Diritto commerciale
Una dispensa sul diritto commerciale

da | 19 Mar 2005 | Economia aziendale e Diritto commerciale | 2 commenti

Le società

L’IMPRENDITORE SOCIETÀ

La società è una forma d’esercizio collettivo di un’attività economica, mobilitata tramite un contratto, detto contratto di società.

Art. 2247Contratto di società, con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Art. 2249Tipi di società, le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale (2195) devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo (s.n.c., s.a.s,……)

Identificazione dell’impresa società

Confrontando gli articoli 2082 e 2247 vediamo che:

  • nell’art. 2082 manca il riferimento specifico ad uno scopo ed in particolare allo scopo di lucro
  • l’art. 2247 non allude al concetto d’impresa o all’attività d’impresa, inoltre non vi è riferimento alla professionalitàQuando la società acquista la qualifica d’imprenditore? A questo scopo esistono due tesi diverse:
    • dottrina e giurisprudenza sostengono che essa si acquista alla conclusione della stipula del contratto anche se ancora non ha effettivamente iniziato l’attività d’impresa
    • tesi opposta che si acquista quando c’è esercizio effettivo dell’attività d’impresa, coerente con l’efficacia dichiarativa dell’iscrizione del R.I. (perché anche se il contratto è perfezionato ma non iscritto, non nasce nessuna società)

Ciò implica che, per quanto riguarda l’acquisto o la perdita di tale qualità, l’imprenditore società è come l’imprenditore individuale, s’identifica con l’esercizio di fatto dell’attività.

Gli elementi che identificano l’impresa società sono:

  • pluralità di persone
  • esercizio comune di un’attività economica
  • comunanza di mezzi patrimoniali e poteri
  • conseguimento di un risultato coerente con lo scopo
  • scopo istituzionale (mutualistico, consortile, di lucro)
  • responsabilità personale dei soci

Identificazione normative

La disciplina delle società è contenuta nei titoli V e VI del libro V del codice civile.

Il titolo V è diviso in 9 capi e scomposto in due parti:

  • comprende solo il 1° capo dall’art. 2247 a 2250 disciplina generale di tutte le società
  • comprende gli altri 8 capi dall’art. 2251 al 2510 dedicata alla disciplina delle singole società

Il titolo VI è diviso in 2 capi; il 1° per le società cooperative ed il 2° per le società mutue assicuratrici.

La disciplina riguarda soprattutto la società come contratto e come organizzazione.

Identificazione del tipo

Il codice civile identifica 9 tipi di società:

1. società semplice
società di persone
a scopo di lucro
2. società in nome collettivo
3. società in accomandita semplice
4. società per azioni
società di capitali

a scopo di lucro

a scopo mutualistico

5. società in accomandita per azioni
6. società a responsabilità limitata
7. società cooperativa
8. società di mutua assicurazione
a scopo consortile
9. società consortile

Art. 2249Tipi di società

Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale (2195) devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo.

Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo.

Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative (2511 e seguenti) e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie d’imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.

Al comma 1 vi è il principio della tipicità della società per cui non è possibile creare società atipiche; la funzione della società è la tutela dell’affidamento dei terzi.

  • Per le attività commerciali le società vanno bene tutte tranne la s.s.
  • Per le attività non commerciali, la forma consigliata è la società semplice ma è possibile utilizzare anche le altre.

Punto di vista funzionale dato dallo scopo istituzionale

Lo scopo istituzionale rappresenta la causa del contratto di società. Le società si distinguono in:

Lucrative
ognuno degli scopi è la causa del contratto sociale
Mutualistiche
Consortili

per cui:

  1. L’ente che persegue uno scopo lucrativo si propone di conseguire un utile e di distribuirlo ai soci,reinvestirlo o destinarlo a riserva, pena la nullità dell’atto
  2. I soci appartengo a categorie omogenee. La società che persegue uno scopo mutualistico si propone di offrire ai soci, attraverso l’eliminazione degli intermediari, beni, servizi, occasioni di lavoro, a condizioni migliori di quelle del mercato. Es: tassisti: I soci sono i beneficiari della prestazione sociale; ottengono condizioni e costi < di quelli del mercato
  3. La società che persegue uno scopo consortile si propone di creare un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle imprese dei soci.

Art. 2602 – Nozione e norme applicabili

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (att. 223).

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.

Identificazione negoziale

La società nasce con un contratto tra 2 o più persone ma può avere la fonte anche in un negozio unilaterale o nella legge.

Caratteri comuni

La società si costituisce per l’esercizio di un’attività imprenditoriale in comune tra più persone secondo uno dei tipi predisposti dalla legge, per il raggiungimento di uno scopo istituzionale

I caratteri comuni sono:

  • I soggetti
  • Il conferimento per il fondo sociale
  • L’oggetto sociale
  • La causa per specificare lo scopo istituzionale

Ad esclusione della società semplice il contratto sociale, per tutte le società, si chiama atto costitutivo.

I soggetti

  1. è essenziale che le società di persone siano sempre composte almeno da 2 soci; se uno dei due muore, l’altro deve sostituirlo entro 6 mesi o cessare l’attività
  2. la società di capitali può essere costituita anche dal socio unico con atto unilateraleQuando la società è costituita attraverso scrittura privata o atto pubblico occorre sempre che i contraenti siano individuati con: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza.Il contratto di società può essere sottoscritto sai da persone fisiche sia da persone giuridiche, nonché da enti non riconosciuti

Problema: chi può essere socio di una società di persone?

Fino al 31/12/03 solo soc. di persone, persone fisiche ma non le società di capitali e questo per diverse ragioni; la partecipazione:

  • di società di capitali in società di persone il problema sta nel domandarsi se le società di capitali possono divenire soci delle società di persone. Secondo la dottrina e la giurisprudenza di merito ciò è possibile, la giurisprudenza della Cassazione invece fa leva sull’assenza dell’intuitus personae e sul diverso regime di responsabilità vigente nei due tipi di società
  • di società di persone in società di persone è sempre positivo anche se si distingue l’ipotesi in cui partecipino, accanto a soci persone fisiche, anche una o più società di persone per la quale si può porre il problema dell’intuitus personae.
  • di società di persone in società di capitali non solleva alcun problema
  • di società cooperative in società lucrative che è stato risolto con art. 18 L 72/1983 – trasfuso nell’art. 27 quinquies d.lgs. C.P.S. 14/12/1948 n° 1577- il quale stabilisce che << le società cooperative e loro consorzi possono costruire ed essere soci di S.p.a e S.r.l.
  • di società di capitali in società cooperative non possibile in quanto vi è antitesi tra gli scopo istituzionali delle due categorie
  • di società alla comunione legale dei coniugi la soluzione positiva è condizionata alla preventiva sottrazione delle quote al regime di patrimonio coniugale secondo le modalità fissate dall’art. 210 c.c.

Un altro problema formale sta nel fatto che le società di persone non redigono un bilancio formale mentre le società di capitali hanno regole tassative; questo porta che se una s.p.a. investe in una s.n.c. non esistendo regole formali e tassative, non si potrà sapere qual è l’andamento del suo investimento, a risentirne è sempre la tutela dei terzi.

La giurisprudenza negava la possibilità di diventare soci perché veniva pregiudicata la sicurezza dell’investimento, se il divieto veniva ignorato si rendeva nulla l’intera società di persone perché si violano norme imperative

La riforma ha preso atto di quest’esigenza imprenditoriale, ammettendo in maniera implicita, intendendo sul profilo informativo-contabile, attribuisce regole nuove per una >tutela.

Art. 2361 c2 l’assunzione di partecipazioni in imprese con responsabilità illimitata deve essere deliberata dall’asssemblea e gli amministratori devono darne specifica informazione nella nota integrativa.

I conferimenti e l’inadempimento

I conferimenti sono i versamenti fatti dai soci verso le casse della società per iniziare ad operare.

Non esiste società senza conferimenti, né socio senza l’obbligo di conferimenti, con il contratto di società ciascun socio si obbliga a contribuire alla formazione del fondo sociale mediante una prestazioni di dare o fare.

I conferimenti di capitale sono entità iscrivibili in bilancio,dal punto di vista:

  • funzionale servono per costituire il fondo sociale
  • tecnico contrattuale sono l’unico obbligo sul socio.

Oggetto del prestazioni di:

  • dare denaro, beni in natura, in proprietà o in godimento.
  • fare possibili sono nelle società di persone dove il socio si obbliga a conferire la propria attività lavorativa ed il suo risultato.

I soci fanno parte di un contratto attraverso il quale assumono diritti e obblighi, questo per facilitare la circolazione della posizione contrattuale

In caso di violazione dell’obbligo di conferimento ci sono reazioni peculiari, esco dalla società.

Il regime dei beni sociali: comunione di godimento e società

I conferimenti dei soci (dal loro patrimonio a quello della società), formano una comunione di beni per:

  • scopo di mero godimento: c’è comunione quando i soggetti costituiscono un rapporto solo per godere dei beni stessi e dei frutti che essi producono
  • per l’esercizio comune dell’attività (società): quando esiste un vincolo di destinazione dei beni per l’esercizio in comune di un’attività d’impresa. I beni sociali sono impiegati volontariamente dai soci per una specifica destinazione; sono escluse destinazioni diverse.

Differenze: ne deriva che la società rispetto alla comunione;

Art.2256. Uso illegittimo delle cose sociali. — Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

Art.2272; 2448; 2539 fissano regole precise per lo scioglimento, mentre nella comunione ogni comunista può in qualsiasi momento rivolgersi al tribunale e chiedere lo scioglimento.

Art. 2289. Liquidazione della quota del socio uscente. — Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio [2284-2286], questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.

» il patrimonio sociale » è un’autonomia funzionale per realizzare gli interessi della società e dei soci

In ogni caso non sono ammesse società di solo godimento.

Fondo sociale, capitali e patrimonio sociale

I conferimenti conferiscono nel fondo sociale che per tutte le società, ad eccezione della s.s, è il capitale sociale. » è il valore in denaro dei conferimenti dei soci che risultano dalle valutazioni fate nel contratto sociali. Infatti i conferimenti diversi dal denaro devono essere valutati all’atto stesso del conferimento e convertiti per evitare l’annacquamento del capitale stesso.

IL PATRIMONIO SOCIALE è l’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società. P*S=CS+ riserve utili /perdite

Confrontare PS e CS ci permette di valutare l’evoluzione della società e vedere se è positiva o negativa.

L’autonomia patrimoniale fa riferimento al grado di legame che esiste fra il patrimonio sociale e quello personale dei soci.

  • Perfetta quando esiste una reciproca insensibilità tra il patrimonio della società e del socio; le vicende dell’uno non incidono su quelle dell’altro.
  • Imperfetta quando i 2 patrimoni sono strettamente legati.

Caratteri del contratto sociale

  • Oneroso devo aver adempiuto all’obbligo del conferimento; ossia divento socio impegnandomi a conferire, quando sottoscrivo il contratto.
  • Consensuale si perfeziona con il consenso
  • Plurilaterale devono aderire più persone.
    • Società di persone la partecipazione è essenziale, se viene meno un socio l’altro deve sostituirlo entro 6 mesi, altrimenti la società si scioglie.
    • Società di capitali una eccezione alla pluralità è data dal socio unico
  • Sinallagmatico con uno scopo comune per tutti i soci. Il contratto di società è sinallagmatico perché tutti effettuano conferimenti in vista di uno scopo comune.

La forma del contratto sociale

  • Società di capitali è richiesta la forma dell’atto pubblico; procedura certa e formalizzata, si conclude con l’iscrizione del R.I., dove la società acquista la capacità giuridica.Esiste un atto costitutivo art. 2328 c2; art2521; art2463 c2.
  • Società di persone vige il principio della libertà di forma: Art.2251. Contratto sociale. — Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.Le società di fatto anche se non formalizzate, sono comunque società di fatto.La forma scritta è richiesta quando:
    • La società è soggetta all’iscrizione nel R.I. (s.n.c.; S.a.s.) è necessario per adempiere all’obbligo, la forma scritta.
    • Vengono conferiti beni immobili in proprietà o in godimento. Si richiede l’atto pubblico e la trascrizione al pubblico registro (PRA per le auto CATASTO per immobili), in questo caso il contratto va redatto con una forma specifica.
      • Il formalismo legato alla natura del bene, si estende, in caso di vendita, anche alla società ricevente.

Per la nascita della società è sufficiente un accordo verbale; un comportamento concludente; è il caso della società di fatto.

La società di fatto è la società in cui 2 o + persone esercitano in comune un’attività economica, comportandosi di fatto come soci e realizzando dei contenuti la fattispecie dell’art. 2247 Contratto di società. — Con il contratto di società due o più persone, conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili.

Una situazione che presenta tutte le caratteristiche dell’art.2247 richiede: almeno 2 soggetti, il loro accordo, un oggetto con i requisiti, una causa. Ma chi decide? Se le parti non hanno stipulato alcun contratto, la legge prevede per le società semplici delle integrazioni suppletive quando in contratto non esiste o non dice nulla.

  • Art. 2253. Conferimenti. Il socio è obbligato ad effettuare i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali tra loro, quanto è necessario per conseguire l’oggetto sociale.
  • Art. 2263 Ripartizione dei guadagni e delle perdite. — Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono uguali. La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità e il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

La società apparente

La società apparente si ha quando, più persone operano nel mondo esterno, in modo tale da ingenerare nei terzi la convinzione che tra loro esiste un rapporto sociale, anche se non esiste nessun rapporto.

La società occulta

È occulta quella società nel cui contratto vi è l’espressa e concordata volontà dei soci che ogni rapporto con i terzi venga posto in essere per conto ma non in nome della società, e nel nome di chi appare all’esterno.

La società irregolare

È irregolare quella società – necessariamente commerciale personale- che non abbia provveduto alla propria iscrizione nel registro delle imprese.

Fonti della società

  • Contratto tra 2 o più persone art. 2247
  • Atto unilaterale nel 1993 era riservato alla S.r.l. con socio unico, nel 1994 il decreto 474 permise la costituzione per atto unilaterale delle S.p.a. risultanti dalle dimissioni delle partecipazioni dello stato; nel 2003 il D.lg. n°6 ha esteso questa possibilità a tutte le S.p.a. confermandolo per le s.r.l.
    • Resta fermo l’obbligo dei conferimenti ma viene meno la qualifica del contratto basata sulla comunione di scopo.
  • Provvedimento di legge Società legali e legificate
    • Società legali coattive: nascono direttamente con una legge; l’intervento legislativo è anteriore alla costituzione dell’ente; l’esistenza di un vincolo legale (assoggettata ad uno statuto ad hoc); la legge ne predetermina gli elementi essenziali.
    • Società autorizzate: la legge non le costituisce direttamente, ma né autorizza la costituzione
    • Società promosse: la legge obbliga ad intavolare trattative per la loro costituzione
    • Società legificate: sono società di fonte non contrattuale perché nascono dalla legge per le quali è stato predisposto, successivamente alla loro costituzione, uno statuto legale ad hoc più o meno completo o difforme da quello comune.
    • Società speciali: hanno tutti i requisiti indicati nella fattispecie generale con in più alcuni requisiti specifici che vanno ad integrare quelli generali.

La prova della società

Per la dottrina e la giurisprudenza, la prova per la società – di fatto, apparente, occulta – può essere data con qualsiasi mezzo, in particolare:

  • Giuramento decisorio
  • Testimoni
  • Presunzioni o atti concludenti

Problemi conferimento di beni immobili » in una società di fatto abbiamo 2 soluzioni:

  1. si richiede la forma scritta per l’intero contratto » i limiti di ammissibilità di prove diverse da quelle scritte riguarderanno l’intero contratto
  2. richieda la forma scritta solo per l’atto di conferimento » i limiti di ammissibilità di prove diverse da quella scritta riguarderanno il solo atto di conferimento

Per la società apparente vendono separate le prove dell’apparenza:

  • da quelle delle manifestazioni esteriori che fanno credere ai terzi che esiste la società
  • da quella dell’esistenza dei requisiti fondamentali del contratto (il fondo comune, l’alea dei guadagni e delle perdite)

Inoltre la giurisprudenza implica che i soci apparenti non possono replicare ai terzi l’inesistenza del rapporto sociale e sono quindi, chiamati a rispondere delle obbligazioni della società apparente, con la possibilità (ove esistono i presupposti) di essere dichiarati falliti.

Nullità

Un problema assai delicato è quello del rapporto tra disciplina generale dei contratti e il contratto di società.

Es: la nullità di un normale contratto di vendita può ledere al massimo gli interessi di coloro che hanno acquistato o venduto; la declatoria di nullità di un contratto di società travolgerebbe, applicando la normale normativa sui contratti, tutti i contratti e gli atti che la società ha posto in essere tra il momento della costituzione ed il momento della dichiarazione di nullità.

Art. 2332 c2 La dichiarazione di nullità, non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.

Per le società di persone non c’è nessuna regola precisa, tuttavia la soluzione più rigorosa è quella legata alla retroattività di tali effetti; mentre un’altra parte della dottrina postula l’applicabilità dell’art.2332 alle società di persone per salvaguardare la posizione di chi entra in rapporto con il contratto di società.

Simulazione

Si può parlare di simulazione sono relativamente alle società di persone e non di capitali. Esistono due problemi da chiarire:

  • differenza tra società simulata e apparente
    • società simulata: presuppone sempre un accordo simulatorio tra le parti
    • società apparente: prescinde sempre dalla rilevanza della volontà delle parti
  • individuare la
  • simulazione assoluta: quando si fa figurare all’esterno come sociale un’impresa individuale e coloro che si prestano ad apparire soci, non vogliono in realtà stipulare alcun contratto di società
  • simulazione relativa: quando l’apparente rapporto sociale sottintende un rapporto diverso (assoc. in partecipazioni; lavoro subordinato) che le parti hanno interesse di far valere come sociale (per sfuggire ad oneri assicurativi)

Modificazioni del contratto di società

Ci sono modifiche del contratto quando si pone un regolamento diverso, sia da quello pattuito per la costituzione, sia da quello legale che integra la volontà delle parti.

Come si modifica il contratto di società?

Per le società di persone

  • serve la volontà delle parti, con il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione del contratto stesso, cioè nel contratto inizialmente stipulato si può subito decidere, che per certi argomenti, si deciderà a maggioranza e non all’unanimità. Questa clausola di deroga alla normale presa di decisioni, deve a sua volta essere approvata all’unanimità
  • i naturali amministratori sono i soci che gestiscono la società, non esiste assemblea o consiglio d’amm.ne. La struttura è embrionale, ogni socio ha poteri gestori disgiunti, cioè può singolarmente concludere contratti; e poteri di rappresentanza della società

Per le società di capitali

  • ci sono migliaia d’azionisti, per questo si ragiona in termini di maggioranza, esiste un’assemblea straordinaria per modificare l’atto costitutivo, in base alle convocazioni il quorum della maggioranza richiesta si riduce per facilitare le delibere
  • la possibilità che i soci gestiscano è quasi del tutto assente, il socio è lontano dall’amministrazione perché questa spetta al consiglio d’amministrazione. Esiste una sovrastruttura obbligata per gestire, controllare, vigilare – principio maggioritario per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto artt. 2365, 2368, 2369 per le s.p.a.; 2479 c4 per s.r.l.; 2521 c1 per le cooperative.

La società e i rapporti con i terzi: responsabilità vs/creditori sociali e particolari dei soci

Art. 2740 c.c. – Responsabilità patrimoniale – il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

Ogni aspetto dell’attività giuridica » anche società risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e per le obbligazioni sociali.

I principi sintetizzatori sono 4:

  1. in tutti i tipi di società per le obbligazioni sociali risponde in prima battuta il patrimonio della società
  2. nelle società di capitali il patrimonio sociale è l’unica forma di garanzia e soddisfacimento delle pretese dei creditori sociali, per cui il limite di rischio è costituito nel peggiore dei casi dal valore della partecipazione
    • • i creditori particolari del socio non potranno mai chiedere la liquidazione della quota, potranno solo aggredire i frutti della partecipazione sociale.
  3. nelle società di persone la garanzia è costituita, oltre che dal patrimonio sociale, anche dal patrimonio dei singoli soci, i quali hanno responsabilità illimitata.
  4. per le società cooperative la legge riforma del 2003 ha sostituito il preesistente sistema che prevedeva la coesistenza di 3 diversi tipi di responsabilità dei soci – limitata, illimitata e limitata ad un multiplo della quota – mantenendo in vita solo le cooperative a responsabilità limitata art. 2518 c.c.

La pubblicità dell’impresa sociale

Art. 2200 c.c. ed art 8 L.580/93

  • tutte le società hanno l’obbligo di iscriversi nel registro delle imprese, anche se con modalità ed efficacia diversa per i singoli tipi di società.
  • L’obbligo di iscrizione per le società che possono svolgere dell’attività commerciale non è legata all’esercizio dell’attività commerciale.
  • L’efficacia dell’iscrizione è diversa a seconda del tipo di società:
    • Per la società semplice l’iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione anagrafica e di pubblicità oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali
    • Per la s.n.c. o la s.a.s. l’iscrizione dell’atto costitutivo nel R.I. ha efficacia dichiarativa. La mancata iscrizione non influisce sulla nascita e sulla validità della società; ma determina una situazione di irregolarità con parziale modificazione della disciplina.
    • Per le società di capitali e le società mutualistiche l’iscrizione ha efficacia costitutiva art.2331 c.c.. Con l’iscrizione la società acquista la capacità giuridica.

Gli amministratori sono i soggetti obbligati a curare l’iscrizione e per le società costituite mediante atto pubblico è il notaio.

Per l’iscrizione è necessario il deposito della scrittura privata autenticata o della copia autenticata dell’atto pubblico.

L’iscrizione va eseguita presso l’ufficio del R.I. nella cui circoscrizione ha sede la società.

Negli atti e nella corrispondenza della società, insieme ad altre indicazioni, va mensionato l’ufficio del registro in cui la società è iscritta, ed il n° di iscrizione art.2250 c.c.

La capacità delle società

Va effettuata una distinzione fra società con personalità giuridica e società senza personalità giuridica.

Sappiamo dall’art. 2331 c.c. che le società di capitali e le società cooperative hanno personalità giuridica.

L’imputazione dell’attività a società di persone, è risolta considerando anche le società di persone, soggetti cui possono imputarsi rapporti giuridici, dato che anche nelle società di persone c’è la distinzione fra patrimonio sociale e patrimonio del socio.

Inoltre la capacità della società, la c.d. capacità di diritto non incontra limiti se non quelli della natura dei rapporti che presuppongono necessariamente l’esistenza di una persona fisica.

Società di persone e società di capitali

Società di persone » s.s., s.n.c., S.a.s..

Società di capitali » s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.

Differenze:

  1. Diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali
    1. società di persone = illimitata con vincolo di solidarietà fra i soci
    2. società di capitali = limitata alla quota conferita nella società
  2. Diversa misura del potere del socioChe può incidere con la propria opera sulla gestione della società
    1. nella società di persone = il socio è il naturale amministratore della società
    2. nella società di capitali = il potere di amministrazione è svincolato dalla qualità di socio; il socio può solo contribuire a scegliere con il suo voto gli amministratori.
  3. Organizzazione interna
    1. Nelle società di capitali=l’org.ne interna è fondata sulla ripartizioni delle competenza fra assemblea dei soci, amministratori e collegio sindacale
    2. Nelle società di persone = non esiste una vera e propria organizzazione e i poteri di gestione e deliberazione sono svolti dagli amministratori.
  4. Funzionamento
    1. Nelle società di capitali =è assicurato dal metodo collegiale e dal principio maggioritario o anche per le modificazioni dell’atto costitutivo
    2. Nelle società di persone = il contratto, pur facendo salva una diversa pattuizione, può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci.
  5. Circolazione delle partecipazioni sociali
    1. Nelle società di capitali = non si discosta dall’ordinario regime di circolazione dei beni (mortis causa, inter vivos)
    2. Nelle società di persone = vale la regola generale sulla cessione dei contratti, per la circolazione inter vivos, e vi è una deroga all’ordinario regime successorio per il trasferimento

mortis causa; art. 2284 Morte del socio. — Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi a meno che preferiscano sciogliere la società [2272 n. 3], ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Attività e scopi particolari e classificazioni di società

Classificazioni relative:

  • Caratteri particolari dell’oggetto sociale = consiste nell’applicare uno statuto piuttosto che un altro. Sono quelle società che per restando soggette al codice civile possono essere sottoposte ad uno statuto piuttosto che ad un altro.
    • Società esercenti attività agricole per connessione
    • Società artigiane
  • Uso particolare che s’intende fare della società. Ci si riferisce:
    • Società fiduciarie
    • Società finanziarie

Impresa sociale e piccola impresa: il problema delle società artigiane

La legge 443 del 8/8/85 per l’artigianato art. 3 c2 dice che:

è artigiana la società che nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società anche cooperativa, escluse le S.r.l., s.p.a e s.a.p.a, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di 2 soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione prevalente sul capitale.

È stato poi introdotto il 3° comma che dice:

la possibilità di qualificare artigiana la s.r.l con unico socio, e la s.a.s a condizione che rispettivamente, l’unico socio e i soci accomandatari abbiano i requisiti per essere qualificati artigiani.

Problema: vi è contrasto tra art. 3 c2 L. 443/85 e art. 1 c2 L. fallimentare. La legge fallimentare afferma che: in nessun caso possono essere considerati piccoli imprenditori le società commerciali.

Art.3 stabilisce che l’impresa artigiana può assumere anche le sembianze di una società commerciale.

Impresa sociale e attività agricola: il problema delle società esercenti attività agricole connesse

La società formata da imprenditori agricoli che abbia ad oggetto sociale la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti provenienti dai fondi appartenenti ai soci può essere considerata un’impresa agricola per connessione o deve essere considerata impresa esercente attività commerciale?

La domanda è se i criteri usati a proposito dell’impresa individuale sono validi anche per l’impresa agricola collettiva: per quell’impresa, cioè, che raggruppi un numero piccolo o grande d’imprenditori agricoli principali. I quali si servano di essa per la trasformazione e l’alienazione dei propri prodotti.

Il D.lgs 18/1/2001 n.228 ha profondamente innovato la preesistente disciplina, sia modificando norme già esistenti, sia aggiungendone di nuove. La disciplina contenuta nell’art.2135 è profondamente modificata, è scomparso il riferimento al criterio della normalità e vengono considerate attività connesse anche altre attività.

D.lgs 18/1/2001 n.228

Art. 1 – Imprenditore agricolo

  1. L’articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente:«È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».
  2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Art. 2 – Iscrizione al registro delle imprese

  1. L’iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l’efficacia di cui all’articolo 2193 del codice civile.

Patti parasociali

Sono quei contratti attraverso i quali alcuni soci

  • Tutelano i loro legittimi interessi
  • Tutelano meglio gli interessi già tutelati dalla disciplina positiva
  • Sopperiscono a lacune e deficienze della legislazione
  • Si adeguano a sopravvenute ed effettive esigenze della pratica societaria.non potendo fare ciò attraverso l’atto costitutivo o lo statuto.

Con i patti parasociali pongono in essere un regolamento integrativo di tali documenti ma al di fuori di essi. Le forme più diffuse di patti parasociali sono:

  • Sindacati finanziari con i quali i contraenti suddividono il rischio agevolando il successivo smercio di azioni
  • Sindacati azionari riguardano pattuizioni volte a favorire il dominio o la difesa di determinati gruppi di soci nell’amministrazione della società incidendo sull’esercizio del diritto di voto
    • Sindacato parasociale più soci gestiscono insieme la maggioranza, il consiglio d’amm.ne è più omogeneo e favorevole
    • Sindacato di voti più soci si riuniscono per decidere come votare
  • Sindacati di blocco stipulati allo scopo di garantire una determinata composizione del corpo sociale attraverso la limitazione alla libera trasferibilità delle azioni per 5 anniI patti parasociali sono accanto al contratto di società, per regolare altri aspetti della vita societaria.
    • se uno dei soci viola il sindacato di blocco, vendendo le azioni, sarà denunciato per danni, ma il signore acquirente, diventa cmq socio.
    • se la clausola era contenuta nello statuto, la sua violazione determina l’inefficacia del trasferimento, l’acquirente non diviene socio.

Essendo parasociali questi patti non sono opponibili alla società, cioè l’eventuale inadempienza del patto rileva sono nei rapporti interni fra i contraenti, non verso la società.

2 Commenti

  1. Stefano

    Ottima sintesi, chiara e concisa, sia in termini concettuali che nel merito della tematica.

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    • Toro35

      Sono digiuno in materia di società’ commerciali.Desidero sapere se un socio di sola opera,non di capitale, è responsabile solidarmente con gli altri soci di capitale per i debiti della societa’ o ne è totalmemte esente verso i terzi.:Mi preme un cortese riscontro da parte di un esperto in materia.attendo con urgenza! Grazie

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