I titoli di credito
Una dispensa sui titoli di credito

da | 21 Apr 2005 | Economia aziendale e Diritto commerciale | 1 commento

Rapporto cartolare e rapporto fondamentale

Al primo prenditore fanno capo due rapporti obbligatori:

  • fondamentale, cioè la relazione tipica che si instaura fra debitore e creditore (per es. in conseguenza di una transazione commerciale)
  • cartolare, che nasce dal rilascio del titolo ed è diversa dalla prima, perché la fonte è la sottoscrizione del documento, perché i diritti sono limitati a quanto contenuto del titolo (c.d. “letteralità”) e perché il creditore è individuato direttamente nel titolo

Al possessore successivo (giratario) del titolo fa capo evidentemente solo il secondo rapporto (cartolare), in quanto il trasferimento del medesimo non comporta anche il trasferimento del credito fondamentale (astrattezza del titolo di credito nei confronti dei terzi possessori).

In realtà esistono pure titoli di credito la cui letteralità fa riferimento al rapporto fondamentale: questi titoli di credito si chiamano causali e si differenziano quindi dati titoli astratti (costituenti la generalità dei titoli emessi) che hanno invece una vita propria ed autosufficiente.

 

Da quanto detto emerge che il possessore del documento ha la legittimazione attiva (art. 1992), ovvero il diritto alla prestazione nel titolo indicata (generalmente il pagamento di una somma di denaro) dietro presentazione dello stesso, il quale pertanto, una volta in mano al debitore, vale come quietanza.

Il possessore del titolo deve essere però legittimato nelle forme previste dalla legge, che sono diverse a seconda se il titolo di credito sia al portatore, all’ordine o nominativo.

Alla legittimazione attiva si contrappone la legittimazione passiva, per effetto della quale il debitore cartolare, a meno che non via sia dolo o colpa grave, è liberato se paga nelle mani del legittimo portatore del titolo, prescindendo quindi dall’indagine su chi sia il titolare del diritto di credito riferito al rapporto fondamentale.

La legittimazione facilita pertanto l’esercizio del diritto cartolare: il possesso legittimo del titolo è condizione necessaria e sufficiente per esercitare il diritto cartolare alla prestazione.

Diversi dai titoli di credito sono i documenti di legittimazione. Questi individuano semplicemente l’avente diritto ad una prestazione (come ad es. i biglietti d’ingresso ad una manifestazione), ma non hanno  la caratteristica dell’incorporazione del diritto di credito, propria, come abbiamo visto, dei titoli di credito, con tutti gli effetti che ne conseguono. La funzione dei documenti di legittimazione è di conseguenza solo quella di agevolare il riconoscimento del contraente.

Al momento dell’esercizio del diritto cartolare il debitore può opporre al possessore del titolo solo le eccezioni a questo personali, nonché quelle reali (cioè fondate sul titolo) tassativamente elencate all’art. 1993, le quali, in quanto tali, sono opponibili a qualunque portatore del titolo:

  • di forma
  • fondate sul contesto letterale del titolo
  • di falsità di firma
  • di difetto di capacità o di rappresentanza
  • di mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione

1 commento

  1. Bevilacqua Filomena

    RAPPORTO FONDAMENTALE.

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