Diritto commerciale
Una dispensa sul diritto commerciale

da | 19 Mar 2005 | Economia aziendale e Diritto commerciale | 2 commenti

La società semplice

LA SOCIETÀ SEMPLICE : assume una posizione preminente dal punto di vista normativo, in quanto la sua disciplina si applica a tutte le società a base personale, mentre è irrilevante la concreta utilizzazione del modello.

Artt. 2247 – contratto di società – con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

In seguito a questo articolo possiamo dire che è semplice quella società che non presenta elementi di classificazione ulteriori rispetto a quelli contenuti nell’art.2247.

Art. 2249 – tipi di società – le società che hanno per oggetto l’esercizio d’un’attività commerciale, devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. Le società che hanno per oggetto l’esercizio d’un’attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi. Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali per l’esercizio di particolari categorie d’imprese prescrivono la costituzione delle società secondo un determinato tipo.

 

Attività che possono costituire l’oggetto sociale

Ai sensi del c2 art.2249 la s.s. non può avere ad oggetto attività commerciali quindi le attività ipotizzabili quali suo oggetto sono:

  • Attività agricola attività d’elezione della s.s., anche se il concreto l’ambito d’utilizzazione è molto limitato, sia perché il c.c. del 1942 aveva disciplinato a parte le 2 forme più importanti di contratti associativi in agricoltura – comunione tacita familiare, mezzadria colonia e soccida -, sia perché non potendo avere le società ad oggetto il mero godimento dei beni ne risultano escluse le fattispecie più ricorrenti, sia perché lo stesso legislatore consigli, ai fini del godimento d’incentivi, forme diverse dalla s.s..
  • Attività professionali in forma associata
  • Società di revisione
  • Attività civili non commerciali – società esercenti attività di riscossione delle imposte.

La costituzione

La costituzione è improntata alla massima semplicità formale – art.2251 – contratto sociale – nella s.s il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti -. I beni conferiti dai soci entrano a far parte della società, ad onta della mancanza di personalità giuridica e della perdurante responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali.

L’accordo può essere verbale o consistente nella diretta realizzazione dei contenuti della fattispecie dell’art.2247.

La semplicità formale e l’assenza di prescrizioni inducono ad affermare la sufficienza della presenza dei requisiti generalmente stabiliti per ogni tipo di contratto:

  • Soggetti almeno 2
  • Oggetto sociale attività non commerciale che deve possedere i requisiti dell’art. 1346
  • Causa denifita nell’art. 2247
  • Fondo sociale in base all’art. 2253 << se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali fra loro quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale>>
  • Norme suppletive che tengono luogo all’assenza di pattuizioni fra i soci.

La pubblicità

Art. 8 Legge 580/93 – le società semplici sono iscritte in una sezione speciale del R.I., e tale iscrizione ha funzione di pubblicità notizia e certificazione anagrafi, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

Questa formalità non incide sulla validità del contratto e sull’esistenza della società stessa » l’inosservanza del suo adempimento non comporta irregolarità, ma la legge dà molta importanza ad essa dal momento che costituisce un mezzo di trasmissione di notizie, che la legge dispone, debbano essere a conoscenza dei terzi.

Uno dei problemi principali è stato sempre quello di trovare gli opportuni canali per consentire la circolazione di tali informazioni, essendo impossibile ricorrere all’unico mezzo della pubblicità volontaria, tanto più che gli amministratori, ai sensi del D.P.R. 581/97 art. 19, devono richiedere l’iscrizione delle modificazioni del contratto sociale entro 30 gg. dalla modificazione.

Se vi è idoneità del mezzo a raggiungere lo scopo notificativi, l’atto pubblicato si ritiene opponibile ai terzi, anche ignari.

Organizzazione interna e gestione

Dalle sole due norme che concernono la materia, – art.2257 e 2258 –, si ricava che non esistono organi cui sia attribuita una sfera autonoma di competenze, ma solo i soci cui a legge attribuisce naturalmente il potere d’amministrazione.

Tale conclusione viene contestata sia da chi postula una vera e propria org.ne collegiale, sia da chi prospetta l’hp di collegialità patrizia – possibilità che il contratto possa prevedere l’esistenza d’un’assemblea, d’un consiglio d’amministrazione con adozione del metodo maggioritario e dell’osservanza delle regole di convocazione d’assemblea –, in realtà il legislatore ha fatto dei soci i naturali amministratori per bilanciare la responsabilità illimitata nei confronti dei terzi.

Amministrazione e gestione

Esistono due tipi diversi d’amministrazione:

  • Amministrazione congiuntiva (art. 2258) l’amministrazione spetta congiuntamente a tutti i soci, le operazioni possono essere intraprese autonomamente dai singoli soci, ma devono ricevere consenso unanime o maggioritario, sempre che tale clausola sia espressamente convenuta da tutti i soci.
  • Amministrazione disgiuntiva (art. 2257) è il sistema prescelto dal legislatore per fare dei soci amministratori naturali, instaurando un collegamento tra potere direzionale e rischio d’impresa. Il sistema s’instaura: sia in assenza di pattuizioni scritte con le quali si adotta un’amm.ne congiuntiva, sia nelle società di fatto dove non esistono riscontri documentali sui quali inserire le deroghe.Ciascun socio è legittimato ad intraprendere da solo le operazioni utili all’interesse delle società, senza informare preventivamente gli altri soci, e di portarle a termine, a meno che il compimento dell’operazione non venga paralizzato dal tempestivo esercizio del diritto d’opposizione

Indicazione dei soci amministratori

Si possono anche qui distinguere due ipotesi:

  • Amministrazione affidata disgiuntamente o congiuntamente a tutti i soci, si ha quando il contratto sociale nulla dispone in ordine all’indicazione nominativa, o quando esso prevede il sistema congiuntivo, senza ulteriori specificazioni
  • Amministrazione affidata disgiuntamente, o congiuntamente, solo ad alcuni soci, avendovi gli altri espressamente rinunciato. In ipotesi di:
    • amministrazione disgiuntiva occorrerà indicare solo i nomi dei soci incaricati dell’amm.ne
    • amministrazione congiuntiva occorrerà indicare i nomi dei soci amm.ri accanto alla scelta di tale sistema.

Amministratori estranei

Parte della dottrina sostiene che sia ammissibile, un sistema d’amm.ne affidato a non soci, prendendo spunto da una norma dettata per le s.n.c. che prescrive l’indicazione dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società nell’atto costitutivo (art.2295); ciò è giustificabile dal fatto che si presume che la fonte del rapporto d’amm.ne sia diversa da quella del rapporto sociale essendo l’amm.re un mandatario.

Chi non ammette la possibilità dell’esistenza d’amm.ri esterni ritiene che, il socio possa rinunciare al diritto di amministrare solo in favore di altri soci; una variante di quest’ultima tesi è quella di chi interpreta il patto in forza del quale, tutti i soci sono esclusi dall’amm.ne e questa è affidata ad estranei, in qualità di organo institore.

Ammessa la possibilità d’esistenza d’amm.ri esterni, la responsabilità dei soci non cessa, gli amministratori estranei sono investiti del potere di compiere ogni operazione, ed i soci non potrebbero interferire od opporsi alle operazioni se non revocando il mandato.

Poteri diritti e obblighi degli amministratori

La funzione amm.va va distinta da quella di rappresentanza;

  • l’amm.ne ha ad oggetto la direzione degli affari sociali nell’ambito della competenza risultante dalla legge o dal contratto
  • la rappresentanza attiene alla legittimazione sostanziale e processuale a spendere il nome della società nei confronti dei terzi

Le fonti del rapporto d’amministrazione possono essere:

  • legge art.2257 amministrazione disgiuntiva salvo diversa pattuizione, l’amm.ne della società spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Se l’amm.ne spetta a più soci disgiuntamente, ciascun socio amm.ne può opporsi all’operazione che un altro vuole compiere, prima che sia compiuta
  • contratto di società
  • atto separato

Tutto questo desumendosi dall’art. 2259 che, nel disciplinare la revoca, distingue amm.re nominato con atto separato da quello nominato con contratto; in assenza di norma espressa che contempli il caso, non si può nominare un amm.re giudiziario.

Diritti e obblighi degli amministratori sono, ai sensi dell’art.2260, regolati dalle regole sul mandato.

  • Diritti fatto salvo il diritto di amministrare, resta aperta la questione sul diritto al compenso. Alcuni sostengono l’onerosità del mandato (giurisprudenza e parte della dottrina), altri la negano (dottrina divisa tra chi la nega in assenza di espressa pattuizione e chi la nega in quanto ritiene il socio amm.re naturale della società).
  • Obblighi la funzione amm.va è sempre un dovere, per l’investito, connesso all’esercizio di speciali poter propri di quell’attività giuridica destinata ad incidere su interessi estranei in tutto o in parte a quelli dell’agente; gli amm.ri sono solidalmente responsabili per l’adempimento delle obbligazioni loro imposte da legge e contratto:
    • Diligenza del buon padre di famiglia, rendere note circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca
    • Non possono eccedere i limiti fissati dal mandato e non attenersi alle istruzioni
    • Fornire ai soci il rendiconto annuale e le info sullo svolgimento degli affari
    • Ottemperare agli obblighi d’iscrizione nell’albo speciale del R.I.
    • Tenere le scritture contabili prescritte dalla legge
  • Poteri si devono fare 3 premesse
    • Art. 2266 la società acquista diritti e obblighi, per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e stanno in giudizio nella posizione dei medesimi
    • Art. 2237, 58 modi d’esercizio dei poteri nei due sistemi di amm.ne
    • La distinzione fra atti d’ordinaria e straordinaria amm.ne perde importanza poiché nelle società di persone sono escluse le modificazioni del contratto sociale dei poteri degli amm.ri.

Deduzioni

  • la s.s. è considerata un gruppo unitario, portatore di propria volontà e titolare di un proprio patrimonio, capace d’assumere obblighi, acquisire diritti e staare in giudizio
  • necessità di individuare soci che hanno rappresentanza, altrimenti ce la hanno tutti.
  • L’oggetto sociale limita i poteri degli amm.ri
  • In mancanza di diversa disposizione del contratto, si può determinare il contenuto dei poteri rappresentativi

Due punti di vista:

  • Con riguardo ai soggetti con potere rappresentativo
  • Con riguardo ai contenuti della rappresentanza: per vincolare la società, l’amm.re rappresentante deve spender il nome della società compiendo atti che rientrano nell’oggetto sociale; se il contratto o la procura contengono limitazioni, queste non sono opponibili ai terzi se non sono state portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei

Tali principi di rappresentanza sostanziale si estendono anche a quella processuale; per la perpetuazione dell’att.tà processuale della società, il socio deve dichiarare di agire per il gruppo sociale rendendo chiaro che l’azione viene proposta in nome e per conto della società.

La responsabilità degli amministratori

Art. 2260 gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge o dal contratto sociale; la resp.tà non si applica a coloro che dimostrino di essere esenti da colpa.

Principi

  • responsabilità amm.ri si atteggia nei confronti della società e non dei singoli soci
  • solidarietà valida sia con amm.ne congiuntiva che disgiuntiva
  • resp.tà non colpisce l’amm.re che provi di essere esente da colpe, ma colpisce anche amm.ri di fatto.

La legittimazione ad esprimere l’azione spetta alla società o al curatore per le società fallite.

Estinzione del rapporto d’amministrazione

La rinunzia del socio non è fatto estintivo del rapporto poiché egli si può sempre riappropria re di questo diritto; è regolata solo la revoca. Esistono due modi per estinguere il rapporto

  • cessazione per esclusione è obbligata per chi ritiene la qualità del socio presupposto naturale e indefettibile per l’esercizio della qualità d’amm.re, mentre chi distingue il rapporto societario da quello d’amm.ne potrebbe consentire al socio escluso di mantenere la carica, sempre che siano ammessi amm.ri esterni
  • revoca art. 2259 la revoca dell’amm.re nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre giusta causa. Mentre l’amm.ne nominato con atto separato è revocabile secondo le norme del mandato.La revoca giudiziaria per giusta causa provoca 2 problemi:
    • in ambito d’applicazione ci è la possibilità di estendere la norma al socio che esercita il suo potere
    • giusta causa: ogni evento che renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione, l’apprezzamento dell’evento quale giusta causa è rimesso alla discrezionalità del giudice; non esiste giusta causa se risulta il rispetto dell’obbligo di diligenza

Poteri di controllo dei soci non amministratori

  • diritto di ottenere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari
  • diritto di consultare i documenti relativi all’amm.ne
  • diritto di ottenere il rendiconto al termine della durata della società o annullamento se la durata è > di 1 anno.

Motivi sono:

  • permanere della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anche a carico dei soci non amm.ri
  • assenza di un organo di controllo
  • nella soc. di persone non esiste il potere di invocare l’autorità giudiziaria

La qualità di socio

È uno degli effetti nascenti dal contratto di società.

Socio è un membro della società, produttiva di una serie d’interessi, variamente tutelati dall’ordinamento giuridico nei confronti della società stessa.

Modi d’acquisto; inter vivos, mortis causa

L’acquisto della qualità di socio può avvenire per:

  • effetto della sottoscrizione del contratto di società, con l’effettivo esercizio dell’att.tà in comune con altri soggetti
  • successivamente per effetto di acquisti: inter vivos di una quota di partecipazione, o mortis causa sempre che esistano clausole di continuazione da parte di eredi.

Vicende della quota: pegno, usufrutto, misure cautelari e con titolarità

Si possono costituire diritti reali (pegno usufrutto) sulla quota, subordinatamente al consenso di tutti i soci. Per quanto riguarda gli obblighi connessi alla partecipazione si adattano soluzioni diverse.

  • Pegno: grava sul socio
  • Usufrutto: grava sull’usufruttuario
  • Diritti:
    • Diritti il cui esercizio spetta sicuramente all’usufruttuario e al creditore pignoratizio diritto al voto agli utili ed ad amministrare
    • Diritti che possono essere esercitati e dal socio e dall’usufruttuario: diritto alla quota di liquidazione e diritti spettanti ai soci non amm.ri.

Misure cautelari art. 2270 il creditore particolare del socio, finché dura la società, può compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione (sequestro conservativo, esproprio, pignoramento).

Diritti ed obblighi connessi alla partecipazione sociale

Obblighi sono i conferimenti, impossibilità di servirsi di quanto appartiene al k sociale per i fini estranei a quelli della società; collaborazione

Diritti amministrare ex art.2257,

  • situazioni amm.ve o sociale o di amm.ne lato sensu nella quale rientrano: diritto di esprimere il proprio parere, il diritto di opporsi, il diritto di chiedere giudizialmente la revoca del socio amm.re quando ricorra una giusta causa, il diritto di recesso, il diritto di opporsi alla propria esclusione, il diritto di controllo. (art. 2252;2256;2257;2258;2259;2261;2285;2287).
  • Situazioni di carattere patrimoniale o economico che spettano indistintamente a tutti i soci e sonno: diritto agli utili, diritto alla liquidazione della quota, il diritto alla c.d. quota di liquidazione, diritto alla restituzione secondo l’art. 2281 per i soli soggetti che hanno conferito beni di godimento.

Gli utili

Def: frutto derivante dell’attività economica (oggetto sociale) esercitata della società. Solo i guadagni così realizzati possono essere ripartiti periodicamente fra i soci. (art.2262;2263;2264;2265)

Art. 2262 stabilisce il diritto del socio di società personali alla periodica divisione degli utili, esercitatile dopo che con l’approvazione del rendiconto, sia stata accertata l’effettiva presenza; ogni deviazione da questo schema richiedere il consenso singolo del titolare del diritto, quindi d’ogni socio.

Pattuizioni contrattuali sulla ripartizione degli utili

  • Sono vietate pattuizioni che prevedono destinazioni in contrasto con la causa lucrativa
  • Nulli sono i patti leonini (cioè l’esclusione di uno o più soci da ogni partecipazione ad utili e/o perdite
  • Non sono ammissibili rinunce preventive agli utili da parte dei soci, è possibile farlo dopo l’approvazione del rendiconto, ma in tal caso egli rinuncerà ad un diritto di credito che gli spetta come terzo e nono come socio.

Criteri e regole per determinare la partecipazione dei soci agli utili/perdite (art. 2263; 2264)

  • Carattere suppletivo della disciplina legale, nel senso che l’art. 2263 si applica solo in mancanza di pattuizioni contrattuali in tema di ripartizione degli utili/perdite
  • Principio suppletivo solo in mancanza di pattuizioni contrattuali intervengono le presunzioni dell’art. 2263, se il valore dei conferimenti è determinato nel contratto, vige il principio della proporzionalità; scatta la presunzione d’uguaglianza nel caso in cui manca la determinazione dei conferimenti.

Una deroga a tali principi è quella contenuta nell’art. 2264 c1,2, sulla rimessione ad un terzo delle determinazioni sopra esposte.

  • Principio legale inderogabile è il divieto del patto leonino di cui all’art. 2265
  • Artt. 2263 stabilisce che in mancanza di determinazione contrattuale delle parti, affida alla decisione del giudice secondo equità la determinazione degli utili spettanti al socio che ha conferito la propria opera, il giudice potrà applicare tale norma quando non sia determinata la remunerazione del socio d’opera e lo sia quella dei soci capitalisti.

I rapporti della società con i terzi

Il tema dei rapporti della società con i terzi può essere visto sotto due punti di vista:

  1. rappresentanza soggetti che hanno il potere di spendere il nome della società ed impegnarlo verso i terzi.
  2. responsabilità per le obbligazioni sociali rapporti con i creditori sociali e rapporti con i creditori particolari del socio.

La rappresentanza della società

Ricordato che il rappresentante è colui il quale ha il potere di manifestare legittimamente la volontà della società ai terzi; e che l’amministratore è colui che nei limiti delle competenze legali e statutarie, gestisce gli affare della società, la norma regolatrice che è l’art. 2266 stabilisce 3 principi:

  1. la società acquisisce diritti e obblighi per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza (anche processuale) ciò implica che affinché un’obbligazione venga assunta dalla società , deve verificarsi la condizione che un socio munito del potere di rappresentanza abbia speso il nome della società.
  2. se il contratto della società nulla dispone, la rappresentanza spetta a ciascun socio amm.re; in tal caso non serve nessun espresso conferimento di poteri, l’esercizio del potere stesso verrà effettuato congiuntamente o disgiuntamente a seconda del sistema amm.vo prescelto.
  3. per quanto riguarda i contenuti del potere rappresentativo, se il contratto nulla dispone, la rappresentanza si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.
  4. per quanto riguarda le modificazioni e l’estensione del potere rappresentativo si applica l’art. 1396 che prevede due regole
    1. le modificazioni e la revoca della procura devono esser portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (anche l’iscrizione nel R.I.) pena l’inopponibilità ai terzi in buona fede
    2. le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

La responsabilità e l’autonomia patrimoniale della società

Di autonomia patrimoniale perfetta si può parlare solo per le società di capitali e un tipo di cooperativa; per le società di persone invece il livello di autonomia varia a seconda dei tipi prescelti.

Responsabilità per le obbligazioni sociali

Art. 2267 i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale; per le obbligazioni sociali rispondono solidalmente ed illimitatamente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e salvo patto contrario gli altri soci. Ci sono delle precisazioni da fare:

  • obbligazioni sociali sono quelle assunte per mezzo dei soci che hanno la rappresentanza
  • responsabilità illimitata i soci rispondono delle obbligazioni sociali con tutti i loro beni
  • solidarietà tra i soci

Principi sanciti dal sistema normativo sono:

  1. i creditori sociali possono far valere le loro pretese sul patrimonio sociale
  2. ove questo non fosse sufficiente, i creditori possono agire anche sul patrimonio dei singoli soci; a differenza della s.n.c , la preventiva escussione del patrimonio sociale non è condicio sine qua non per l’azione contro il patrimonio dei singoli soci, ma questi, possono indicare al creditore gli eventuali beni societari sui quali soddisfarsi agevolmente.
  3. la responsabilità solidale ed illimitata può essere limitata; mentre nei rapporti interni la cosa è fuori discussione, nei rapporti con i terzi sono distinguibili i soggetti che hanno agito in nome e per conto della società e gli altri, i quali possono opporre ai terzi ogni patto limitativo a condizione di averne reso edotti i terzi con mezzi idonei (pubblicità).

Due cose sono indiscutibili:

  • il patrimonio sociale costituisce la garanzia esclusiva per i creditori sociali e subisce solo limitatamente le azioni dei creditori particolari del socio.
  • In nessun caso si può escludere la responsabilità personale di ciascun socio nei confronti dei terzi.

Responsabilità dei soci nei confronti dei creditori particolari

Dall’art. 2270, che tutela il creditore particolare del socio nei confronti del suo debitore, e l’art.2271, che vieta che vieta la compensazione del debito che il terzo ha verso la società ed il credito che egli ha verso il socio, si evince ancora di più l’autonomia del patrimonio sociale, vincolato all’esercizio dell’impresa sociale e sensibile solo alle pretese dei creditori sociali.

L’art. 2270 concede tre possibilità ai creditori particolari:

  1. far valere i propri diritti sugli utili spettanti al debitore (atti conservativi sequestro, ed esecutivi esproprio)
  2. compiere atti conservativi sulla quota di liquidazione spettante al socio
  3. ottenere la liquidazione della quota se gli altri beni del socio sono insufficienti a soddisfare i crediti

Si devono fare però due precisazioni:

  1. il creditore deve provare che gli altri beni sono insufficienti
  2. non potrà pretendere beni sociali o agire contro di essi, potrà solo ottenere una somma in denaro.

Le modificazioni soggettive del contratto

Modificazioni che riguardano le persone dei soci che assumono nelle società personali una centralità particolare. Nelle modificazioni, oltre il trasferimento della quota rientra lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio. Queste sono: morte, recesso, esclusione, esclusione di diritto.

  • Morte Art. 2284 prevede la non trasmissibilità della quota agli eredi del socio defunto, i quali hanno solo il diritto di ricevere la liquidazione della quota del loro dante causa.In alternativa, se il contratto sociale non prevede nulla, possiamo avere:
    • Scioglimento della società con il consenso di tutti i soci, vista la perentorietà dell’art. 2272
    • Invitare gli eredi a subentrare nella società nella stessa posizione del defunto, non iure successionis ma per effetto dell’accettazione di una proposta fatta loro dai soci superstiti.

    Il contratto può prevedere patti in deroga al regime ordinario ed i più importanti sono le clausole di continuazione della società:

    • Continuazione facoltativa i soci superstiti sono obbligati a continuare la società con gli eredi che possono accettare o meno
    • Continuazione obbligatoria i soci e gli eredi sono obbligati a continuare la società
    • Continuazione automatica l’erede consegue automaticamente la qualità d’erede
  • Recesso Atto unilaterale con il quale il socio dichiara di voler sciogliere il rapporto contrattuale che lo lega alla società. La dichiarazione di recesso può essere espressa, scritta o verbale, tacita, consistente in un comportamento incompatibile con la volontà di rimanere in società. L’art. 2285 prevede che il recesso possa essere esercitato:
    • Recesso legale
      • quando la società è stata contatta a tempo indeterminato, ciò il termine è stato commisurato alla vita sei soci
      • quando sussiste una giusta causa determinata dalla giurisprudenza (malattia, vecchiaia, violazione di obblighi contrattuali, illegittimo comportamento).
    • Recesso convenzionale
      • nei casi previsti dal contratto sociale
  • Esclusione Risoluzione parziale del contratto di società che produce immediatamente i suoi effetti nei confronti delle persone dei soci,si distinguono:
    • Esclusione di diritto (art. 2288) consegue quasi automaticamente al verificarsi del fatto che la legge indica come generatore, indipendentemente da ogni valutazione discrezionale degli altri soci. È escluso di diritto il socio dichiarato fallito e il socio nei cui confronti il creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota.
    • Esclusione facoltativa (art. 2286) avviene o per delibera della maggioranza dei soci o in seguito alla pronuncia da parte del tribunale, nella società di due soli soci. L’adozione del provvedimento non è obbligo dei soci, ed è prevista per:
      1. Gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano al socio dalla legge o dal contratto
      2. Motivi che riguardano la persona del socio (interdizione, inabilitazione)
      3. Cause che si riconnettono all’impossibilità della prestazione
      4. il socio amministratore che viola i doveri di amm.ne, senza dover ricorrere alla revoca

Procedimento di esclusione e l’opposizione giudiziale

Il procedimento d’esclusione riguarda la sola esclusione facoltativa e si snoda attraverso queste tappe:

  1. deliberazione della maggioranza dei soci, calcolata per teste
  2. comunicazione al socio escluso con mezzi idonei della decisione presa, che avrà effetto decorsi 30gg. dalla data della comunicazione
  3. eventuale opposizione giudiziaria contro l’esecuzione va fatta entro 30gg. dalla comunicazione del provvedimento con possibilità di sospensione dell’efficacia della delibera da parte del tribunale, fino al momento della pronuncia di rigetto dell’opposizione.

Liquidazione del socio cessato

L’art .2289 detta due regole:

  1. il socio uscente e gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione di una somma di denaro e non alla restituzione dei beni in natura eventualmente conferiti all’atto della costituzione.
  2. la liquidazione deve avvenire in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento; ciò significa che:
    1. si deve far riferimento all’effettiva consistenza del patrimonio e non al rendiconto o al bilancio
    2. il socio ha diritto ad ottenere una quota proporzionata all’attività sociale e a sopportare le conseguenze dell’operazione in corso al momento dello scioglimento.
    3. Nella quota va compreso il valore d’avviamento gestita dalla società

La società è obbligata a liquidare la quota entro 6 mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento

Responsabilità del socio cessato

Art. 2290 per lo scioglimento limitato ad un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili vs i terzi per le obbligazioni sociale fino al giorno dello scioglimento, che deve essere portato a conoscenza dei terzi, con mezzi idonei, pena l’inopponibilità.

Dal punto di vista qualitativo la responsabilità del socio cessato non è diversa da quella preesistente allo scioglimento. Per quanto riguarda la pubblicità dello scioglimento del vincolo, l’inadempimento comporta che il socio cessato verrà ritenuto dai terzi responsabile anche per le obbligazioni sorte dopo la cessazione, a meno che non provi che i terzi erano a conoscenza dello scioglimento del vincolo o avrebbero potuto conoscerlo usando l’ordinaria diligenza.

Durata e proroga tacita della società

L’apposizione di un termine alla società non è indispensabile; se il contratto contiene tale elemento, prima della scadenza, i soci possono prorogare espressamente la società, fissando un altro termine, oppure tacitamente (art. 2273 quando, decorso il termine per cui la società è stata creata, i soci continuano ad operare).

2 Commenti

  1. Stefano

    Ottima sintesi, chiara e concisa, sia in termini concettuali che nel merito della tematica.

    Rispondi
    • Toro35

      Sono digiuno in materia di società’ commerciali.Desidero sapere se un socio di sola opera,non di capitale, è responsabile solidarmente con gli altri soci di capitale per i debiti della societa’ o ne è totalmemte esente verso i terzi.:Mi preme un cortese riscontro da parte di un esperto in materia.attendo con urgenza! Grazie

      Rispondi

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