Introduzione
Indice
La classificazione dei contratti dell’imprenditore presuppone la distinzione fra contratti d’azienda, che hanno ad oggetto il godimento di beni aziendali di cui l’imprenditore non è proprietario e contratti d’impresa, che non hanno ad oggetto beni aziendali, es: contratti che attengono ai rapporti con i fornitori o utenti.
Tale distinzione assume un preciso significato nell’ambito dell’art. 2558 – successione nei contratti – se non diversamente stabilito, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Nel nostro paese sono stati adottati 3 provvedimenti legislativi che riguardano:
- clausole abusive
- contratti conclusi fuori dai locali commerciali
- operazioni di credito al consumo
che si applicano solo ai contratti conclusi da un operatore commerciale con un consumatore => vi è la nascita della categoria dei contratti consensuali: sottocategoria caratterizzata dalla qualità delle parti => emersione della contrapposizione tra contratti dei consumatori e contratti tra imprenditori => L.192/92.
Contratti impresa pubblica, considerano le regole di condotta di chi gestisce un bene e un interesse pubblico; è dubbio se la violazione di tali regole si riflette sul contratto solo quando sia previsto, nel suo processo formativo, un intervento amministrativo o se sia sanzionabile anche con rimedi di diritto privato che incidano sulle sorti del contratto.
si potrebbe inserire anche il contratto assicurativo in alcuni casi addirittura obbligatorio (inquinamento, rca, rc per appalti ecc) ma anche Incendio/furto, RCT/O, RC Prodotti e RC Patrimoniale degli amministratori.