiva dissoluzione del patrimonio aziendale;
  • Sostituzione dell’imprenditore: l’ imprenditore può
    • Delegare ad ausiliari l’esercizio della gestione
    • Essere privato del potere della gestione mediante procedure fallimentari.La non iscrizione al R.E.C. comporta:
      • L’impossibilità di opporre atti a terzi
      • Sanzioni pecuniarie
      • Assoggettamento cmq alle regole dell’ imprenditore commerciale

Rispetto al mondo esterno l’impresa ha:

  • Ditta – ha un suo nome proprio
  • Insegna – segno distintivo che identifica la sede
  • Marchio – risultato dell’ attività che è il prodotto

Lo scopo dell’ impresa è la produzione o lo scambio di beni e servizi; per questo motivo non possono essere considerate attività d’ impresa:

  • quelle di mero godimento (locazione)
  • le attività per conto proprio
  • le professioni intellettuali, a meno che non organizzate sotto forma d’ impresa

CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE

RISPETTO AI SOGGETTI

  • In base alla natura giuridica:
    • Imprese private: gestite da persone fisiche (persone giuridicamente private)
    • Imprese pubbliche: gestite da enti pubblici (art. 2093 – 2201 – 2221)
      • Enti che svolgono stabilmente e in modo esclusivo un’attività economica commercialeSono soggetti al diritto comm.le, all’iscrizione al R.I., alla liquidazione coatta amministrativa
      • Enti che occasionalmente svolgono attività economica
  • In base al numero:
  • Imprese individuali: l’imprenditore è costituito da una persona fisica
  • Imprese collettive: sono formate da più persone fisiche (società)
  • Impresa familiare: art. 230 bis

RISPETTO ALLE DIMENSIONI ORGANIZZATIVE

  • Impresa propriamente detta: l’imprenditore coordina i fattori di produzione ma non fornisce il lavoro necessario alla produzione, che è prestato da terzi (art. 2082).
  • Piccola impresa: l’imprenditore fornisce il lavoro direttivo ma anche quello necessario allo svolgimento dell’ attività produttiva (art.2083 e art. 1 l.fallimentare).

RISPETTO ALL’OGGETTO DELL’ ATTIVITÀ SVOLTA

  • Statuto generale dell’imprenditore: applicabile all’ impresa senza ulteriore specificazione nell’ambito della nozione formulata dall’art. 2082.
  • Statuto dell’ impresa commerciale (art. 2195): disciplina ulteriore rispetto all’imprenditore in generale, si applica a chi esercita attività commerciali
  • Statuto del piccolo imprenditore riferito a coloro che hanno ridotte dimensioni. Per nessun motivo le norme per lui dettate possono essere applicate all’impresa comm.le.
  • Statuto dell’ impresa agricola (art. 2135) applicato a coloro che svolgono attività agricola.

CATEGORIE PARTICOLARI

  • Impresa illecita – l’oggetto dell’attività è illecito. Non può considerarsi impresa in quanto non possono essere attuate le leggi di tutela. Attività delittuosa contraria all’ordine pubblico o al bene comune.
  • Impresa illegale – l’attività svolta è lecita, ma è illecito lo svolgimento. Ha un’attività lecita ma non secondo le modalità fissate dalla legge es: un giorno mi alzo con l’intenzione di fare la banca raccogliere risparmi e concedere prestiti, questo non posso farlo perché si devono possedere una serie di requisiti essenziali per quest’attività, tali da garantire le eventuali forme di tutela.
  • Impresa come comunità di lavoratori, il richiamo al lavoro della Cost. è da intendersi:
    • come dovere per i cittadini; ogni attività lavorativa deve concorrere al progresso materiale e spirituale della società
    • il lavoro deve elevarsi in armonia con le esigenze della produzione
    • l’attività imprenditoriale non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recar danno a sicurezza, libertà o dignità umana.
  • Impresa occasionaleQuando si parla d’impresa nasce il problema di accertare il carattere della professionalità.L’impresa occasionale è comunque un’attività protratta per un certo periodo di tempo ma per es:
    • un libero professionista ha deciso d’investire e costruisce un palazzo del quale poi vende gli appartamenti
    • un costruttore costruisce palazziIl primo è un’impresa occasionale mentre il secondo lo ha per oggetto sociale ed ha quindi la necessità di un’organizzazione stabile e destinata a durare nel tempo.

L’ISCRIZIONE DELLE IMPRESE

Non esiste più la distinzione tra imprese soggette a registrazione e imprese non soggette a registrazione. Oggi tutti sono costretti ad iscriversi, anche se per scopi diversi ed in sezioni diverse del registro.

L’iscrizione produce effetti diversi:

  • Pubblicità notizia – l’iscrizione ha funzione meramente di certificazione anagrafica, non serve ai fini dell’opponibilità ai terzi;
  • Pubblicità dichiarativa – è la più diffusa. L’iscrizione ha la finalità dichiarativa, cioè da quel momento l’atto è opponibile ai terzi, produce pubblicità legale. Anche se non iscritto l’atto è comunque valido, però ricorda che se es. la S.n.c non s’iscrive anche se valida è considerata società irregolare e quindi alcuni aspetti non sono opponibili ai terzi;
  • Pubblicità costitutiva – il suo adempimento determina l’esistenza o meno dell’atto; es. se la società per azioni non viene iscritta essa non esiste.

L’ IMPRENDITORE OCCULTO

Per vari motivi alcuni imprenditori preferiscono non comparire negli atti che compiono, ma utilizzare un prestanome che appaia ai terzi come imprenditore.

Il prestanome è un soggetto nulla tenente con un patrimonio inconsistente, quindi i creditori non hanno nulla su cui rivalersi, che agisce in nome proprio nell’interesse dell’imprenditore occulto.

L’ imprenditore occulto non vuole apparire nei confronti dei terzi come titolare dell’ impresa, per questo si serve di un prestanome, stipendiato, che compie nel suo interesse ma in nome proprio tutti gli atti relativi all’esercizio d’impresa.

Il vero titolare così non compare all’esterno ed anche se riceve gli utili della sua società, si sottrae ai rischi e alle responsabilità che derivano dall’esercizio d’ impresa.

In linea generale il rischio d’ impresa ricade, secondo il criterio della spendita del nome, sulla persona nel cui nome gli atti d’impresa sono posti in essere.

Rapporto interno tra imprenditore occulto e prestanome: il primo mette i mezzi necessari, riscuote gli utili e impartisce le direttive.

Rapporto esterno tra prestanome e terzi: il problema della responsabilità, secondo la maggior parte della dottrina, ricade sull’imprenditore palese.

Non tutti però la pensano così:

  • La tesi dell’imprenditore occulto fa riferimento all’art. 147 c2 della l. fallimentare 267/1942. << se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza d’altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore o d’ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio. >>La L. dispone che in conseguenza del fallimento della società può essere dichiarato fallito il socio occulto di società palese; questo implica che la stessa regola deve valere per il socio occulto di società occulta. Tutto questo dimostra che è possibile il fallimento del socio occulto.
  • Un’altra corrente di pensiero considera non solo il criterio della spendita del nome per l’imputazione dell’ attività d’ impresa, ma anche la spendita del nome con un meccanismo capace di trasferire agli altri l’atto e l’effetto (l’agire con uno pseudonimo non impedisce l’identificazione del soggetto).Nell’ipotesi del prestanome viene considerato imprenditore chi agisce usando il nome altrui e non anche chi ne consente l’uso.
  • Una terza corrente di pensiero crede che: vi è parificazione del prestanome e dell’imprenditore occulto sul piano della responsabilità in quanto non può essere considerato imprenditore colui che ha agito, sia pur esternamente, per interposta persona, ha amministrato e ha riscosso gli utili.

L’ IMPRENDITORE AGRICOLO

Art. 2135L’ imprenditore agricolo – è imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento d’animali e attività connesse.

Con questo si vuole intendere quelle attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque.

S’intendono connesse le attività esercitate dall’imprenditore agricolo dirette alla: manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente per la coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’uso prevalente d’attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegati nell’attività agricola esercitata. Sono qui ricomprese le attività di conservazione, valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero la ricezione ed ospitalità come definita per legge (agriturismi).

Distinzione delle attività agricole

  1. Essenziali o principali
    • Coltivazione fondo: attività rivolta allo sfruttamento delle energie naturali della terra. Il fondo assume il ruolo di fattore produttivo e non mero strumento. Qui si ricomprende anche la floricoltura vivaistica a condizione che il fondo compaia come fattore produttivo.
    • Silvicoltura: attività tecnica svolta al fine di ottenere il più conveniente prodotto del bosco, entro cicli regolari di tempo. È una speciale coltivazione del fondo nella quale non rientra la mera attività estrattiva del legname se è disgiunta dalla coltivazione del fondo
    • Allevamento: “allevamento di bestiame” divenuto “ allevamento d’animali”. Con questa dicitura si sono volute eliminare questioni limite nell’individuazione delle attività agricole principali
  2. Per connessione
    • Connessione soggettiva: svolte dal medesimo imprenditore
    • Connessione oggettiva: hanno per oggetto il fondo.
      • Attività tipiche:
        • Manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializ-zazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dal fondo. L’ attività generale deve essere sempre connessa all’attività agricola.
        • Fornitura di beni e servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o le risorse aziendali
      • Attività atipiche: puntano sull’accessorietà. Oggi questa definizione non esiste più.

L’individuazione delle attività principali e connesse è importante per definire la qualità dell’ imprenditore agricolo e quindi per essere soggetti al suo statuto.

Il c.1 dell’art. 2135 è stato modificato nel punto dove ci si riferiva ad:

  • “utilizzano o possono utilizzare” estende le attività possibili.
  • “allevamento di bestiame” divenuto “ allevamento d’animali”
  • Il concetto di “normalità” è sostituito da quello di “prevalenza”

Attività agricole per connessione e società

Il problema è stabilire se l’attività produttiva, sui prodotti del suolo conferiti dai soci di una società, può essere considerata attività agricola per connessione e se la società può essere qualificata come impresa agricola. Questo va bene a patto che la maggioranza della società sia delle mani d’imprenditori agricoli.

L’art.1 del decreto 18/5/2001 n.228: “si considerano imprenditori agricoli le cooperative d’imprenditori agricoli ed I loro consorzi, quando utilizzano, per lo svolgimento dell’attività, prevalentemente prodotti dei soci; ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e alla sviluppo del ciclo biologico”; quest’articolo ritiene assoggettabile allo statuto dell’imprenditore agricolo, quindi, non solo la cooperativa che trasforma e commercializza prodotti che provengono prevalentemente dai fondi dei soci, ma anche la cooperativa che fornisce ai soci beni e servizi per lo sviluppo del loro ciclo biologico.

Per quanto riguarda le società in base all’art. 10 del decreto 18/5/2001 n.228 sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola:

  • nel caso di società di persone quando almeno la metà dei soci è in possesso della qualifica d’imprenditore agricolo a titolo principale
  • nel caso di società di capitali quando oltre il 50% del capitale sociale è sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale

L’ IMPRENDITORE COMMERCIALE

Principio generale – L’imprenditore deve essere maggiorenne, non interdetto, non inabilitato.

Deroghe

  • Minori sottoposti a tutela e interdetti: possono proseguire l’esercizio dell’ impresa già avviata che sia loro pervenuta per atto di liberalità, previa autorizzazione del tribunale, sentito il giudice tutelare;
    • La figura dell’imprenditore è assunta dall’incapace
    • L’esercizio dell’ impresa è affidato al legale rappresentante
    • Sono assoggettati agli effetti patrimoniali del fallimento
  • Poteri e diritti degli esercenti la patria potestà:
    • Dirigono con il rischio altrui e profitto proprio
    • Sono assoggettati agli effetti personali del fallimento
    • Godono dell’usufrutto legale dei beni del minore (ad eccezione dei tutori)
  • Inabilitati: la legge consente loro di proseguire l’esercizio di un’ impresa già avviata pervenuta loro per atto di liberalità, previa autorizzazione del tribunale, sentito il parere del giudice tutelare
  • Minori emancipati: possono proseguire o iniziare un’ impresa commerciale con autorizzazione del tribunale, sentito il giudice tutelare e il curatore

L’ impresa commerciale

È impresa commerciale ogni impresa che non rientra fra quelle agricole e artigianali

Sono imprese commerciali quelle che svolgono le attività elencate dall’art.2195c.c. :

  • Attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi
  • Attività intermediaria nella circolazione dei beni
  • Attività di trasporto per terra, acqua, aria
  • Attività bancaria o assicurativa
  • Attività ausiliaria alle precedenti

Sulla base delle norme del codice civile e della legge fallimentare, l’imprenditore commerciale:

  • È obbligato ad iscriversi nel registro delle imprese
  • È obbligato a tenere le scritture contabili
  • È assoggettato alle procedure concorsuali
  • Può servirsi d’ausiliari specificamente individuati e disciplinati dagli artt.2203 ss. (es. l’institore).

Pubblico registro delle imprese

Caratteri e requisiti

  1. regime pubblicitario previsto dalla legge (580/93):
    • è tenuto dall’Ufficio del registro delle imprese presso la Camera di Commercio, retto da un conservatore nominato dalla giunta della C.C sotto la vigilanza di un giudice delegato dal pres. del tribunale
    • è un registro pubblico e può essere consultato da chiunque n’abbia interesse
  2. soggetti all’obbligo dell’iscrizione:
    • imprenditori individuali non piccoli esercenti un’attività commerciale
    • le società commerciali
    • gli enti pubblici che svolgono in modo esclusivo un’attività commerciale
    • le società cooperative
    • i consorzi con attività esterna
  3. esclusi dall’obbligo dell’iscrizione (ma soggetti all’iscrizione in sezioni speciali del registro)
    • imprenditore agricolo
    • piccolo imprenditore
    • società semplice
  4. oggetto dell’iscrizione:
    • costituzione dell’ impresa (generalità dell’ imprenditore, ditta, oggetto e sede dell’impresa, nome e cognome degli institori e procuratori
    • modifiche relative a questi elementi
    • cessazione dell’impresa
    • autorizzazioni all’esercizio di un’impresa emesse a favore di un incapace
  5. funzione dichiarativa (pubblicità legale): Quanto è scritto si presuppone noto ai terzi ed è ad essi opponibile. L’omessa iscrizione non consente di opporre i relativi fatti ai terzi a meno che l’imprenditore provi che i terzi ne siano venuti a conoscenza per altra via
  6. funzione costitutiva (in alcuni casi) In casi eccezionali l’iscrizione costituisce un requisito essenziale per l’efficacia dell’atto (es: società di capitali)

La rilevazione della situazione patrimoniale: scritture contabili e di bilancio

La tenuta della contabilità e la rilevazione periodica della situazione patrimoniale, prima di un obbligo giuridico è, per l’imprenditore commerciale, una regola di buona amministrazione perché:

  1. consente all’imprenditore di seguire l’andamento della gestione
  2. è la fonte informativa nei confronti dei terzi
  3. nel caso di procedure concorsuali, permette di ricostruire la situazione patrimoniale dell’imprenditore.

I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili sono, oltre all’imprenditore commerciale, le società, qualunque sia l’attività, e gli enti pubblici che svolgono attività commerciale non in via principale.

Le scritture contabili art. 2214.cc.

Comma 1 sono tenute dall’impreditore che esercita attività commerciali e sono:

  • il libro giornale dove sono annotate le operazioni relative all’esercizio d’ impresa con ordine cronologico (cronologicità, immediatezza)
  • il libro degli inventari dove vengono valutate le attività e le passività relative all’impresa. L’inventario deve essere redatto all’inizio della società e poi con cadenza annuale, serve per ricostruire la storia dell’impresa.

Comma 2: L’ imprenditore deve anche tenere le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa come:

  • il libro mastro dove vengono annotate le operazioni secondo un criterio sistematico
  • il libro magazzino che registra le entrate e le uscite delle merci in magazzino…..deve conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere e dei telegrammi e delle fatture inviate.

Comma 3:…le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

L’imprenditore deve conservare la contabilità per 10 anni.

Gli artt.2215, 2218, 2219 dispongono le modalità di tenuta delle scritture in modo regolare.

La regolarità è:

  • un presupposto fondamentale perché l’ imprenditore possa invocare come prova a sua favore le registrazioni per evitare la bancarotta, in caso di fallimento. Le scritture possono essere usate come prova a favore o contro l’imprenditore. I mezzi processuali d’acquisizione delle scritture, disposti dal giudice, sono:
    • esibizione solo per determinate registrazioni
    • comunicazione riguarda tutta la contabilità
  • una prerogativa per essere sottoposti a: concordato preventivo e/o amministrazione controllate

Un imprenditore commerciale insolvente è sottoposto a fallimento che può essere evitato chiedendo il concordato preventivo.

Il concordato preventivo

Consiste in un accordo tra debitore e creditore con cui quest’ultimo rinuncia definitivamente ad una percentuale dei suoi crediti. L’accordo deve garantire entro 6 mesi il pagamento di almeno il 40% dei crediti

Il presupposto è lo stato d’insolvenza e lo scopo è recuperare l’imprenditore che cade in crisi economica per sfortuna, una delle condizioni d’ammissibilità è la tenuta regolare delle scritture contabili.

Sanzioni

  • E’ condannato per bancarotta semplice l’imprenditore fallito che ha omesso o tenuto irregolarmente le scritture obbligatorie
  • E’ condannato per bancarotta fraudolenta l’imprenditore fallito che ha dolosamente sottratto, distrutto o falsificato le scritture contabili ovvero le ha tenute in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari

Assoggetazione alle procedure concorsuali

Le procedure concorsuali: sono procedure esecutive in deroga ai principi generali in materia, assicurano il concorso dei creditori e la parità di trattamento su tutti i beni del patrimonio dell’imprenditore insolvente:

  • Fallimento
  • Concordato preventivo
  • Amministrazione controllata
  • Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
    • Soggezione: è attuata in caso d’insolvenza o di temporanea difficoltà ad adempiere le obbligazioni
    • Sono esclusi: i piccoli imprenditori, gli enti pubblici. (Per gli enti pubblici con qualità imprenditoriali commerciali è prevista la liquidazione coatta amministrativa).

La rappresentanza dell’imprenditore commerciale

Principio generale

  • La rappresentanza è basata sul contratto di mandato (1704-1705)

Forme speciali

  • in deroga al IV libro per affari inerenti all’esercizio di un’ impresa commerciale
  • su incarico dell’imprenditore commerciale e in forza di legge
  • ausiliari rappresentanti diretti :
    • institore (2203)
    • procuratore (2209)
    • commesso (2210)
  • potere di rappresentanza commisurato alle mansioni affidate
  • le limitazioni devono essere rese pubbliche per renderle opponibili ai terzi

Institore

  • concetto: è preposto all’esercizio dell’ impresa o di una sede secondaria o di un ramo particolare
  • poteri:
    • potere generale di rappresentanza (ad esclusione d’alienazione di beni immobili e di costituzione d’ipoteche su di essi
    • può stare in giudizio in nome dell’imprenditore per gli atti compiuti nell’esercizio dell’impresa
  • limiti : contenuti nella procura e depositati nel pubblico registro delle imprese
  • spendita del nome : deve dichiarare ai terzi di agire in nome dell’ imprenditore, in mancanza è obbligato personalmente, i terzi possono agire anche contro il preponente per gli atti da lui compiuti pertinenti all’esercizio dell’ impresa

Procuratore

  • concetto : anche se non è preposto all’ esercizio dell’ impresa ha il potere di compiere gli atti pertinenti all’ esercizio in nome e per conto
  • poteri : ha la rappresentanza generale ma è dotato di minore autonomia decisionale e di norma non ha la rappresentanza processuale
  • limiti : come institore

Commesso

  • concetto : è un’impiegato in contatto con l’ordinaria clientela dell’ impresa
  • poteri : limitati poteri di rappresentanza (2210-2213)

LE CLASSIFICAZIONI DEGLI IMPRENDITORI CON RIFERIMENTO ALLE DIMENSIONI

Il piccolo imprenditore

Art. 2083 c.c. sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’ attività professionalmente organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia.

La prevalenza intesa come profilo:

  • Oggettivo: riguarda l’apporto di lavoro del soggetto nel processo produttivo, cioè il capitale umano investito nell’ impresa. In questo tipo di prevalenza viene meno l’apporto di lavoro e si diventa meri esecutori di un processo (spingere bottone). Non segue più lo statuto del piccolo imprenditore si deve quindi iscrivere al R.I. per pubblicità dichiarativa, è soggetto al fallimento e deve tenere le scritture contabili.
  • Soggettivo cioè l’apporto lavorativo dell’imprenditore e dei suoi familiari, lui è titolare con la famiglia e qualche apprendista. Se è così organizzato rientra nel piccolo imprenditore è quindi assoggettato al suo statuto.

Il coltivatore diretto

Art. 1647 c.c. è colui che coltiva il fondo, con il lavoro prevalentemente proprio e di persone della sua famiglia, sempre che il fondo non superi i limiti d’estensione che per singole zone e colture possono essere determinati.

Il piccolo commerciante

(Art. 2083 c.c) che però svolge un’attività d’intermediazione nella circolazione di beni e servizi.

  • Non deve tenere le scritture contabili
  • Non fallisce
  • Deve iscriversi al R.I. per certificazione e pubblicità notizia

Lo statuto del piccolo imprenditore

Il piccolo imprenditore:

  • É iscritto in una sezione speciale del R.I. per pubblicità notizia
  • Non è soggetto al fallimento, ma risponde, secondo l’art. 2740, con tutti i suoi beni presenti e futuri ai singoli creditori.
  • Non è ammesso alle procedure concorsuali
  • Non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

La legge 267/1942 fallim. afferma che: “in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali”. La piccola impresa cmq s’identifica nella persona del soggetto che la esercita.

L’ impresa artigiana

Esiste un problema per l’artigiano dato dalla presenza della legge quadro 443/1985. Tale legge:

  • All’art.2 c1 dice in sostanza le stesse cose dell’art. 2083
  • All’art. 3 definisce l’ impresa artigiana; il c2 ritiene possibile la forma societaria; anche cooperativa.
  • All’art.4 prevede limiti dimensionali dividendo imprese che lavorano in serie e non; consente fino a un max di 18 dipendenti elevato fino a 22 e fino a 9 apprendisti. Viene meno il carattere soggettivo del piccolo imprenditore a carattere familiare è venuto meno.
  • Assoggetta l’ impresa artigiana al fallimento
  • Non permette di individuare i piccoli imprenditori ma solo i beneficiari delle sue agevolazioni.Viene meno il carattere soggettivo e il carattere familiare del piccolo imprenditore.

La legge quadro ha impostato una figura totalmente diversa da quella dell’art. 2083c.c., ora abbiamo due nozioni diverse di imprenditore artigiano; il problema sostanziale è legato alla qualifica che può assumere un soggetto; che magari ha 20 dipendenti e secondo la legge 443 è considerato piccolo imprenditore artigiano e non è quindi soggetto al fallimento.

Il problema sorge perché sempre che non abbia una famiglia super numerosa e contribuisca prevalentemente con lavoro proprio non è piccolo imprenditore e quindi è soggetto al fallimento.

La dottrina ha risolto affermando che prevale sempre l’art. 2083.

L’ impresa familiare

È l’ impresa nella quale prestano l’attività di lavoro, in modo continuativo, il coniuge, I parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado

È un’ impresa individuale ed il titolare detiene:

  • Il potere direttivo sui dipendenti
  • La gestione ordinaria

Il rapporto instaurato tra imprenditore titolare ed i familiari ha caratteristiche intermedie fra il lavoro subordinato ed il rapporto di società.

È normalmente una piccola impresa che può anche essere ordinaria, può avere per oggetto sia attività agricola sia commerciale

I diritti dei familiari sono:

  • Il mantenimento
  • il diritto agli utili
  • quota di beni acquistati con gli utili reinvestiti
  • quota di incrementi dell’azienda
  • gestione straordinaria sugli indirizzi produttivi dell’impresa
  • decisione di cessazione dell’impresa
  • il diritto può essere liquidato in denaro in caso di cessazione
  • prelazione in caso di divisione ereditaria e/o trasferimento dell’azienda

L’ IMPRENDITORE INDIVIDUALE

L’ imprenditore individuale è per definizione una persona fisica.

Inizio e fine dell’ impresa

La diversa trattazione per l’ impresa individuale dall’impresa collettiva, dipende dal concetto del requisito di professionalità:

  • l’ impresa individuale consegue alle reiterazione degli atti d’impresa
  • l’ impresa collettiva ha il suo concetto insito nel fatto stesso della costituzione

Inizio d’impresa

La qualifica d’imprenditore commerciale si acquista quando si esercita professionalmente un’ attività economica di natura non agricola.

Per la persona fisica l’acquisto della qualità d’imprenditore è indipendente da qualsiasi adempimento di tipo formale, ma si produce a seguito dell’inizio effettivo dell’attività economica, cioè con esercizio di fatto.

NOTA: la mancata iscrizione al R.I. comporta diversa sanzione, ma non pregiudica la qualifica d’imprenditore, sempre che non si tratti di società di capitale per le quali l’iscrizione ha funzione costitutiva.

Il problema per l’esercizio di fatto è stabilire quando abbia realmente inizio; a questo proposito esistono due diverse ipotesi:

  • Tesi oggettiva ritiene che l’impresa nasce quando, secondo la forma letterale dell’art.2082, sono realizzate:
    • Un’organizzazione stabile
    • L’esercizio di un’attività produttiva

    Alla stregua di tale tesi non sono da ricomprendere nell’attività:

    • Gli atti di organizzazione: atti preparatori al vero e proprio inizio dell’attività; diversi dagli atti dell’organizzazione, i quali concretizzano la vera e propria attività d’impresa.
  • Tesi soggettiva, solitamente prevalente, sostiene che dal primo momento che il soggetto inizia ad organizzarsi, è imprenditore e soggetto quindi al suo statuto. Negano la distinzione della tesi oggettiva perché è difficile da ricostruire. Ricomprendono anche gli atti preparatori nell’attività d’impresa, ritenendo necessario sole che non siano atti isolati ma bensì, un insieme d’atti al compimento dei quali possa desumersi un particolare indirizzo dell’attività del soggetto.

Fine dell’ impresa

Anch’essa non è legata a momenti formali (cancellazione dal R.I., fine della liquidazione), ma si riproduce in conseguenza della cessazione di fatto dell’attività d’impresa; atto con il quale c’è la completa disgregazione del compresso produttivo.

È molto importante determinare il momento della cessazione, questo perché l’art. 10 della L. fallimentare 267/42 stabilisce che l’imprenditore morto o cessato può essere dichiarato fallito entro 1 anno dalla cessazione dell’ impresa se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla data di cessazione o entro l’anno successivo.

Conclusione: può dirsi conclusa la disgregazione del complesso aziendale quando l’imprenditore ha esaurito la liquidazione dell’attivo; risolto i contratti ancora validi e venduto tutte le attrezzature, merci ecc.

La capacità d’esercizio d’impresa

La capacità d’agire è l’elemento necessario per l’esercizio d’impresa.

Esistono categorie di soggetti però ai quali è precluso, o soggetto a regole precise, l’esercizio di impresa. C’è, infatti, l’incompatibilità con l’esercizio d’impresa di alcune figure professionali quali: impiegati civili dello stato, notai, avvocati; se questi esercitassero attività d’impresa sarebbero soggetti a sanzioni amministrative, aggravate penalmente nel caso di bancarotta (art. 219 L. fallimentare).

Vi è poi il caso dell’incapacità del soggetto all’esercizio d’impresa; in caso d’incapacità l’art. 320 c.c c5 afferma che l’esercizio di un’impresa commerciale (2195) non può essere continuato, se non con l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l’esercizio provvisorio dell’ impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sull’istanza (2198);

Pertanto gli incapaci, i minori emancipati e gli inabilitati possono solo continuare ma non iniziare attività d’ impresa

Comunque l’esercizio di un’ impresa commerciale deve essere sempre, nei casi sopra previsti, autorizzato dal tribunale su parere del giudice; a questi fa eccezione il minore emancipato che ha chiesto l’ esercizio anticipato della capacità d’agire a 16 anni.

Tutti i procedimenti di autorizzazione o di revoca di continuazione devono essere obbligatoriamente iscritti nel registro delle imprese come previsto dall’Art. 2198 Minori interdetti e inabilitati.

I provvedimenti d’autorizzazione all’esercizio di un’impresa commerciale da parte di un minore emancipato (397) o di un inabilitato (425; att. 199) o nell’interesse di un minore non emancipato (320, 371) o di un interdetto (424) e i provvedimenti con i quali l’autorizzazione è revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all’ufficio del R.I. per l’iscrizione (att. 100).

La differenza principale fra incapaci e parzialmente incapaci è che gli atti dei primi sono compiuti dai rappresentanti legali (genitori, tutori) per conto ed in nome dei primi, mentre i parzialmente incapaci svolgono in proprio i negozi ma sotto sorveglianza dei curatori.

Il patrimonio degli incapaci è sottoposto ad un controllo tale da rendere automatici gli atti d’ordinaria amministrazione per i rappresentanti legali in modo da conservare ed arricchire il patrimonio, mentre gli atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati dall’autorità giudiziaria uno per volta; questo discorso vale anche per i limitatamente incapaci.

Questa disciplina però sembra voler evitare che il patrimonio corra dei rischi, il che va in contraddizione con i termini d’impresa, inoltre è poco agevole distinguere gli atti d’ordinaria amministrazione da quelli di straordinaria, soprattutto per la velocità con la quale viaggiano gli affari imprenditoriali.

Abbiamo detto che la norma vieta l’inizio di una nuova attività per questi soggetti meno che per il minore emancipato, relativamente all’ impresa agricola, analizzando uno per volta abbiamo:

  • Il minore in nessun caso si può iniziare una nuova impresa commerciale in nome e nell’interesse del minore, quando questo, a vario titolo, acquisti la titolarità dell’impresa, la conduzione sarà effettuata dal genitore art. 320 o dal tutore art. 370, sempre previa autorizzazione del tribunale. Avvenuta l’autorizzazione il rappresentante opererà tutti gli atti e i negozi tipici dell’impresa, occorrerà autorizzazione solo per quegli atti non in sintonia con la conduzione dell’impresa (vendita immobili ….).
  • Interdetto vale la stessa disciplina del minore, l’autorizzazione alla continuazione può valere anche per esercizio d’impresa commerciale dell’interdetto prima dell’atto che lo giudicasse tale
  • Inabilitato è un soggetto la cui capacità di agire è limitata ai soli atti d’ordinaria amministrazione. La sua posizione per l’esercizio d’impresa è parificata a quella dell’incapace, pure se agisce autonomamente ma con l’approvazione del curatore. Gli atti di straordinaria amministrazione devono essere presi di concerto con il curatore, e talvolta il tribunale può dare concessione agli atti dopo la nomina di un institore scelto dallo stesso inabilitato
  • Minore emancipato l’art. 397 prevede per il minore emancipato anche l’inizio d’attività d’impresa, sempre previa autorizzazione del tribunale. Con l’autorizzazione il minore ha la piena capacità d’agire senza l’assistenza del curatore, può compiere anche gli atti che eccedono l’ordinaria amm.neIl minore emancipato può essere sollevato dal fallimento il quale secondo l’art. 227 L.fall. è fatto cadere sul rappresentante anche se non imprenditore, facendo leva sulla posizione di piena discrezionalità di questo all’interno dell’impresa.

L’ IMPRENDITORE COLLETTIVO

L’imprenditore collettivo è l’unica forma tipizzata prevista dal legislatore.

Art. 2247 Contratto di società – con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Indipendentemente dagli obblighi formali, a parte che per le società di capitali, gli elementi sono:

  • Conferimento di beni o servizi
  • Esercizio collegiale
  • Divisione degli utili come scopo

Il contratto di società non è un requisito di fatto, può essere anche un accordo verbale o derivante da situazioni e comportamenti di fatto (da qui società di fatto).

L’ impresa collettiva è quell’impresa che opera nell’interesse di più persone

L’accordo sulla generica definizione d’impresa collettiva, diviene fragile quando si vanno ad esaminare le species, per alcuni l’impresa collettiva comprende tutte le forme di società (persone fisiche e non, lucrative o mutualistiche, associazioni e fondazioni, impresa dei consorzi e anche quella dei coniugi in regime di comunione legale); per altri invece l’ impresa collettiva si mette al fianco di quella societaria e comprende quelle attività economiche che si inseriscono accidentalmente in fenomeni estranei all’economia (nell’ambito della famiglia, delle associazioni e delle fondazioni).

Il problema principale sta nel fatto che mentre i primi neutralizzano i cc.dd. scopi istituzionali, i secondi ritengono che se questo avvenimento accade è puramente accidentale e che il codice rimane imperniato sulla contrapposizione tra due categorie di enti basate sui fini istituzionali.

Tre diventano i sub interrogativi:

  1. Sub a: è ammissibile una forma d’esercizio collettivo dell’impresa, diverso dalle società? E se si quali forme può assumere? È ammissibile la comunione d’impresa?
  2. Sub b: cmq si risolva sub a è ammissibile che altri soggetti, espressamente disciplinati, possano esercitare un’attività d’impresa?
  3. Sub c: esistono altre figure codificate ma diverse da sub a e sub b, cui è attribuibile la qualifica d’imprenditore?

L’ associazione in partecipazione

Si discute se questa forma contrattuale appartiene o meno all’imprenditore collettivo. Art. 2549 con il contratto d’associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

  • L’ associante è l’unico che rischia nell’impresa, ha l’obbligo d’informare l’associato della gestione.
  • L’ associato conferisce il denaro e sarà responsabile solo nei limiti di ciò che ha conferito. Rischia solo ciò che ha versato, ha tuttavia anche limitata responsabilità gestoria, non è quindi imprenditore ma ha diritto/potere di controllo.

Attenzione: nella pratica spesso accade che questo tipo di contratto viene utilizzato per dissimulare rapporti diversi (es. soc. di fatto) dove l’associato è in realtà un socio che cogestisce l’impresa insieme all’associante. Se i creditori si accorgono che si tratta di una dissimulazione possono chiedere il fallimento e attaccare sia il patrimonio dell’associato che il patrimonio dell’associante.

La cointeressenza

Art. 2553, contratto con il quale si attribuisce la partecipazione alle perdite dell’ impresa nella stessa misura delle partecipazioni agli utili (salvo patto contrario).

La comunione d’ impresa

È una figura creata dalla dottrina, perché spesso dall’analisi della realtà nasce la necessita di creare nuovi istituti. Se consideriamo l’esempio di due soggetti che acquistano un cinema intestato ad uno solo e lo gestiscono un anno per uno, abbiamo la con titolarità, ma non abbiamo la cogestione che è l’elemento per definire un’impresa collettiva.

L’ impresa familiare e l’ impresa di coniugi sono altri due tipi di figure codificate che sono suscettibili all’acquisizione della figura dell’imprenditore.

Impresa familiare

Art. 230 bis salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’ azienda, anche in ordine di avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato […]. L’impresa familiare è quella in cui collaborano il coniuge ed i parenti entro il 3° grado, nonché gli affini entro il 2° grado.

I diritti ed i poteri dei familiari non toccano mai la titolarità dell’ esercizio, questo è sufficiente per escluderla dall’ impresa collettiva.

Impresa di coniugi in regime di comunione legale

Art. 117 – oggetto della comunione – (d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, qualora si tratti d’aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Non c’è più la distinzione fra comunione e impresa collettiva, prima si riteneva che il modello associativo fosse l’unico per regolare i rapporti patrimoniali; ora si riconosce che l’esercizio dell’azienda comune da parte di coniugi, non trasforma la comunione in società. La gestione del patrimonio comune dei coniugi è quella della pariteticità che relativamente all’ impresa, può manifestarsi con l’assunzione della qualità d’imprenditore per entrambi i coniugi. L’impresa di coniugi viene considerata come società di fatto. Può essere richiesto il fallimento della società con il patrimonio di entrambi i coniugi che può essere attaccato.

2 Commenti

  1. Stefano

    Ottima sintesi, chiara e concisa, sia in termini concettuali che nel merito della tematica.

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    • Toro35

      Sono digiuno in materia di società’ commerciali.Desidero sapere se un socio di sola opera,non di capitale, è responsabile solidarmente con gli altri soci di capitale per i debiti della societa’ o ne è totalmemte esente verso i terzi.:Mi preme un cortese riscontro da parte di un esperto in materia.attendo con urgenza! Grazie

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