La vendita
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Appartiene alla categoria dei contratti per lo scambio o distribuzione di beni (disciplina del commercio dlgs. 114/98).
Art. 1470 – la vendita è il contratto che ha ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa, o il trasferimento di un altro diritto, verso il corrispettivo di un prezzo. È tollerata la pattuizione di prestazioni accessorie.
Con l’unificazione dei codici è venuta meno la distinzione fra vendita civile e commerciale, ottenendo una disciplina unica, anche se rimangono alcune aree di applicazione prettamente commerciale in quanto presuppongono l’esistenza di un’attività d’impresa o contengono clausole, normalmente usate dagli imprenditori. Altre disposizione sono contenute nelle leggi speciali ed in norme di diritto internazionale.
La vendita è un contratto:
- consensuale: per la conclusione è necessario solo l’accordo delle parti, e non la consegna dell’oggetto o il pagamento del prezzo;
- traslativo: programma e realizza il trasferimento di un diritto in capo al compratore, che si realizza automaticamente al perfezionarsi dell’accordo ed il conseguente passaggio del rischio di perimento o deterioramento; in alcuni casi l’effetto traslativo è rinviato al verificarsi di determinati atti o fatti (es: vendita cosa futura)
Preliminare di vendita: dal quale scaturisce l’obbligazione di entrambi le parti o di una sola, di concludere in un secondo momento la compravendita (soprattutto contratti immobiliari). Di recente, con l’art. 3 del d.lgs. 31/12/96 n° 669 converito in L. 28/2/97 n°30, è stata ammessa la possibilità di trascrizione del contratto preliminare, con l’effetto di far prevalere la trascrizione della vendita definitiva sulla trascrizione eseguita contro il promettente successivamente alla trascrizione del preliminare. Il rimedio contro l’inadempimento è il rifiuto della stipula del definitivo; esecuzione specifica forzata all’obbligo di contrarre, in applicazione della l. 30/97 che assicura anche il privilegio immobiliare a garanzia dei crediti resitutori e risarcitori che può essere fatta valere in caso di fallimento, anche se il curatore decide di sciogliere il contratto.
Tecniche di contrattazione
Ad esse si applicano le norme generali dei contratti d’impresa e le regole in base alle quali il commerciante al dettaglio, procede alla vendita rispettando l’ordine temporale della richiesta.
La prassi riconosce una figura particolarmente diffusa che è quella della prenotazione. Nella prenotazione, il prenotante si obbliga ad acquistare una determinata merce e l’altro si riserva d’accettare. Tale prassi acquisisce i caratteri di contratto preliminare unilaterale, proposta a fermo, opzione o vendita ad esecuzione differita.
Vanno ricordate anche le vendite:
- Per automatico mediante l’uso di macchine a gettone.
- Per computer soprattutto per vendite di massa
- Self-service prelievo diretto del cliente
- Cash and carry i dettaglianti prelevano, pagano e trasportano da se la merce desiderato. Si discute sul fatto se esiste o meno la dichiarazione di volontà del venditore
- All’asta o in borsa telematica dove basta un cenno o un impulso elettronico per concludere il contratto
Vi sono poi tecniche di vendita più aggressive quali: le vendite porta a porta o contratto a distanza ; la L. 192/98 ha proibito l’invio di merce al compratore senza sua specifica richiesta.
Ancora più consistente è il sistema di vendite dirette, che prevede l’invio, da parte dell’imprenditore, di propri incaricati a domicilio dei clienti a scopo dimostrativo ma con clausola “salvo approvazione della cosa”.
Molta fortuna anno avuto poi, le vendite per corrispondenza o per catalogo e vendite a mezzo telefono, computer, internet. Tutte queste forme innovative di vendita, sono disciplinate dalla l. 50/92 che riconosce, al consumatore, il diritto di recesso entro 7gg dalla sottoscrizione dell’ordine.
Sono da considerare anche le clausole che incidono sul procedimento formativo del contratto e danno vita a tecniche particolari di contrattazione in uso nelle vendite commerciali (“salvo venduto”,“con riserva di gradimento”).
Oggetto del contratto di vendita
Possono formare oggetto del contratto di vendita solo entità suscettibili di costituire punto di trasferimento di diritti soggettivi: proprietà, usufrutto, superficie, crediti e diritti su creazioni intellettuali, multiproprietà, partecipazioni sociali. Possono formare oggetto anche le cose future.
Vendite immobiliari
Comprendono le pertinenze e gli accessori della cosa –>> edifici in regime di condominio; pertinenze necessarie: spazi per parcheggio imposti dalle norme urbanistiche (1 m quadro ogni 10 m cubi di costruzione) –>> sono nulle le clausole che escludono la cessione del posto auto, ubicato nello stabile, dalla vendita dell’unità immobiliare.
La l. 45/85 stabilisce la nullità degli atti d’alienazione delle costruzioni edificate in difetto di concessione edilizia e nullità degli atti traslativi di terreni cui non sia stato allegato il certificato di destinazione d’uso. Nelle vendite immobiliari è usuale indicare la quantità venduta, per meglio identificare il bene o determinare il prezzo. Nella prassi si usano 2 tipi di clausole:
- A corpo prezzo pattuito a prescindere dall’estensione dello stabile
- A misura prezzo convenuto in ragione di un tanto per ogni unità di misura.
Vendite mobiliari
Vi è la distinzione fra cose: specifiche (perfezionamento del consenso) e generiche (individuazione della cosa) rilevanti ai fini della determinazione del momento della trasmissione della proprietà, in particolare nelle vendite commerciali.
Esiste un elevato numero di clausole concernenti i requisiti e la qualità della merce negoziale e che rilevano diversamente a seconda della disponibilità attuale o meno della cosa al momento della conclusione: “merce vista e piaciuta”, salvo visita, salvo prova”. Tali clausole lasciano la libertà al compratore di accettare la merce, finendo per identificarsi, sotto il profilo giuridico, come vendite con riserva di gradimento.
Abbiamo poi altri tipi di vendita che sono:
- A prova, il compratore ha la facoltà di rifiutare solo se, a seguito della prova, la merce risulti priva dei caratteri pattuiti.
- Con facoltà di sostituzione del prodotto
- Su campione quando le merci sono esistenti ma lontane, ma si vuole comunque dare la possibilità di prova al cliente
- “Come sta”, quando si vogliono vendere merci ad un basso o minimo livello qualitativo; es: auto usate ecc.
È frequente la previsione di prestazioni aggiuntive, di norma a carico del venditore quali ad esempio:
- garanzia di buon funzionamento
- servizi pre e post vendita
- vendita con omaggio
Vendita con esclusiva, come ad esempio per il contratto di somministrazione; tale clausola comporta un obbligo accessorio in forza del quale al venditore/compratore è fatto divieto di vendere/acquistare ad/da altri la merce nella zona stabilita.
Il prezzo
È il secondo elemento dell’oggetto della compravendita. Esiste la facoltà di pagare il prezzo in denaro o a mezzo di titoli rappresentativi dello stesso, ma anche in moneta estera.
Se il prezzo non è pattuito si dovrebbe avere nullità per indeterminatezza dell’oggetto, ma a tal proposito il c.c. detta norme suppletive in caso di silenzio delle parti.
Art. 1474 – mancanza di determinazione espressa del prezzo –:
- se il contratto ha ad oggetto merci che il venditore vende abitualmente –>> prezzo normalmente praticato
- se la cosa ha un preZZo di borsa o di mercato allora il prezzo è uguale ai listini del luogo di consegna o della piazza più vicina
- se non ricorrono le ipotesi precedenti il prezzo è stabilito da un terzo .
- se non ricorrono nessuna di queste la vendita è nulla, sempre che non esista un prezzo imposto dalla legge.
Vendita a prezzo imposto: il venditore al dettaglio acquista la merce dal grossista e si obbliga a venderla ad un prezzo prestabilito; se infrange l’accordo, la vendita è comunque valida ma il grossista può agire ex-contractum per risarcimento danni.
Clausole che regolano convenzionalmente le modalità di luogo, tempo, o rateizzazione del pagamento:
- vendita su piazza: le cose al momento del contratto sono disponibili per la consegna
- vendite da piazza a piazza: quando le cose non sono presenti, o, pur essendo presenti, vanno consegnate altrove.
Ove non disposto diversamente, il pagamento va effettuato nel luogo di consegna. Il pagamento può anche essere effettuato:
- in contrassegno, rimesso al vettore
- a mezzo tratta con cessione cambiale
- a ricevimento fattura incide sul tempo
- mediante accollo usato soprattutto per appartamenti in caso di costruzione, es. mutuo fondiario
Spese del contratto
Art. 1475 –spese della vendita – in mancanza di diversa pattuizione, le spese del contratto e quelle accessorie gravano sul compratore.
Vendita d’impresa, rilievo carichi fiscali come spese accessorie; sono possibili pattuizioni diverse, ma restano invariate le obbligazioni contrattuali verso i terzi (notaio, mediatore). Spese relative agli atti d’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1196 le spese del pagamento gravano sul venditore. Tali spese sono:
- spese per produzione del bene
- autorizzazioni amministrative per trasmissione
- spese di consegna
mentre gravano sul compratore le spese inerenti al pagamento del prezzo del bene; spese acquisto effetti, costi per pagamento a mezzo banca ecc.
Esecuzione del contratto
Il venditore è obbligato a consegnare il bene nello stato in cui si trova al momento della conclusione del contratto con: accessori, pertinenze e frutti civili maturati dalla stipula al momento della consegna. La consegna può essere: effettiva, simbolica o consensuale.
In mancanza di diversa volontà, la pattuizione è immediatamente esigibile, cioè il momento della consegna coincide con il momento del trasferimento del diritto. Salvo diversa pattuizione, il pagamento deve essere effettuato alla consegna del bene, che può anche essere differita come ad esempio i contratti a termine (titoli, opzioni, rimborsi premi).
Per i pagamenti entro i 10.000 € vale la legge sul riciclaggio, la quale prevede il divieto di versamenti contanti se non tramite banca o altro intermediario finanziario. Sono ammessi pagamenti solo a mezzo assegni circolari, non bancari.
- Vendita su documenti: (art.1527-30) ricorre per merci d’importazione oltremare. Il venditore esegue la consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce; la vendita ha ad oggetto la merce e non il titolo, che quindi incorpora un mero credito alla consegna.Art. 1527 – consegna – nella vendita su documenti, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi. Vi è così la cessazione della posizione contrattuale nei confronti del vettore o del depositario. Il trasferimento della proprietà e dei rischi avviene al momento della conclusione della vendita (per le cose specifiche), o al momento dell’individuazione (per le cose generiche); dal momento in cui il vettore effettua la consegna i rischi sono a carico del compratore.Il pagamento avviene al momento della consegna del titolo, ma la norma è derogabile; non ci può essere rifiuto se i documenti sono regolari; esso avviene con l’intermediazione di un’azienda di credito, il compratore affida ad una banca l’incarico di corrispondere al venditore il prezzo verso il controllo dei titolo e la loro regolarità
- Vendita con spedizione: (artt. 1510, 1511), la cosa spesso deve essere trasportata a un luogo diverso da dove si trova al momento della conclusione del contratto. I contraenti possono convenire che il trasporto gravi sul venditore (in quanto prestazione accessoria, o poiché la merce è pagata al momento dell’arrivo), ma si può anche convenire che, ai fini della consegna, la cosa sia rimessa ad un vettore, art. 1510 c2 – luogo della consegna- salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo ad un altro, il venditore si libera dell’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore. Su questo punto vi sono controversie perché: parte della dottrina ritiene che la consegna al vettore esaurisca l’obbligo di consegna, altri ritengono che il venditore conservi il diritto di contrordine d’affidamento al vettore, per cui l’obbligo di consegna si esaurisce con la materiale consegna al cliente.Le spese del trasporto gravano sul compratore, anche se esistono diverse pattuizioni da cui derivano le clausole franco ed altre:
- Franco stazione arrivo: riferite ad un determinato luogo, le spese sono a carico del venditore
- F.O.B.: venditore provvede al caricamento della merce sulla nave a sue spese
- C.I.F.: il prezzo include assicurazione e trasporto dei beni che devono essere trasferiti da un paese all’altro.
- Vendita con riserva di proprietà: facilita l’acquisto e il godimento immediato dei beni di consumo, o strumenti, da parte di coloro che sono in grado di pagare il prezzo in un’unica soluzione, e tutela il venditore contro il pericolo d’insolvenza.La riserva di proprietà, rinvia il trasferimento della proprietà al momento del pagamento dell’ultima rata, ma libera il venditore da rischi di perimento del bene; il compratore usufruisce del godimento del bene e del pagamento dilazionato.Si discute sul fatto se prima del trasferimento il compratore sia investito di una posizione soggettiva personale o reale, cioè opponibile ai creditori del venditore. L’opponibilità ai terzi è regolata dal c.c.:
- per immobili o mobili registrati, l’opposizione è condizionata alla tempestiva trascrizione
- per mobili o universalità di mobili:
- opponibilità ai creditore se trasferimento risulta da atto scritto di data certa anteriore al pignoramento del bene o al fallimento del compratore;
- il compratore non può trasferire ai creditori diritti maggiori di quelli che gli appartengono;
- per macchine con prezzo > 30.000 €, l’opponibilità delle riserve ai sub acquirenti richiede tempestiva trascrizione per evitare abusi del venditore a danno dei compratori
Si applicano gli artt. 1525-inadempimento del compratore – nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, < 1/8 del prezzo, non comporta la risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive; e 1526 – risoluzione del contratto – se la risoluzione del contratto ha luogo per inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Tutela contro inadempimenti
Le responsabilità sono di 2 ordini. Al primo appartengono le disposizioni riguardanti gli istituti di garanzia, al secondo appartengono le speciali forme di tutela contro inadempimento di consegna delle cose o pagamento del prezzo.
Gli istituti della garanzia
- Vendita di cosa altrui, garanzia per evizione e per limitazioni al godimento. Si fa rinvio alle norme del codice civile.
- Vendita cosa altrui il venditore è obbligato a vendere la proprietà della cosa appartenuta ad altri; qualora sia a conoscenza dell’altruità della cosa, mentre si ignorava l’altruità della proprietà, può richiedere risoluzione del contratto, rimborso spese e risarcimento danni.
- Evenzione: si ha quando, a seguito dell’iniziativa di un terzo o di un procedimento amministrativo, si accerti che il compratore non ha mai acquistato la proprietà o la perduta del tutto o in parte. Essa deriva da una causa antecedente alla vendita
- Limitazione al godimento: se la cosa è gravata da oneri: altrui diritti reali o personali, il compratore può domandare la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1480.
- Garanzia per vizi e mancanza di qualità assume rilievo particolare per vendite mobiliari, specialmente se commerciali. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne riducano sensibilmente il valore. La garanzia copre solo i vizi occulti, in quanto il compratore ha l’onere d’esaminare la cosa al momento della vendita, ma anche quelli apparenti nel caso in cui il compratore non sia stato messo in condizione di esaminare la merce. Rimedi risoluzione vendita (azione redibitoria, restituzione prezzo e rimborso spese del contratto) o riduzione prezzo (azione estimatoria) in proporzione alla riduzione del valore. Tali rimedi valgono a prescindere da colpe del venditore, al contrario del risarcimento danni che presuppongono conoscenza o conoscibilità del vizio. Sono soggetti a brevi termini di decadenza (8gg) e a prescrizione (1 anno dalla consegna).Il compratore ha comunque diritto al risarcimento danni o alla ripetizione della prestazione o alla riparazione.
- Aliud pro alio: se la difettosità della cosa è tale da tradursi in una radicale difformità rispetto al bene dedotto dalla vendita, si applica tale garanzia, anche nel caso in cui la cosa consegnata appartenga ad un genere del tutto diverso o nel caso in cui al diversità incide sulla destinazione economica sociale della cosa, la quale diviene inidonea alla dunzione per la quale è stata acquistata.
- Buon funzionamento (art. 1512) vendite mobiliari; in forza di un patto espresso o degli usi, il venditore garantisce il buon funzionamento della cosa per un tempo determinato e il giudice può assegnargli un termine per la riparazione o la sostituzione, salvo risarcimento danni, sempre che il mal funzionamento sia denunciato entro 30gg dalla scoperta e l’azione venga proposta entro 6 mesi dalla scoperta.Secondo l’opinione prevalente, la garanzia opera solo nei casi in cui il mal funzionamento dipende da cause preesistenti alla vendita.
Forme speciali di autotutela per vendita beni mobili
Coprono per inadempimento della consegna della cosa o pagamento del prezzo.
- risoluzione di diritto si ha in ordine a due ipotesi (entrambi applicabili solo se la parte adempiente comunica all’altra la volontà di risoluzione:
- in favore di entrambe le parti quando, prima della scadenza del termine una parte ha adempiuto la propria obbligazione e l’altra no;
- in favore del venditore se il compratore non si presenta nel termine stabilito per ricevere la cosa preventivamente offerta o rifiutarla, anche se l’obbligazione di pagare non è scaduta
- compravendita in danno (art. 1515,1516 ): per inadempimento compratore, il venditore può far vendere la cosa, senza ritardo, a terzi e domandare la differenza al compratore fra prezzo convenuto e ricavo netto, oltre al risarcimento del maggior danno. Per inadempimento del venditore, il compratore può far acquistare la cosa presso terzi e chiedere al venditore la differenza fra prezzo pattuito e spese per acquisto, oltre al risarcimento danni.
- diritto della restituzione delle cose non pagate e diritto di contrordine (artt. 1519; 1685): spettano al venditore. Il primo è un diritto concesso al fine di recuperare dal compratore il possesso di una cosa venduta, ma per esperirlo è necessario l’inadempimento del compratore. Il secondo deriva dalla vendita di cose da trasportare, e può essere esercitato dal venditore verso il vettore fino a quando il bene non sia stato messo a disposizione del cliente.
- determinazione e prova da risoluzione diritto al risarcimento danno dell’interesse positivo intaccato dalla risoluzione del contratto –>> art. 1518 disciplina tale fattispecie: risarcimento = prezzo convenuto – prezzo corrente nel luogo e nel giorno di consegna della cosa, salvo prova di minor danno. Serve a semplificare e snellire la liquidazione del danno nei rapporti commerciali. La dottrina prescrive un danno minimo.
si potrebbe inserire anche il contratto assicurativo in alcuni casi addirittura obbligatorio (inquinamento, rca, rc per appalti ecc) ma anche Incendio/furto, RCT/O, RC Prodotti e RC Patrimoniale degli amministratori.