Il mandato
Indice
Artt.1703-1730, non è ne necessariamente ne occasionalmente un contratto d’impresa. Il mandato è il contratto con il quale una parte, mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra, mandante.
Compiere atti giuridici per conto altrui: porre in essere atti giuridici e concludere contratti i cui risultati economici sostanziali sono destinati al mandante ma sono compiute in nome proprio del mandatario. È una ipotesi di cooperazione gestoria: il mandatario è una delle figure giuridiche di cui l’imprenditore può avvalersi nello svolgimento dell’attività (in quanto cooperatore giuridico) ma è un ausiliario autonomo.
Oltre alla gestione, altra forma di sostituzione di un soggetto ad un altro è la rappresentanza; il rappresentante compie atti giuridici in nome del rappresentato. Si possono avere:
- Mandato senza rappresentanza: il mandatario non agisce in nome proprio; è autore del contratto e destinatario degli effetti economici e giuridici, l’interessato effettivo rimane nascosto al terzo contraente. Non ha forma solenne ma forma scritta se l’oggetto del contratto è l’alienazione o l’acquisto di beni immobili o negozi formali.
- Mandato con rappresentanza: mandante appare e diventa parte del contratto, conferendo al mandatario la procura. Non ha una forma particolare, è prevista solo la forma scritta per la procura.
Il negozio è diverso dal mandato, il primo rappresenta il rapporto tra il mandante ed il terzo contraente mentre il secondo è rapporto tra mandante e mandatario.
Il mandato può essere:
- A titolo oneroso o gratuito, ma la legge presuppone il titolo oneroso
- Speciale prevede il compimento di 1 o più atti specificatamente individuati
- Generale cura tutti gli affari del mandante che però non eccedono atti d’ordinaria amministrazione
- Disgiunto quando è conferito contemporaneamente a più mandatari; ciascun mandatario può eseguire l’incarico anche da solo
- Congiuntivo se tutti i mandatari devono agire contemporaneamente
- Collettivo se conferito nell’interesse di più persone
- In rem propriam quando serve a soddisfare l’interesse di un mandatario o di un terzo. Questo tipo di contratto solleva difficoltà costruttive poiché la legge non fornisce né i caratteri né le precisazioni sul contratto dell’interesse, => tesi prevalente in giurisprudenza. Vi è l’esistenza di diritti di credito del mandatario o del terzo nei confronti del mandante, derivanti da un diverso rapporto.
Il mandante può compiere autonomamente gli atti per cui il mandato è stato conferito
La ricostruzione degli effetti comporta problemi, dovuti alle difficoltà d’interpretazione di alcune norme e per le differenze tra mandato con o senza rappresentanza; entrambi producono obbligo per il mandatario di compiere l’attività gestoria, ma gli effetti sono diversi.
- Nel mandato con rappresentanza, gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario si producono direttamente sul mandante, in quanto si agisce in suo nome;
- Nel mandato senza rappresentanza il mandatario agisce in nome proprio, gli effetti giuridici si manifestano nella sfera patrimoniale di costui; i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante. Art. 1705 conta la spendita del nome.
Per crediti o acquisti del mandatario nei confronti del terzo contraente, il mandante può esercitare tali diritti, paralizzando la legittimazione del mandatario ad esigere dal terzo gli adempimenti degli obblighi da costui contratti. È discusso se il mandante diventi titolare del diritto di credito; il terzo contraente non può comunque rivolgersi al mandante per l’adempimento dell’obbligazione a carico del mandatario; così come per l’esperimento delle azioni contrattuali.
Per acquisto di beni mobili, art 1706 c1 – acquisti del mandatario – il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso in buona fede. Azione di rivendica per conferire proprietà al mandante, salvo che il mandatario non l’abbia già illegittimamente alienato; si discute se si ha trasferimento diretto della proprietà o se si ha doppio trasferimento.
Per acquisto beni immobili o mobili registrati, il mandatario è obbligato a trasferirli al mandante; in caso d’inadempimento si osservano le norme relative all’obbligo di contrarre => il mandatario è obbligato a compiere un atto di ritrasferimento in favore del mandante della proprietà del bene da lui acquistato.
Art. 1707 – creditori del mandatario- i creditore del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistato in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o mobili registrati, si a anteriore al pignoramento la trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo. Se il mandatario fallisce, si applica l’art. 79 c3 l. fallimentare, che stabilisce lo scioglimento del mandato ma tiene salvi i diritti ed i rimedi previsti in favore del mandato.
Obbligazioni del mandatario
- Compiere attività gestoria
- Eseguire mandato con diligenza del buon padre di famiglia (responsabilità per colpa e alternazione responsabilità in caso di mandato gratuito
- Eseguire scrupolosamente l’incarico, attenendosi alle istruzioni del ricevente
- Comunicare al mandante circostanze a lui ignote che possono determinarne la revoca o la modifica del mandato
- Discostarsi dalle decisioni, senza ricorrere all’eccesso di mandato se non può avvisare il mandante (l’eventuale eccesso di mandato fa rimanere a carico del mandatario l’atto compiuto, sempre che non sia ratificato dal mandante).
- Obbligo di comunicare, senza ritardo l’avvenuta esecuzione del mandato ai sensi dell’art. 1712
- Presentazione del rendiconto al mandante (resoconto contratti in entrata ed in uscita e documenti d’appoggio)
- Restituzione di quanto dovuto con interessi, ai sensi dell’art. 1714
- Non risponde delle obbligazioni assunte dalle persone con cui ha trattato
Obbligazioni del mandante
Sono oneri di cooperazione e obblighi, anche di natura non corrispettiva
- Somministrazione mezzi necessari per lo svolgimento del mandato e quelli occorrenti per esecuzione delle obbligazioni contratte dal mandatario in proprio nome, (art.1719)
- Rimborso spese anticipate con relativi interessi, art. 1720
- Tenere indenne il mandatario da tutte le perdite subite
- Pagamento del compenso, determinato dal giudice in base a tariffe ed usi, in proporzione all’attività svolta dal mandatario, anche se il contratto non è concluso o se l’affare non ha avuto buon fine.
Il mandatario, nell’esecuzione dell’incarico, può avvalersi d’ausiliari o sostituti ai sensi dell’art. 1228. Il codice prevede, tuttavia, anche la possibilità che il mandatario si faccia sostituire integralmente da un altro soggetto, in questo caso parliamo di sostituzione dell’incarico.
Estinzione del mandato
Scioglimento irretroattivo del rapporto ai sensi degli artt. 1722-30, i quali prevedono cause speciali, per l’estinzione, appartenenti alla disciplina generale dei contratto e l’hp. di fallimento di uno dei due contraenti.
- Per il mandato con rappresentanza: l’estinzione del mandato comporta anche il venir meno del potere di rappresentanza
- Per il mandato senza rappresentanza le varie cause di estinzione trovano limite oltre il quale non possono più operare, cioè la conclusione dell’affare da parte del mandatario.
La revoca
Può essere operata dal mandante in qualsiasi momento a parte i casi di:
- Irrevocabilità assoluta. Occorre quando esiste un patto di irrevocabilità del contratto; la revoca è efficace ma il mandante risponde dei danni verso il mandatario. Si ha anche in caso di revoca del mandato a tempo determinato, prima della scadenza del termine, con indennizzo delle spese e del mancato guadagno del mandatario a tempo determinato, se questa è avvenuta senza congruo preavviso.
- Irrevocabilità relativa: la revoca non ha effetto e il mandato rimane in vita
Il mandato rem propriam non si estingue per revoca, salvo che non diversamente pattuito o ricorra giusta causa, essendo diretto a realizzare non solo l’interesse del mandante ma anche dello del mandatario o di un terzo.
Si discute se, nel mandato con rappresentanza, la revoca possa estendersi anche alla procura oppure se rimanga circoscritta al mandato.
Rinunzia al mandato: il mandatario può rinunciare sempre efficacemente ed in qualsiasi momento, ma se non ricorre giusta causa deve risarcire il danno.
Altri motivi di rinunzia sono: morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario. La regola è derogabile per mandati in rem propriam o se ha ad oggetto atti pertinenti l’esercizio dell’impresa del mandante.
si potrebbe inserire anche il contratto assicurativo in alcuni casi addirittura obbligatorio (inquinamento, rca, rc per appalti ecc) ma anche Incendio/furto, RCT/O, RC Prodotti e RC Patrimoniale degli amministratori.