Formazione dei titoli di credito
Indice
L’art. 1993 detta i requisiti necessari per la valida formazione del titolo, e sono:
- il fatto che la sottoscrizione sia riferibile al soggetto che firma, altrimenti c’è la nullità dell’obbligazione cartolare
- la capacità legale del sottoscrittore al momento dell’emissione, in assenza della quale si ha l’annullabilità, salvo convalida risultante dal testo del documento
- l’esistenza di un potere di rappresentanza al momento dell’emissione nel caso di sottoscrizione in nome altrui, la cui mancanza dà luogo all’inefficacia dell’obbligazione, sanabile con la ratifica
- il facile accertamento del contesto originario del documento contenuto nell’obbligazione cartolare, la cui mancanza determina l’inesistenza di quest’ultima
- la possibilità, determinatezza o determinabilità e liceità della prestazione, la cui mancanza dà luogo alla nullità
- l’uso di espressioni o indicazioni determinate nel caso di titoli formali, la cui omissione comporta la nullità
In base alla circolazione dei titoli di credito possiamo avere tre tipi di titolo di credito:
- titoli al portatore
- titoli all’ordine
- titoli nominativi
Titoli al portatore
La legittimazione si ha con la semplice detenzione (possesso) del titolo di credito. Per il trasferimento della titolarità e sufficiente la consegna pura e semplice. Sono titoli di credito al portatore per es. alcuni titoli emessi in serie, come le obbligazioni delle società di capitali.
Anche gli assegni girati in bianco (senza l’indicazione del giratario o nuovo prenditore) circolano al portatore anche se nascono all’ordine.
Titoli all’ordine
Sono titoli all’ordine la cambiale e l’assegno.
Il titolo all’ordine è quel titolo che arreca, all’atto dell’emissione l’intestazione ad una persona determinata (beneficiario), costituendo una forma di legittimazione nominale.
L’indicazione nominativa del destinatario della prestazione può variare durante il tempo, questo attraverso il meccanismo della girata, con il quale si possono trasferire tutti i diritti inerenti al titolo. La girata (che di fatto è la firma del creditore-girante sul retro del titolo) deve riguardare l’intero importo ed è incondizionata.
Salva diversa pattuizione la girata non comporta nessun tipo di responsabilità cartolare del giratario per eventuale mancato pagamento. Ma se questi gira ulteriormente il titolo diventa responsabile come girante.
La girata può essere fatta: in pieno, quando contiene il nome del giratario, o in bianco quando invece viene apposta solamente la firma del girante senza alcuna indicazione circa il beneficiario. In tal caso il titolo circola al portatore e quindi il beneficiario può semplicemente consegnarlo per trasferirlo (ma nulla gli vieta di riempire di nuovo la girata con indicazioni nominative circa il nuovo prenditore).
Accanto alla girata in pieno ed in bianco vi sono due forme di girate speciali:
- girata per l’incasso o per procura, che attribuisce al giratario la sola legittimazione ad incassare il titolo in nome e per conto del portatore.
- girata a titolo di pegno, che attribuisce la legittimazione ad incassare il titolo in via primaria ed in autonomia rispetto ai rapporti tra debitore e girante.
Titoli nominativi
Sono titoli con indicazione del prenditore, aventi l’intestazione sia sul titolo, sia sul registro dell’ente che li ha emessi (per es. SpA).
Un esempio sono le azioni ordinarie di società, che in Italia possono essere solo nominative.
La titolarità e la legittimazione si possono conseguire in tre modi:
- mediante l’annotazione sul registro e sul titolo, da parte dell’emittente, del nome dell’acquirente del titolo
- mediante il rilascio, da parte dell’emittente, di un nuovo titolo intestato all’acquirente e la successiva annotazione nel registro
- mediante il trasferimento del titolo con girata autenticata e la successiva richiesta, da parte del giratario, di annotazione del trasferimento sul registro dell’emittente
RAPPORTO FONDAMENTALE.