Diritto Commerciale: gli ausiliari dell'imprenditore
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Distinzione fra ausiliari autonomi e ausiliari subordinati L’esercizio d’impresa richiede, ai sensi dell’art. 2082, il requisito dell’organizzazione; ciò implica che difficilmente le energie lavorative impiegate si esauriscono in quelle dell’imprenditore, ma a quelle si aggiungono quelle d’altri soggetti detti ausiliari dell’imprenditore.Gli ausiliari sono soggetti che contribuiscono allo svolgimento dell’attività, rimanendo però estranei agli effetti giuridici ed economici (ad eccezione del caso in cui partecipino agli utili).
La collaborazione può essere prestata in forma autonoma o subordinata a seconda della presenza o meno del vincolo di dipendenza che si manifesta:
- nella predeterminazione dei compiti affidati
- nel vincolo di orario e luogo di svolgimento della prestazione
- nell’inserimento di un’org.ne gerarchica con sottoposizione al potere disciplinare dell’imprenditore
Non costituisce carattere differenziale la presenza o meno di una libertà nella modalità di svolgimento di collaborazione, potendosi riscontrare vincoli sul punto in forme d’autonoma e spazi d’autonomia scelta in forme di collaborazione subordinata.
Per la collaborazione autonoma può non richiedersi raggiungimento di un risultato, mentre per la coll.ne subordinata può essere obbligatorio pervenire ad un risultato.
Nella collaborazione autonoma certe volte è necessario svolgere l’attività congiuntamente a quella dell’organizzazione, coordinandola con l’attività della struttura dipendente; in questo caso parliamo di collaborazione parasubordinata.
Possiamo poi avere il caso di una collaborazione svolta con carattere imprenditoriale, ed in questo caso parliamo d’impresa ausiliaria. Gli ausiliari subordinati sono legati all’impresa da un unico rapporto, che è quello di lavoro subordinato, mentre gli ausiliari autonomi possono essere legati da svariati tipi di contratti.
Agli ausiliari subordinati sono dedicate una serie di norme che attengono non ai rapporti interni, ma al potere di rappresentanza, che si connette alla loro posizione nella struttura aziendale: tale disciplina tutela degli interessi dei terzi alla certezza dei rapporti instaurati con l’imprenditore, ed offre spazio all’autonomia privata consentendo all’imprenditore di ridimensionare i poteri legali dandone a conoscenza i terzi.
La preposizione institoria
Art. 2203 – la preposizione institoria – è institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale.
L’institore non è sottoposto a superiori gerarchie nell’ambito della struttura cui è preposto.
Art. 2204 – poteri dell’institore – egli può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell0impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Non può però alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non espressamente autorizzato.
Il potere di rappresentanza riconnesso dalla legge all’attribuzione di una posizione direttiva qualificata nell’ambito dei collaboratori subordinati, poiché la funzione di sostituto dell’imprenditore, non può svolgersi senza la possibilità di porre in essere atti giuridici in nome e per conto dell’imprenditore stesso. Tutto questo spiega l’obbligo dell’institore di osservare le norme su la tenuta delle scritture contabili e iscrizione al R.I., nonché responsabilità penali per eventuale fallimento.
L’institore non è mai un collaboratore autonomo. L’art. 2206 da un’ulteriore conferma al fatto che il potere di rappresentanza dell’institore non è riconducibile alla rappresentanza volontaria, per il quale, in difetto di pubblicità della procura institoria, la rappresentanza si reputa generale nei confronti dei terzi in buona fede. La rappresentanza dell’institore è diversa da quella legale che è sempre volontaria.
Alla procura institoria non si applica l’art. 1392 – forma della procura – essa infatti ha forma libera, salvo l’onere delle forma scritta per l’ottemperanza all’obbligo di pubblicità, la cui omissione è sanzionata con l’inopponibilità ai terzi in buona fede.
La cessazione della preposizione institoria è soggetta, insieme alle altre cause d’estinzione previste dal diritto comune, alla registrazione nel R.I.; la preposizione institoria è istituto proprio d’imprese commerciali e società.
Il potere rappresentativo dell’institore
Il potere rappresentativo si estende, ai sensi dell’art. 2204 c1, a tutti gli atti pertinenti all’esercizio d’impresa, senza distinzione fra atti d’ordinaria o straordinaria amministrazione, né fra necessità o utilità degli stessi. Il giudizio di pertinenza va effettuato con riferimento alle effettive dimensioni dell’impresa; tale potere di rappresentanza può essere ampliato con atto espresso, comprendendo atti al di fuori della gestione dell’imprese, come alienazione o affitto d’impresa, o essere limitato sia originariamente sia successivamente, salvo onere di pubblicità per opponibilità ai terzi.
A tale potere di rappresentanza sul piano sostanziale si aggiunge quella sul piano processuale: i terzi possono convenire in giudizio l’insitore in luogo del titolare, sia essere da lui convenuti per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio d’impresa.
La rappresentanza può essere limitata, ma cmq si prevede presunta in quanto è conseguenza diretta di quella sostanziale, non esiste inoltre la distinzione fra rappresentanza attiva e passiva.
L’art. 2208 sancisce la responsabilità personale dell’institore che omette di far presente ai terzi che egli è un preponente, rimane la regola secondo la quale, per avvalersi della deviazione degli effetti dell’atto posto in essere sul patrimonio del rappresentato, è necessaria la spendita del nome di quest’ultimo. Derogativa è la norma che ammette la possibilità per il terzo di agire anche contro il preponente, sempre che si tratti d’atti pertinenti all’esercizio d’impresa.
I procuratori
Art. 2209 prevede l’estensione della norma della pubblicità della preposizione institoria a tali soggetti, cioè colore i quali, in base ad un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere per l’imprenditore atti pertinenti l’esercizio d’impresa, pur non essendo preposti ad essa. Ciò implica che ci si riferisce sia al potere di rappresentanza esterno sia al potere decisionale interno; quest’ultimo si esprime non in forma globale ma rispetto all’attività d’impresa e sempre sotto il controllo di un superiore gerarchico.
La mancata ottemperanza dell’onere della pubblicità implica la presunzione del potere di rappresentanza vs i terzi in b.f..
Ai procuratori non è applicabile la norma sulla responsabilità dell’imprenditore anche in difetto di spendita del nome; a differenza dell’institore, alla rappresentanza sostanziale non si affianca naturalmente quella processuale, la quale deve essere fornita espressamente per iscritto.
I commessi
Sono ausiliari che svolgono mansioni esecutive che comportano un’attività giuridicamente rilevante; condividono con i procuratori l’attribuzione ex lege di un coerente potere di rappresentanza.
Si tratta di una svariata gamma di lavoratori di livello sia impiegatizio sia operaio, accomunati dal potere di compiere gli atti che, ordinariamente comporta la specie delle operazioni cui sono incaricati; per gli affari da loro conclusi sono legittimati passivamente, per conto dell’imprenditore, a ricevere dichiarazioni e reclami dei terzi relativi all’esecuzione del contratto, ed attivamente a chiedere, nel suo interesse, provvedimenti cautelari.
Sono soggetti a pubblicità di fatto (art. 1396) non legale e sono sottoposti ad alcuni limiti removibili:
- divieto per commessi incaricati di concludere contratti, di derogare alle condizioni generali ed alle clausole prestampate predisposte dall’imprenditore.(removibile con forma scritta)
- Divieto per i commessi preposti alle vendite di riscuotere il prezzo al di fuori dei locali dell’impresa o negli stessi locali se vi è apposita cassa (removibile con forma tacita)
- Divieto di esigere presso delle merci che non consegnano e di conceder dilazioni e sconti non in uso. (removibile con autorizzazione a carattere espresso).
Ottima sintesi, chiara e concisa, sia in termini concettuali che nel merito della tematica.
Sono digiuno in materia di società’ commerciali.Desidero sapere se un socio di sola opera,non di capitale, è responsabile solidarmente con gli altri soci di capitale per i debiti della societa’ o ne è totalmemte esente verso i terzi.:Mi preme un cortese riscontro da parte di un esperto in materia.attendo con urgenza! Grazie