L'azienda
Indice
Definizione di azienda: complesso di beni propri o altrui organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (2555). È lo strumento per lo svolgimento dell’attività economica organizzata al fine della produzione e lo scambio di beni e servizi, cui l’art. 2082 connette la qualifica d’imprenditore.
Concetto giuridico ed economico d’azienda
La funzione strumentale dell’azienda è presente anche quando il programma org.vo è ancora solo delineato ma non ancora in esercizio.
L’idoneità del complesso a produrre nuova ricchezza fa si che esso presenti un valore economico, differenziale rispetto alla mera somma delle singole componenti, detto valore di avviamento che, all’inizio è correlato alla figura dell’imprenditore, poi diventa un dato obiettivo che rimane anche al mutare della o delle persone fisiche che esercitano l’impresa.
L’avviamento esprime solo una peculiare qualità del complesso aziendale e rappresenta un valore patrimoniale che viene iscritto in bilancio come voce autonoma dell’attività, e forma oggetto di indennizzo.
Sotto il profilo giuridico non è che l’azienda costituisca un bene a se stante, separato dai singoli beni che la compongono e quindi oggetto di diritto separato; con il c.c. è stata introdotta discrezionalità positiva dell’azienda, si è rivelato il problema di stabilire se per i profili non considerati, la discrezionalità debba essere quella di un bene unitario o di una pluralità di beni, Per le vicende che non hanno formato oggetto di una specifica disciplina, e che invece possono interessare l’azienda, la scelta sarà quella della disciplina dei singoli beni in relazione alla loro natura ed al titolo giuridico in base al quali l’imprenditore ne dispone, o alla c.d disciplina dei beni mobili. Tutto ciò implica che l’azienda, che solitamente è una realtà economica unitaria, può ricevere una valutazione ambivalente come unico oggetto o come pluralità di oggetti di diritto
Altro profilo di divergenza tra concetto sociale e giuridico dell’azienda attiene all’individuazione degli elementi che formano il complesso org.vo.
Per la scienza socio economica, concorre a costituire l’azienda ogni elemento idoneo a realizzare il programma imprenditoriale (beni disponibili in virtù della disponibilità reale, più beni disponibili per adempimento contratti e prestazioni corrispettive = beni attuali più beni prospettici + servizi).
Sotto il profilo giuridico, non si può dire la stessa cosa, infatti non fa parte dell’azienda il c.d. patrimonio aziendale cioè i rapporti giuridici instaurati in virtù dell’esercizio d’impresa (crediti, debiti e contratti) trattandosi di entità distinte dal complesso di beni di cui all’art. 2555.
Differenza fra azienda ed impresa
Azienda:
- Ha carattere oggettivo: in quanto formata dai beni organizzati dall’imprenditore
- Ha carattere strumentale: in quanto è il mezzo di cui l’imprenditore si serve per raggiungere i propri fini
Impresa:
- Ha carattere soggettivo: è l’attività organizzata dall’imprenditore per fissare le combinazioni più idonee al raggiungimento dei fini prescelti
- Ha carattere finalistico: il fine che l’impresa si prefigge ne costituisce il presupposto e la giustificazione
Elementi costitutivi
- Gli immobili e gli impianti
- I beni mobili
- I beni immateriali
- I rapporti giuridici con i quali l’imprenditore acquista la disponibilità dei mezzi produttivi
Circolazione dell’azienda
La gran parte della disciplina prevede la circolazione come trasferimento volontario inter vivos (anche se possono aversi trasferimenti mortis causa).
Anche se il codice allude al trasferimento dell’azienda nel suo complesso, nulla vieta che esso possa riguardare anche solo un ramo della stessa.
La distinzione delle fattispecie relative ai beni aziendali andrà fatta in base ad un criterio oggettivo, nel senso che per aversi trasferimento d’azienda non è necessario che si attribuisca all’acquirente la disponibilità di tutti i beni aziendali, purché si attribuisca la disponibilità di tutti quei bei essenziali per la realizzazione del programma aziendale originario, idonei a mantenere inalterata la natura e la qualità dei b/s. offerti sul mercato. Laddove non espressamente dichiarato, il trasferimento abbraccia tutti i beni aziendali.
Forma e pubblicità del trasferimento
Il codice richiede ai soli fini della prova l’uso della forma scritta (ove non già previsto pena nullità), con scrittura autenticata o atto pubblico al solo fine di ottemperare all’obbligo della pubblicità nel R.I.
Tale onere è previsto solo per il trasferimento delle aziende medio-grandi. L’ottemperanza dello stesso serve a rendere opponibile l’acquisto ad altri acquirenti della stessa azienda o di beni aziendali, anche se di data anteriore.
Il divieto di concorrenza
Divieto di concorrenza (art.2557) : Divieto di iniziare una nuova impresa con caratteristiche tali da sviare la clientela dall’azienda ceduta; il divieto dura 5 anni, le parti possono prevedere un patto più ampio, ma non possono restringerne o aumentarne la portata.
Il riferimento all’oggetto della nuova impresa, va inteso in senso molto ampio, comprensivo della produzione e dello scambio, sia degli stessi beni o servizi ceduti, sia di b/s succedanei.
La successione nei rapporti contrattuali
L’art. 2558 prevede che al trasferimento dell’azienda si accompagni la successione dell’acquirente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa.
La deroga all’art 1406 che subordina il trasferimento dei contratti al consenso della controparte, trova un correttivo nella possibilità, riconosciuta al terzo contraente, di recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, laddove risulti un giusta causa, consistente in carenze nelle qualità personali o nella scarsa consistenza del patrimonio extra aziendale rispetto a quello dell’alienante.
Tale recesso comporta solo il non trasferimento del contratto, ma non il suo scioglimento.
L’art. 2258 esclude dalla successione i contratti aventi carattere personale.
Trasferimento dei crediti
L’art 2259 regola l’opponibilità ai terzi della cessione, mediante pubblicità globale attuata con l’iscrizione nel R.I.
Successione nei crediti: se l’impresa è soggetta a registrazione l’acquirente succede nei crediti relativi all’azienda ceduta e la cessione ha effetto nei confronti dei terzi dalla data dell’iscrizione.
Trasferimento d’azienda e responsabilità per i debiti preesistenti
Trasferimento dei debiti: Se si tratta di impresa commerciale e i debiti risultano dai libri contabili l’acquirente è responsabile in solido con l’alienante, questo ai sensi dell’art. 2560 – debiti relativi all’azienda ceduta – comma 2.
L’usufrutto in azienda
Affittuario e usuf. – Acquistano la veste di imprenditore, Hanno l’obbligo di gestire l’azienda senza modificare la destinazione o intaccare l’avviamento, conservandone l’efficienza, facendo l’inventario iniziale e finale regolando la differenza in denaro. In questo modo si vuole precludere un cambiamento qualitativo nel tipo d’azienda.
L’obbligo minimo dell’usufruttuario è quello di mantenere efficienza dell’organizzazione e degli impianti (senza obbligo di altri investimenti) nonché delle normali dotazioni di scorte atte a garantire la possibilità di far fronte alle domande del mercato.
Anche l’usufruttuario beneficia della successione nei rapporti contrattuali in corso d’esecuzione, mentre non è gravato dei debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.
Cessazione dell’usufrutto
L’art. 2561 ultimo comma stabilisce che la << differenza tra le consistenze dell’inventario al termine e all’inizio dell’usufrutto è regolata in denaro sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto>>
La disciplina dell’usufrutto si applica anche all’affitto(art.2362) dell’azienda, con l’eccezione della norma sull’opponibilità della cessione dei crediti, non essendo richiamato l’art. 2259.
Ottima sintesi, chiara e concisa, sia in termini concettuali che nel merito della tematica.
Sono digiuno in materia di società’ commerciali.Desidero sapere se un socio di sola opera,non di capitale, è responsabile solidarmente con gli altri soci di capitale per i debiti della societa’ o ne è totalmemte esente verso i terzi.:Mi preme un cortese riscontro da parte di un esperto in materia.attendo con urgenza! Grazie