I titoli di credito
Una dispensa sui titoli di credito

da | 21 Apr 2005 | Economia aziendale e Diritto commerciale | 1 commento

Titoli cambiari

I titoli cambiari sono una categoria dei titoli di credito, ampiamente diffusi nella pratica.

La loro disciplina è contenuta nel d.lgs. 14/12/1933 n.1669 “modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario” e nel d.lgs. 21/12/1933 n. 1736 “disposizioni sull’assegno bancario, circolare e su alcuni titoli speciali d’emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia”.

A tale disciplina del 1933, ancora vigente, si associa quella contenuta nel codice civile (art. 2001 e segg.)

I titoli cambiari si presentano come promessa del sottoscrittore, o ordine impartito del creditore (traente) verso il debitore (trattario), di pagare incondizionatamente una somma in denaro al legittimo titolare del diritto.

La cambiale tratta ed il pagherò cambiario adempiono la funzione creditizia (differimento del pagamento di una certa somma: ovvero c’è una scadenza), mentre l’assegno bancario ed il circolare adempiono alla funzione di pagamento (sono cioè strumenti del mercato monetario).

 

Gli obbligati cambiari si dividono in due categorie:

  • diretti, ovvero coloro ai quali ci si deve rivolgere per il pagamento (nella cambiale tratta è il trattario accettante ed i suoi avallanti, mentre nel pagherò è l’emittente ed i suoi avallanti)
  • di regresso, ovvero coloro ai quali ci si può rivolgere per il pagamento solo dopo aver chiesto il pagamento all’obbligato in via principale o, nella cambiale tratta, dopo il rifiuto dell’accettazione da parte del trattario (sono obbligati in via di regresso nella cambiale tratta il traente, i giranti e gli avallanti, mentre nel pagherò lo sono i giranti e gli avallanti)

Nei confronti del portatore gli obbligati si presentano tutti sullo stesso piano (il portatore può agire su ognuno di essi indifferentemente), ma per gli altri vale la regola che ogni sottoscrizione cambiaria ha un grado diverso, connesso alla natura della singola dichiarazione cartolare, e pertanto solo l’adempimento dell’emittente di primo grado comporta l’estinzione di tutte le obbligazioni del titolo: l’adempimento da parte di un altro obbligato lascia la possibilità d’agire cartolarmente contro gli altri obbligati di grado anteriore.

I requisiti dei titoli cambiari

Ci sono due tipi di requisiti:

  • formali, cioè quelli  che devono risultare dal contesto del documento affinché questo possa considerarsi un titolo cambiario valido.
  • materiali, cioè  quelle condizioni che devono ricorrere perché sia valida l’obbligazione assunta nel documento (la capacità d’agire, il potere di rappresentanza, ecc…)

Il protesto è la constatazione formalizzata  del mancato pagamento del titolo, effettuata mediante un atto redatto dal pubblico ufficiale (notaio o segretario comunale). La sua mancanza determina l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso.

La finalità è infatti quella di garantire gli obbligati di regresso circa la tempestività della presentazione e l’effettivo mancato pagamento del titolo.

Se la cambiale contiene la clausola “senza spese”, essa non è protestabile.

L’azione causale

E’ l’azione derivante dal rapporto fondamentale e presenta particolari caratteri legati alla potenziale presenza di una pluralità di obbligati.

Chi vuole esercitare l’azione causale deve adempiere a tutte le formalità necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso che gli competono, nonché quelle per l’azione diretta. Il portatore deve far risultare il protesto del titolo.

L’azione di indebito arricchimento

È la possibilità riconosciuta al portatore del titolo – quando egli ha perso, per prescrizione o decadenza, l’azione cartolare nei confronti di tutti gli obbligati cambiari – di agire verso uno dei firmatari per la somma di cui questi si siano ingiustamente arricchiti.

Normalmente l’arricchimento è ravvisabile sia in capo al primo sottoscrittore del titolo, sia in capo al trattario accettante.

1 commento

  1. Bevilacqua Filomena

    RAPPORTO FONDAMENTALE.

    Rispondi

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share This