I contratti dell’imprenditore
Una dispensa sui contratti dell'imprenditore

da | 25 Mag 2005 | Economia aziendale e Diritto commerciale | 1 commento

Il contratto di agenzia

Indice

Contratto con il quale un agente assume, stabilmente e verso retribuzione, l’incarico di promuovere contratti nell’interesse del preponente in una zona determinata (art. 1742).

L’agente è ausiliario autonomo dell’imprenditore, che riveste a sua volta la qualità d’imprenditore e si avvale di un’organizzazione propria. La sua attività consiste nello stimolare l’ordinazione di beni e servizi, attraverso la ricerca di compratori o utenti, prese di contatto con i medesimi e svolgimento delle trattative; altri elementi essenziali del contratto sono: stabilità dell’incarico e della zona d’operatività.

La disciplina dell’attività è regolata dalla l. 204/85, la quale si occupa d’agenti senza rappresentanza (agenti di commercio) e agenti con la rappresentanza (rappresentanti di commercio), ed istituisce un ruolo presso le camere di commercio, cui devono iscriversi coloro che intendono svolgere tale attività; se non iscritti si ha nullità del contratto d’agenzia (discusso se l’agente non può assolutamente ricevere compenso o se può far valere comunque qualche diritto in ragione dell’attività già svolta oppure utilizzando le regole dell’arricchimento senza causa o di ripartizione dell’indebito).

La disciplina del c.c. è stata modificata dal d.lgs.303/91 e dal d.lgs65/95 con i quali ha trovato attuazione la direttiva CEE n.86/653, e successivamente la legge comunitaria 526/99 art. 28. Il contratto è inoltre regolato da molti accordi economici collettivi stipulati da contrapposte associazioni di categoria. Il compito dell’agente è promuovere affari, non concluderli,; se ha la possibilità di concluderli non si ha comunque mandato poiché la rappresentanza ha carattere accessorio e non sottintende il potere di gestione.

Salvo patto contrario, il contratto attribuisce diritto d’esclusiva ad entrambi le parti (art. 1743); se si viola tale diritto si è tenuti al risarcimento danni e si può subire la risoluzione del contratto per inadempimento.

Obbligazioni del preponente: pagare il compenso, comunicare le informazioni strumentali all’esecuzione del contratto; calcolo liquidazione e provvigioni;

Obbligazioni dell’agente: promuovere la conclusione di contratti nella zona assegnata (con la diligenza del buon padre di famiglia); tenere conto delle istruzioni del preponente e fornirgli ogni informazione utile sulle condizioni del mercato e la convenienza delle offerte. Ha limitati potere di rappresentanza sostanziale e processuale.

Diritti dell’agente: diritto al compenso (provvigione determinata in base a tariffe e usi o con accordo delle parti), ma solo per affari andati a buon fine e in proporzione alla parte eseguita. Il preponente non è obbligato all’accettazione dell’affare proposto, salvo casi di rifiuto sistematico e ingiustificato; concluso l’affare, il preponente è obbligato a darvi esecuzione, pena il risarcimento in ogni caso delle provvigioni. L’agente ha diritto alla provvigione anche nel caso in cui il preponente abbia concluso autonomamente l’affare ma nella sua zona di operatività e anche nel caso di conclusione dopo lo scioglimento del contratto, se questo era stato procacciato dall’agente.

I crediti dell’agente si prescrivono in 5 anni, a norma dell’art. 2948 n. 4; per il diritto all’indennità di rapporto è stabilito anche un termine annuale di decadenza a decorrere dallo scioglimento dello stesso (art. 1751 c5 indennità in caso di cessazione del rapporto).

Nel corso del contratto ciascuna delle due parti può recedere dandone preavviso all’altra entro il termine stabilito, la cui durata non può essere inferiore a quella minima, la quale va da 1 mese a 6 mesi ai sensi dell’art. 1750 c3, in funzione della durata del rapporto. È dubbio se il rapporto è a tempo determinato possa terminare prima della scadenza.

L’istituto che ha risentito di più dell’applicazione delle nuove norme è quello dell’indennità di sciolgimetno del rapporto. Secondo l’art. 1751 c1 il preponente corrispondere l’indennità solo al verificarsi di una di queste condizioni:

  • l’agente ha procurato nuovi clienti al preponente o ha sviluppato gli affari con i clienti esistenti
  • che il pagamento di tale indennità sia equo

L’indennità non è dovuta:

  • se il preponente ha risolto il contratto per inadempienza imputabile all’agente che non consente la prosecuzione del rapporto
  • se l’agente recede senza giusta causa o per circostanze relative all’agente per le quali egli non può più esercitare l’attività
  • quando, in base ad un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che derivano dal contratto d’agenzia (art. 1751 c2).

La funzione dell’indennità è quella d’indennizzare l’agente per l’aumento dell’avviamento commerciale e ristornarlo dalla perdita delle provvigioni.

L’indennità di scioglimento, in base alla contrattazione collettiva, viene corrisposta ad un apposito ente pubblico (l’ENASARCO) che eroga anche prestazioni previdenziali agli agenti, in base ai contributi allo stesso versati annualmente dal preponente.

1 commento

  1. Andrea

    si potrebbe inserire anche il contratto assicurativo in alcuni casi addirittura obbligatorio (inquinamento, rca, rc per appalti ecc) ma anche Incendio/furto, RCT/O, RC Prodotti e RC Patrimoniale degli amministratori.

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