I contratti dell’imprenditore
Una dispensa sui contratti dell'imprenditore

da | 25 Mag 2005 | Economia aziendale e Diritto commerciale | 1 commento

Introduzione

Indice

La classificazione dei contratti dell’imprenditore presuppone la distinzione fra contratti d’azienda, che hanno ad oggetto il godimento di beni aziendali di cui l’imprenditore non è proprietario e contratti d’impresa, che non hanno ad oggetto beni aziendali, es: contratti che attengono ai rapporti con i fornitori o utenti.

Tale distinzione assume un preciso significato nell’ambito dell’art. 2558 – successione nei contratti – se non diversamente stabilito, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Nel nostro paese sono stati adottati 3 provvedimenti legislativi che riguardano:

  • clausole abusive
  • contratti conclusi fuori dai locali commerciali
  • operazioni di credito al consumo

che si applicano solo ai contratti conclusi da un operatore commerciale con un consumatore => vi è la nascita della categoria dei contratti consensuali: sottocategoria caratterizzata dalla qualità delle parti => emersione della contrapposizione tra contratti dei consumatori e contratti tra imprenditori => L.192/92.

Contratti impresa pubblica, considerano le regole di condotta di chi gestisce un bene e un interesse pubblico; è dubbio se la violazione di tali regole si riflette sul contratto solo quando sia previsto, nel suo processo formativo, un intervento amministrativo o se sia sanzionabile anche con rimedi di diritto privato che incidano sulle sorti del contratto.

1 commento

  1. Andrea

    si potrebbe inserire anche il contratto assicurativo in alcuni casi addirittura obbligatorio (inquinamento, rca, rc per appalti ecc) ma anche Incendio/furto, RCT/O, RC Prodotti e RC Patrimoniale degli amministratori.

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