Diritto commerciale
Una dispensa sul diritto commerciale

da | 19 Mar 2005 | Economia aziendale e Diritto commerciale | 2 commenti

La società in nome collettivo

LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO : la disciplina della S.n.c., che è il tipo di società di persone più diffuso in quanto permette l’esercizio d’ogni tipo d’attività, è contenuta negli artt. 2291e 2312, ma vi è il rinvio alle norme dell’art. 2293 – norme applicabili – la s.n.c. è regolata dalle norme di questo capo e del precedente sulla società semplice.

La responsabilità illimitata e solidale dei soci, è il tratto che più di altri distingue questo tipo di società; l’art. 2291 induce ad un triplice ordine di considerazioni:

  1. assolve ad una funzione di identificazione del tipo, una specifica ed espressa considerazione di voler adottare una s.n.c. occorrerà solo se l’oggetto sociale consiste nell’esercizio di un’attività commerciale
  2. i patti limitativi della responsabilità illimitata sono inefficaci nei confronti dei terzi, anche se iscritti nel R.I. (differenza tra s.s. e s.n.c.) di conseguenza
    1. nessun socio potrà rifiutarsi di adempiere alla prestazione ed avrà diritto di regresso nei confronti degli altri soci che risponderanno: o secondo le regole dell’art. 2263(in modo proporzionale ai conferimenti) ovvero, se esiste un patto di limitazione della responsabilità, secondo la misura stabilita nel patto
    2. se ad essere richiesto del pagamento è un socio a cui favore sia stato stabilito un patto di limitazione della responsabilità, anche egli dovrà pagare l’intero, non potendo opporre il patto ai terzi, ma potrà esperire l’azione di regresso nei confronti degli altri soci.
  3. l’ambito d’applicazione di tale norma va al di là dell’attualità del vincolo sociale, nel senso che:
    1. art. 2269 chi entra a far parte di una società risponde delle obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio
    2. art. 2290 i soci uscenti e i loro eredi rispondono vs i terzi per le obbligazioni sociali, fino al giorno dello scioglimento.

Differenze fra S.n.c. e società semplice

  1. presenza di una norma che indica il contenuto dell’atto costitutivo (art. 2295)
  2. inesistenza limiti relativi alla scelta dell’oggetto sociale
  3. inefficacia esterna di patti limitativi della responsabilità dei soci
  4. un più accentuato livello di autonomia patrimoniale ed una regolamentazione parzialmente diversa dei rapporti della società con i terzi.
  5. esistenza di un regime di pubblicità degli atti sociali un po’ articolato, che pur non incidendo sulla validità ed esistenza della società, incide sulla sua regolarità.
  6. esistenza di norme riguardanti il capitale sociale (artt. 2303, limiti alla distribuzione degli utili, 2306, riduzione del capitale).

Atto costitutivo, forma e contenuto

Vi è libertà di forma per la costituzione della società in nome collettivo. L’art. 2296 indica come possibili forme di costituzione l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata. L’adozione della forma scritta serve solo per l’iscrizione e quindi la regolarità della società.

L’art. 2295 atto costitutivo – L’atto costitutivo della società deve indicare:

  1. nome cognome. Luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza d’ogni socio;Problemi principali sono:
    • partecipazione di incapaci: applicabili artt. 320, 371, 397, 424 e 425 ? i minori, interdetti ed inabilitati possono solo continuare , previa autorizzazione del tribunale, l’esercizio di un’impresa commerciale; mentre il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale anche senza curatore. Tale norma si applica anche se l’incapacità colpisce chi è già socio e provoca l’annullabilità del contratto concluso, ma non se l’attività svolta è di tipo non commerciale.
    • Partecipazione di soggetti diversi dalle persone fisiche
  2. la ragione sociale;Anche la s.n.c. deve esercitare la sua attività adottando un nome, c.d. ditta sotto la quale agiscono s.n.c. e s.a.s., la funzione principale è quella d’identificazione del soggetto. Deve essere formata con il nome di almeno uno dei soci illimitatamente responsabili e l’indicazione del rapporto sociale. È possibile conservare, previo consenso, il nome del socio defunto o receduto (ditta o soc. derivata). La ragione sociale è liberamente trasferibile alle condizioni stabilite dagli art. 2565 e2566 (trasferimento e registrazione della ditta); applicazione del principio di novità (obbligo di differenziazione fra le ditte)
  3. i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;L’art. 2295 prescrive l’obbligo di indicare i soci muniti del potere d’amm.ne e rappresentanza. Gli amministratori hanno l’ulteriore obbligo di tenuta dei libri contabili e delle scritture contabili prescritte nell’art.2214 (libro giornale e libro inventari, nonché le scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni della società).
  4. la sede della società e le eventuali sedi secondarie;Sul piano formale, la sede della società è quella risultante dall’atto costitutivo e dallo statuto, nella quale si trovano stabilmente gli organi che hanno la rappresentanza dell’ente e la capacità d’obbligarlo. La sede è importante per:
    1. determinazione del foro competente
    2. individuazione dell’ufficio del R.I.
    3. ai fini dell’applicazione della disciplina fallimentarePuò accadere che la sede legale non coincida con la sede reale, cioè il centro effettivo di direzione e svolgimento dell’attività sociale, dove risiedono gli amministratori ed i soggetti dotati di rappresentanza.Alla sede secondaria è dedicato l’art. 2299, il quale si limita a prescrivere l’obbligo d’iscrizione di tale sede nel R.I.. Per aversi sede secondaria occorrono:
      1. un rapporto di subordinazione con la sede principale
      2. uno stabile , mezzi destinati all’attività sociale ed un rappresentante stabile della società
      3. un autonomo ambito d’affari sulla base del quale è determinata la rappresentanza sostanziale e processuale di colui che è ad essa preposto.
  5. l’oggetto sociale;
  6. i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
    1. art.2303 c2 fa divieto, in caso di perdita di capitale, di distribuzione degli utili fino a quando il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente
    2. art. 2306 la delibera di riduzione di capitale può essere attuata dopo 8 mesi dall’iscrizione nel R.I. sempre che, entro questo termine alcun creditore abbia fatto opposizione.
  7. le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera;

Def. Il socio d’opera è il soggetto che si sia impegnato a conferire la propria opera e il risultato di questa; al socio d’opera sono dedicate due norme

  • art. 2263 il giudice determina la parte di utili spettante al socio d’opera e non determinata nell’atto costitutivo
  • art. 2286 causa d’esclusione del socio d’opera può essere l’inidoneità a svolgere l’opera stessaI conferimenti d’opera sono inquadrati nei conferimenti non di capitale; è ammessa la costituzione di una s.n.c. di soli soci d’opera » mancherà nell’atto costitutivo l’indicazione dei conferimenti di beni.
  1. le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;la prima parte è una norma tipicamente residuale e suppletiva; la seconda parte è peculiare alle società di persone a causa del differente regime di responsabilità, ma anche per dare alla norma il valore positivo di strumento per limitare, sia pure solo nei rapporti interni, la responsabilità dei soci.9. la durata della società;L’art. 2307 ammette proroga tacita alla durata della società (tempo indeterminato). La scadenza del termine è causa di scioglimento; il socio può recedere sempre se la società è contratta a tempo indeterminato. La proroga può essere espressa se i soci decidono di fissare una nuova scadenza o tacita se continuano a compiere le operazioni sociale anche decorso il tempo per cui fu contratta la società.

La pubblicità della società in nome collettivo

Art. 2296: obbligo degli amministratori (o del notaio se la stipula avviene attraverso atto pubblico) depositare entro 30 gg (presso il R.I. nella cui circoscrizione ha sede la società) l’atto costitutivo

Art. 2300: gli amministratori, entro 30 gg, devono richiedere l’iscrizione di modificazioni dell’atto costitutivo e degli atri fatti relativi alla società dei quali è obbligatoria l’iscrizione.

Presupposto indefettibile per l’iscrizione al R.I. è il deposito della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico; è legittimo il rifiuto d’iscrizione per chi presenti atti diversi.

Art. 2298: inopponibilità ai terzi dei patti di limitazione alla rappresentanza non iscritti

Art. 2299: iscrizione delle sedi secondarie

Art. 2306: il termine di 3 mesi per l’esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale, decorre dal giorno dell’iscrizione presso l’ufficio del R.I.

Art. 2307: il creditore particolare del socio ha 3 mesi di tempo, decorrenti dalla data di iscrizione della relativa delibera per opporsi alla proroga espressa.

Art. 2309: obbligo d’iscrizione per i fatti relativi alla liquidazione

Art. 2312: i liquidatori devono chiudere la liquidazione domandando la cancellazione della società dal R.I. La s.n.c. è soggetta all’iscrizione anche se non esercita attività commerciale. Se non adempie a quest’obbligo, l’ente nasce comunque ed il contratto è comunque valido, ma la società è irregolare.

Società in nome collettivo irregolare

È irregolare quella società in nome collettivo per la quale non siano state osservate le prescrizioni relative agli adempimenti pubblicitari contenute nell’art. 2296, o, detta in altri termini, quella s.n.c. che non è stata iscritta nel R.I..

La mancanza dell’adempimento può dipendere:

  • dalla mancanza dell’atto scritto
  • pur esistendo l’atto scritto gli amministratori non hanno provveduto a deposito ed iscrizione dello stesso, presso il R.I.

L’art. 2297 prescrive:

  • la disciplina dei rapporti interni è la stessa della società collettiva regolare
  • per i rapporti esterni si applica la disciplina della società semplice che prescinde da un sistema di pubblicità legale. Sono inapplicabili gli artt. 2304 e 2305 escussione del patrimonio sociale prima di quello del soci, il creditore particolare non può chiedere la liquidazione della quota.
  • Eccezioni: resta ferma la responsabilità illimitata e solidale dei soci nei confronti dei terzi (art. 2297) » ai soci di s.n.c. irregolare non sarà consentita la limitazione patrizia della responsabilità (art.2267 c1) la rappresentanza sociale spetta a tutti i soci che agiscono per la società.

Le modificazioni dell’atto costitutivo di una s.n.c. irregolare non devono essere iscritte » le deliberazioni di riduzione di capitale sono immediatamente esecutive. La società irregolare può sanare la sua situazione attraverso l’iscrizione nel R.I.

I rapporti della società con i terzi

  1. La rappresentanza della società art. 2298 principi:
    1. Nei rapporti esterni pur non avendo personalità giuridica, la s.n.c. si presenta come un gruppo unitario, portatore di una propria volontà e titolare di un proprio patrimonio.
    2. Limite al potere degli amministratori è costituito dall’oggetto sociale
    3. È possibile determinare patriziamente il contenuto dei poteri di rappresentanza. Vi possono essere limitazioni risultanti da atto costitutivo o da procura; le limitazioni iscritte sono opponibili ai terzi.
    4. Gli amministratori rappresentanti devono depositare la loro firma autografa presso l’ufficio del R.I.
  2. La responsabilità per le obbligazioni socialeLa s.n.c. ha un grado d’autonomia patrimoniale maggiore di quello della società semplice » art. 2304 i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale. Giurisprudenza e dottrina condizionano la procedibilità dell’azione, contro il patrimonio dei singoli soci all’accertamento negativo della capienza del patrimonio sociale. L’art.2304 non si applica alle società irregolari o alle società di fatto.
  3. I creditori particolari del socioL’art. 2305 delinea la materia ma fa in ogni caso rinvio alla disciplina dell’art. 2270. La differenza rispetto alla situazione della società semplice, è che mentre in queste il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione delle quota del socio suo debitore, se gli altri beni non sono sufficienti, tale potere è negato al creditore particolare del socio di s.n.c. (tranne nell’ipotesi d’accoglimento dell’opposizione giudiziale alla proroga, espressa o tacita) per i resto valgono le regole dell’art. 2270.

2 Commenti

  1. Stefano

    Ottima sintesi, chiara e concisa, sia in termini concettuali che nel merito della tematica.

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    • Toro35

      Sono digiuno in materia di società’ commerciali.Desidero sapere se un socio di sola opera,non di capitale, è responsabile solidarmente con gli altri soci di capitale per i debiti della societa’ o ne è totalmemte esente verso i terzi.:Mi preme un cortese riscontro da parte di un esperto in materia.attendo con urgenza! Grazie

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