I titoli di credito
Una dispensa sui titoli di credito

da | 21 Apr 2005 | Economia aziendale e Diritto commerciale | 1 commento

La cambiale

Il termine cambiale inquadra due fattispecie distinte:

  • cambiale tratta – ordine incondizionato, rivolto al traente verso il trattario, di pagare una somma di denaro al portatore del titolo
  • pagherò cambiario – promessa incondizionata, rivolta dall’emittente al portatore, di pagare una somma determinata.

I requisiti formali che una cambiale deve possedere sono elencati negli artt. 1 (cambiale tratta) e 100 (pagherò) delle leggi speciali. Essi sono:

  1. la denominazione del titolo (cambiale tratta o vaglia/pagherò)
  2. l’ordineo promessa di pagareuna somma determinatala mancanza di questi due elementi comporta la nullità del titolo
  3. la scadenza del titolo, che può essere:
    • a vista
    • a certo tempo vista
    • a data certa (sicuramente la più diffusa)
    • a certo tempo data
  4. il luogo di pagamento, che può essere anche fatta presso un terzo non debitore ed in questo caso si parla di domiciliazione (per es. presso la banca che ne curerà l’incasso)
  5. l’indicazione nominativa del primo prenditore, essendo la cambiale un titolo all’ordine necessita di tale requisito ed il beneficiario può essere anche lo stesso traente (tratta all’ordine proprio o intestata a “me medesimo”)
  6. la data di emissione, requisito necessario ad es. per valutare la capacità d’agire del sottoscrittore
  7. il luogo d’emissione, in mancanza del quale esso coincide con il luogo indicato accanto al nome del traente o dell’emittente
  8. la sottoscrizione del traente o emittente

La mancanza di uno di tali requisiti presuppone solo l’invalidità del titolo come cambialee quindi essi possono essere inseriti anche durante la circolazione del titolo, dando luogo al fenomeno della cambiale in bianco (al momento dell’emissione), la cui decadenza della possibilità di riempirla è di 3 anni dall’emissione

 

La cambiale di favore

L’apposizione della firma cambiaria avviene da parte di un soggetto favorente, in base ad un accordo con l’immediato prenditore, allo scopo di facilitargli la spendita del titolo (ad es. nello sconto bancario), ma con l’intesa che il pagamento avvenga da parte del prenditore stesso.

Accettazione

Per l’accettazione (che altro non è se non la firma del trattario sulla cambiale con cui si impegna al pagamento) occorre presentare il titolo al trattario per la firma. Normalmente tale presentazione è facoltativa, soprattutto se il portatore è fiducioso nel buon fine del pagamento da parte del trattario (ma in caso di scadenza a certo tempo vista la presentazione è comunque necessaria).

E’ importante specificare che nella cambiale tratta, prima della sua accettazione il trattario non è assolutamente obbligato nei confronti del portatore, a meno che non abbia assunto un preventivo impegno in tal senso: ecco perché circolano anche cambiali tratte non accettate.

Pagamento cambiario

La cambiale deve essere pagata entro i due giorni feriali successivi alla scadenza.

L’azione di regresso per mancato pagamento è consentita, oltre che per l’infruttuosa presentazione del titolo, anche anticipatamente, quando si verifichi la sottoposizione del trattario o dell’emittente ad una procedura concorsuale, la quale implica necessariamente la constatazione dello stato d’insolvenza del creditore.

Prescrizione

  • l’azione del portatore contro gli obbligati in via diretta si prescrive in 3 anni dalla scadenza
  • l’azione di regresso dell’ultimo portatore si prescrive in un anno dalla data del protesto o della scadenza se c’è la clausola senza spese.
  • l’azione di ulteriore regresso si prescrive in 6 mesi dal giorno in cui l’obbligato di regresso ha pagato la cambiale o è stata promossa azione nei suoi confronti

1 commento

  1. Bevilacqua Filomena

    RAPPORTO FONDAMENTALE.

    Rispondi

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