La società in accomandita semplice
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La società in accomandita semplice è regolata dagli articoli 2313; 2324 + s.n.c. se compatibile. La s.a.s. è caratterizzata dalla coesistenza di 2 categorie di soci:
- Soci accomandatari sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali ed hanno il potere di amministrare la società
- Soci accomandanti sono responsabili solo nei limiti del capitale versato e sono quindi esclusi dall’amm.ne, pur avendo poteri di controllo sulla gestione
La disciplina specifica, si preoccupa soprattutto di regolamentare la posizione degli accomandanti nell’ambito dell’org.ne societaria, per la società in accomandita semplice:
- La forma scritta è richiesta ma non per la validità del contratto sociale, ma solo per l’iscrizione nel R.I.
- Il contenuto dell’atto costitutivo è lo stesso stabilito per la s.n.c. con due aggiunte:
- Ripartizione delle due categorie di soci
- Distinta indicazione dei conferimenti per i soci accomandanti e accomandatari
Per evitare confusioni dobbiamo distinguere la s.a.s dalle figure codificate che presentano affinità quali:
- Associazioni in partecipazioni, mentre nelle s.a.s. il conferimento dell’accomandante confluisce in un fondo societario comune ed autonomo rispetto ai patrimoni personali, nelle associazioni in partecipazioni l’apporto dell’associato diviene di proprietà dell’associante che diventa debitore del primo.
- Società semplice se la s.a.s. esercita attività commerciale, non esiste problema; se invece esercita attività non commerciale potrà ravvisarsi una s.a.s. solo se risulta una volontà espressa dei contraenti in tale senso.
Art. 2314 – ragione sociale – la società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del 2° c. dell’art. 2292. (ragione sociale della s.n.c).
La nomina e la revoca degli amministratori
È regolata da 3 norme contenute negli art. 2318, 2320 del c.c. che sono:
- l’amministrazione della società spetta ai soli soci accomandatari, mentre è interdetta agli accomandanti, i quali non possono concludere o trattare affari in nome della società se non in forza di procura speciale.
- se nulla dispone il contratto, il potere di amministrare dei soci è inteso disgiuntamente (art. 2257); è possibile scegliere il sistema congiuntivo e limitare amministrazione e rappresentanza solo ad alcuni soci accomandatari.
- se l’amministratore è nominato con atto separato, la nomina/revoca deve ricevere il consenso di tutti gli accomandatari e della maggioranza degli accomandanti.
I divieti ed i poteri degli accomandanti
A carico degli accomandanti la legge impone due divieti:
- amministrare comporta la perdita della responsabilità illimitata della possibilità d’esclusione dalla società. Gli atti compiuti dall’accomandante ingeritosi del potere d’amm.ne comporteranno la sola responsabilità di questo vs i terzi nei limiti dell’interesse negativo e, salvo ratifica, non vincoleranno gli amministratori.
- far comparire il proprio nome nella ragione sociale la violazione comporta la perdita della responsabilità limitata vs i terzi e solidale vs gli amministratori.
I poteri dell’accomandante traggono origine da legge e patti sociali:
- poteri legali
- art. 2320 consente agli accomandanti di prestare la loro opera sotto la direzione degli amm.ri
- art. 2323 potere di nominare una amm.re provvisorio per gli atti di ordinaria amm.ne quando vengono a mancare tutti gli accomandatari.
- poteri pattiziriguardano prevalentemente l’allargamento dei poteri di immistione (il patto di immistione consente agli accomandanti una più ampia ingerenza nell’amm.ne con conseguente responsabilità vs i terzi) ovvero il potere di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere ispezioni e atti di sorveglianza.
Gli accomandanti hanno inoltre diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l’esattezza consultando libri contabili e altri documenti; è anche loro consentito di non restituire gli utili accertati successivamente come inesistenti ma riscossi in buona fede.
Trasferimento della quota
Le quote degli accomandanti, salvo patto contrario, sono liberamente trasferibili sia per atti inter vivos sia per atti mortis causa – l’efficacia della cessione vs la società è subordinata all’approvazione di questa da parte della maggioranza dei soci -, derogando all’art. 2284 la quota del socio accomandante è liberamente trasferibile per causa di morte.
I residui problemi relativi all’accomandante
Altri problemi riguardanti l’applicazione delle norme della s.n.c. alla s.a.s. sono:
- art. 2288 in tema di esclusione di diritto del socio fallito
- art. 2294 che subordina la partecipazione di incapaci all’autorizzazione del tribunale, tale norma non è applicabile all’accomandante poiché egli non è illimitatamente responsabile
- art. 2301 norma che vieta al socio di collettiva di esercitare un’attività concorrente con quella della società e di partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altre società -> non applicabile all’accomandante.
Società in accomandita semplice irregolare
La forma scritta è richiesta solo per l’iscrizione nel R.I. che ha carattere dichiarativo, ciò implica che la mancata iscrizione comporta irregolarità.
La disciplina della S.a.s. irregolare è contenuta nell’art. 2317 che rinvia all’art. 2297 (s.n.c. irregolare), esclude della responsabilità illimitata soci accomandanti, salo che abbiano partecipato alle operazioni della società -> è identica alla responsabilità dei soci di s.n.c. solo quella dei soci accomandatari, poiché resta ferma la responsabilità limitata dei soci accomandanti per le obbligazioni sociali; per il resto si applica la disciplina della s.a.s regolare con esclusione delle norme riguardo agli adempimenti pubblicitari.
Ottima sintesi, chiara e concisa, sia in termini concettuali che nel merito della tematica.
Sono digiuno in materia di società’ commerciali.Desidero sapere se un socio di sola opera,non di capitale, è responsabile solidarmente con gli altri soci di capitale per i debiti della societa’ o ne è totalmemte esente verso i terzi.:Mi preme un cortese riscontro da parte di un esperto in materia.attendo con urgenza! Grazie