I titoli di credito
Una dispensa sui titoli di credito

da | 21 Apr 2005 | Economia aziendale e Diritto commerciale | 1 commento

Introduzione

La nozione di titoli di credito comprende una serie di documenti, quali ad esempio la cambiale, l’assegno, e, tra i cosiddetti “valori mobiliari”, le azioni e le obbligazioni.

Il titolo di credito è lo strumento volto a favorire la circolarizzazione dei diritti di credito, tutelando l’acquirente contro i rischi tipici dell’ordinaria cessione del credito di cui agli artt. 1262 e ss., derivanti tutti sostanzialmente dal fatto che l’acquirente non può acquisire posizione diversa da quella del suo dante causa (con la conseguenza che, per es., sono opponibili al cessionario le eccezioni del cedente).

La circolazione dei titoli di crediti elimina questi inconvenienti, in virtù dell’estensione a tale fattispecie della disciplina tipica della circolazione dei beni mobili: è garantita all’acquirente in buona fede l’acquisto della titolarità del bene pur in difetto della stessa.

Ciò è dovuto alla creazione del credito cartolare, che avviene con l’emissione e la circolazione del titolo di credito: dichiarazione unilaterale con la quale l’obbligato trasfonde i termini essenziali della sua obbligazione nel documento (titolo di credito), impegnandosi con esso ad eseguire la prestazione stabilita a favore del possessore del titolo.

 

Per effetto della suddetta incorporazione il credito cartolare acquista le seguenti caratteristiche:

  • Letteralità: le risultanze del documento fissano i limiti della pretesa azionabile dal portatore e le eccezioni opponibili sono quindi solo quelle fondate sul contesto letterale.La letteralità può essere:
    • diretta, quando il documento contiene tutti gli elementi utili ad individuare il contenuto della pretesa
    • indiretta, quando il documento rimanda, implicitamente o esplicitamente, ad altri documenti
  • Autonomia: indipendenza della posizione di ciascun portatore del titolo da quella del portatore precedente, sia per la titolarità del diritto che per il contenuto di essoL’autonomia implica come conseguenza l’inopponibilità al possessore delle eccezioni fondate sui rapporti tra debitore e iniziale creditore (o portatore iniziale del titolo)

Alla disciplina generale di tali titoli (fissata in linea di massima dal Codice Civile) si affianca una disciplina speciale (sostanzialmente coincidente con la legge Cambiaria e le altre norme disciplinanti particolari categorie di titoli di credito). La disciplina generale stabilisce anche un perimetro minimale all’autonomia privata indirizzata alla formazione di nuove figure di titoli di credito (c.d. titoli atipici).

Nel nostro ordinamento prevale infatti il principio di libertà nella creazione di titoli di credito.

1 commento

  1. Bevilacqua Filomena

    RAPPORTO FONDAMENTALE.

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