I titoli di credito
Una dispensa sui titoli di credito

da | 21 Apr 2005 | Economia aziendale e Diritto commerciale | 1 commento

Il deterioramento dei titoli di credito

Dal principio di letteralità consegue il problema della tutela del portatore nel caso in cui, per varie cause, il titolo si deteriori. In tale caso l’art. 1005 c.c, stabilisce che il possessore ha diritto di ottenere dall’emittente un titolo equivalente al primo.

Affinché si possa applicare la disciplina di tutela del portatore in caso di deterioramento del titolo di credito è però importante che esso consenta ancora l’individuazione dell’impegno cartolare.

Il processo è diverso a seconda che i titoli siano al portatore oppure all’ordine o nominativi.

Titoli al portatore

In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione involontaria, il legislatore media il conflitto tra diversi interessi:

  • del portatore, a non vedersi pregiudicata la possibilità di riscuotere la prestazione
  • del terzo in buona fede, a riscuotere la somma indicata nel titolo nel caso esso gli sia pervenuto in virtù di una serie regolare di trasferimenti
  • del debitore, a non vedersi costretto ad un doppio pagamento

La comprovata distruzione del titolo al portatoreè disciplinata dall’art. 2007, che consente all’ex possessore di ottenere a sue spese dal debitore, dietro dimostrazione del precedente possesso, un duplicato del titolo equivalente.

Laddove però il titolo presunto distrutto risulti invece in circolazione prevarrà il diritto acquisito sullo stesso dal terzo in buona fede.

Titoli all’ordine e nominativi

Per i titoli a legittimazione nominale i problemi relativi a smarrimento o sottrazione del titolo sono risolti mediante il ricorso ad una procedura detta d’ammortamento, la quale è prevista per smarrimento, sottrazione e distruzione, senza differenza fra certa o presunta. Tale procedura è dettata dettagliatamente per i titoli all’ordine ed è richiamata per quelli nominativi.

La procedura d’ammortamento, che presuppone la circolazione del titolo, si svolge in due fasi:

  1. essenziale, nella quale non vi è contraddittorio e serve a ridare al possessore, attraverso un provvedimento giudiziale che toglie valore al titolo in circolazione, la possibilità di riscuotere il credito cartolare. A seguito dell’accertamento il presidente del tribunale emana un decreto detto d’ammortamento, il quale toglie valore al titolo in circolazione e autorizza il pagamento se, entro 30 gg. dalla data di sua pubblicazione in G.U., non viene fatta opposizione da parte del terzo detentore. Questa fase si apre con due atti provenienti dal possessore:
    • la comunicazione al debitore
    • il ricorso all’autorità giudiziaria, indirizzata al presidente del tribunale del luogo dove il titolo è pagabile, contenente i dati essenziali del titolo o quelli necessari ad identificarlo se in bianco
  2. eventuale, che ha come oppositore il terzo detentore, il quale si oppone al provvedimento giudiziario depositando il titolo in cancelleria.Se il presidente del tribunale respinge l’opposizione il titolo torna di proprietà del possessore, altrimenti rimane nelle mani del terzo detentore (che lo può riscuotere).

    Se invece il termine di 30 gg. decorre normalmente il decreto d’ammortamento diviene definitivo, costituendo titolo sostitutivo della perduta legittimazione cartolare, sulla base del quale l’ammortante può ricevere il pagamento del titolo scaduto, oppure esigerne un duplicato

Gestione accentrata dei titoli di massa e dematerializzazione dei titoli di credito

Per far fronte agli inconvenienti tipici della circolazione dei titoli di massa, è nata l’esigenza di sostituire ai tradizionali metodi di trasferimento dei titoli un altro tipo di operazione, con la quale i titoli si trasferiscono mediante semplici scritture contabili. Nasce così l’esigenza di accentrare tutta la documentazione relativa ai titoli nelle mani di un unico soggetto in grado di amministrarli e di operare anche i relativi trasferimenti, non più materiali ma contabili (registrazioni in accredito ed in addebito).

Il legislatore è pertanto intervenuto, prima con la Legge 16/6/86 n.289, che ha attribuito alla Monte titoli S.p.A. l’esclusività della gestione centralizzata dei titoli di massa, poi con l’emanazione del T.U.F. (Testo Unico della Finanza: d.lgs. 21/2/1998 n. 58).

Gli strumenti finanziari ammessi al sistema della gestione accentrata sono:

  1. le azioni e gli altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali
  2. le obbligazioni e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali
  3. i titoli normalmente negoziabili sul mercato monetario
  4. ogni altro titolo normalmente negoziabile con cui si possono acquisire gli strumenti indicati ai precedenti punti ed i titoli di Stato.

Con questo sistema i soggetti abilitati ad entrare nel sistema di gestione accentrata dei titoli hanno la facoltà di sub-depositare i titoli loro affidati presso il gestore accentrato, previo consenso scritto del cliente. Ciò significa che, se pur il gestore accentrato non ne acquisisce la proprietà, il cliente possessore dei titoli potrebbe ricevere da questi, alla fine dell’investimento, non gli stessi titoli ma altrettanti della stessa specie e qualità.

Da un punto di vista pratico avviene quindi che presso la società di gestione accentrata sono accesi tanti conti quanti sono i depositanti, ed a loro intestati, nei quali sono totalizzati titoli della stessa specie. Essi vengono trasferiti attraverso apposito ordine del cliente, in conseguenza del quale il gestore accentrato provvede ad eseguire la scritturazione in addebito, sul conto del cedente i titoli, e quella in accredito sul conto deposito dell’acquirente.

La gestione accentrata dei titoli di massa comporta anche la dematerializzazione degli stessi, che non sono più emessi in forma cartacea essendo di fatto rappresentati da un’informazione elettronica e da un certificato di possesso, nel quale risulta l’intestazione presso la Monte Titoli SpA, ente depositario dei valori mobiliari.

1 commento

  1. Bevilacqua Filomena

    RAPPORTO FONDAMENTALE.

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