Introduzione
Indice
Non c’è nel Codice Civile (CC) la definizione di impresa, ma essa è facilmente desumibile da quella di imprenditore. Art. 2082: “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi“. L’impresa è dunque l’attività economica esercitata dall’imprenditore.
Dalla definizione civilistica si ricavano tutti i caratteri essenziali dell’impresa:
• l’esercizio dell’impresa deve avere carattere professionale, non dà luogo ad impresa un esercizio non abituale o peggio occasionale dell’attività;
• l’attività deve essere economica cioè finalizzata al lucro, le attività c.d. no profit non sono imprese (sindacati, partiti politici, enti benefici,…);
• l‘organizzazione è anch’essa un elemento essenziale, perchè ci deve essere un minimo di organizzazione del lavoro, del capitale, delle risorse, ecc… E’ la mancanza di questa caratteristica che porta in dottrina a non riconoscere la qualifica di impresa ai professionisti che svolgono un lavoro intellettuale (avvocati, dottori commercialisti, medici,…);
• lo scopo è quello della produzione (impresa industriale) e/o dello scambio (impresa commerciale) di beni (materiali) e/o servizi (beni immateriali), sempre finalizzati alla realizzazione di un profitto.
Diversa dall’impresa è l’azienda che giuridicamente è (art. 2555) il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (vedi lezione 6 che sarà pubblicata successivamente).
Se dunque da un punto di vista economico c’è identità tra impresa e azienda, dal punto di vista del diritto i due aspetti di attività (impresa) e complesso di beni o patrimonio (azienda) sono ben contraddistinti ed autonomi, pur costituendo di fatto la stessa entità economica.
L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori (art. 2086). Egli, in quanto tale, ha un potere di iniziativa (cioè il potere di determinare l’organizzazione e l’indirizzo della sua impresa), cui corrisponde l’assunzione del rischio imprenditoriale (cioè il rischio di perdere il capitale investito qualora l’attività andasse male). Norme particolari disciplinano:
• Capacità, responsabilità d’impresa ed acquisto della qualifica d’imprenditore
Capacità dell’imprenditore
In linea generale la capacità dell’esercizio d’impresa spetta a chi ha la capacità di agire.
Però è previsto per gli incapaci la possibilità di continuare l’esercizio di un’impresa già esistente (per esempio ereditata), su espressa autorizzazione del tribunale. Non hanno invece la possibilità di iniziare una nuova impresa. Gli incapaci sopra citati sono i seguenti:
• Minore non emancipato, può esercitare impresa attraverso il legale rappresentante (genitore)
• Interdetto, attraverso il legale rappresentante (tutore)
• Inabilitato, può esercitare da solo l’impresa relativamente agli atti di ordinaria amministrazione, per quelli straordinari deve farsi assistere dal curatore
Questi visti sopra sono gli incapaci assoluti.
Esiste poi una figura di incapace relativo che è il minore emancipato (cioè colui che ha 16 anni ed ha contratto matrimonio), il quale può essere autorizzato dal tribunale non solo alla continuazione di un’impresa, ma anche ad iniziarne una ex novo senza l’assistenza del curatore.
Responsabilità dell’imprenditore
L’art. 2088 CC prevede la responsabilità dell’imprenditore verso lo Stato per l’indirizzo della produzione e degli scambi. E’ questa una forma di responsabilità sicuramente troppo generica per avere un qualche riflesso pratico. Molto più importante è quindi la responsabilità dell’imprenditore-produttore per danno da prodotti difettosi prevista dalla direttiva CEE n. 85/374, recepita dal DPR n. 224/1988.
Il produttore risponde dei danni personali e materiali derivanti dal difetto del prodotto da lui fabbricato e immesso in circolazione. Si tratta di una responsabilità oggettiva, in quanto il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.
Momento d’acquisto della qualifica di imprenditore
Quando si acquista la qualità di imprenditore, cioè quando effettivamente inizia l’esercizio dell’attività economica che dà luogo all’impresa?
Dobbiamo distinguere tra imprese individuali e società. Per queste ultime, essendo addirittura persone giuridiche nel caso di società di capitali, il momento d’acquisto della suddetta qualifica viene a coincidere con il momento della costituzione, quindi con l’iscrizione nel Registro imprese (v. lezione 1). Esse, Infatti, vengono costituite proprio per l’esercizio dell’attività economica, per cui è possibile far coincidere i 2 momenti di costituzione (iscrizione) e di acquisto della qualità di imprenditore.
Diverso è il caso dell’imprenditore individuale persona fisica, perché per lui è più difficile determinare il momento effettivo in cui inizia l’attività. Infatti, non tutti gli atti da lui compiuti fanno nascere l’impresa, occorre che da questi atti sia inequivocabilmente desumibile la volontà del soggetto privato di organizzare una forma di impresa, attraverso l’acquisizione di attività lavorative e beni strumentali finalizzata al procacciamento d’affari. Inoltre, questi atti non devono essere sporadici e singoli, ma devono costituire una serie di atti sistematici tra di loro.
• Esistono diversi tipi di impresa:
A seconda del numero di soggetti che le esercitano abbiamo l’importante distinzione in:
• Imprese individuali o ditte: sono le imprese in cui il titolare è unico ed è una persona fisica. Esse sono in genere di modeste dimensioni;
• Imprese collettive o società: sono quelle in cui l’esercizio d’impresa è collettivo ad opera di due o più soci. Possono essere persone giuridiche nel caso di società di capitali (vedi lezioni 7 e ss.).
A seconda della natura dell’attività esercitata si distinguono:
• Imprese agricole: sono quelle che hanno per oggetto la coltivazione diretta del fondo, la silvicoltura, l’allevamento del bestiame agricolo e le attività ad esse connesse;
• Imprese commerciali: sono quelle indicate all’art. 2195 (vedi lezione 1).
A seconda delle dimensioni abbiamo:
• Imprese grandi e medie: sono imprese soggette alla tipica disciplina dell’impresa;
• Imprese piccole: sono imprese cui si applica la particola disciplina di favore del piccolo imprenditore (vedi lezione 1).
A seconda della natura dei soggetti imprenditori possiamo avere:
• Imprese private: sono quelle in cui l’imprenditore è un privato o un gruppo di privati (soci) o una persona giuridica privata;
• Imprese pubbliche: sono quelle in cui l’imprenditore è un ente pubblico, in questo caso lo scopo può non essere il profitto, ma il soddisfacimento di un interesse pubblico.
Un discorso a parte merita l’impresa familiare definita dal CC come quella in cui collaborano i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Sono delle imprese individuali (non società) dove a fine anno l’imprenditore-capofamiglia riconosce ai familiari che lo hanno aiutato nella gestione una partecipazione agli utili.
Oltre alla partecipazione agli utili, i familiari-collaboratori che partecipano nell’impresa familiare hanno diritto:
• Alla partecipazione alle decisioni;
• Alla liquidazione in caso di cessazione della collaborazione;
• Al mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famigli;
• Alla partecipazione agli incrementi dell’azienda in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
• Tra le imprese più importanti ci sono le imprese commerciali elencate e definite dal fondamentale art. 2195:
L’art. 2195 del CC è fondamentale per inquadrare le imprese commerciali.
Le imprese commerciali definite nel suddetto articolo sono quelle che esercitano un’attività:
• Industriale, diretta alla produzione di beni o di servizi;
• Intermediaria, nella circolazione dei beni (-impresa commerciale- propriamente detta);
• Di trasporto, per terra, acqua e aria;
• Bancaria o assicurativa;
• Ausiliaria alle precedenti.
La funzione di questa elencazione dell’articolo 2195 è molteplice.
Innanzitutto serve a distinguere bene la disciplina dell’impresa commerciale da quella dell’impresa agricola. Quest’ultima impresa non è infatti soggetta a tutte le norme che vedremo nelle prime lezioni del corso. Ad essa il legislatore ha dedicato una normativa particolare che si risolve in poche disposizioni e molti rimandi alle leggi speciali. Molta parte della dottrina mette addirittura in dubbio che, così stando le cose, si possa parlare di impresa agricola, non avendo tale attività le caratteristiche elencate all’art. 2082 che definiscono l’impresa commerciale.
Altra importante funzione dell’art. 2195 è sicuramente quella di definire l’ambito di applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale che stiamo studiando, cioè di tutto quel complesso di norme che regola obbligatoriamente le imprese commerciali, come l’iscrizione nel Registro imprese, la tenuta della contabilità, ecc…
Infine, l’art. 2195 serve per distinguere le imprese commerciali in varie categorie in modo da poter creare degli statuti particolari ad hoc atti a regolamentare la singola categoria .
Si pensi all’impresa bancaria che ha tutta una serie di norme specifiche che la disciplinano (riguardo il bilancio, il controllo da parte della Banca d’Italia, ecc.), in quanto la sua attività è considerata giustamente di particolare rilievo per la collettività. Lo stesso dicasi per le imprese assicurative, soggette a norme che alle altre imprese commerciali non possono applicarsi.
• L’imprenditore commerciale è obbligato all’iscrizione nel Registro Imprese
1) Iniziamo con il descrivere che cos’è il Registro Imprese:
Esiste in Italia un registro pubblico, al quale chiunque può accedere, che raccoglie le informazioni principali relative alle imprese operanti sul territorio. Esso si chiama Registro delle imprese ed è tenuto da un apposito Ufficio (appunto del registro imprese), sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale, presso le camere di commercio.
La pubblicità del Registro imprese fa si che l’ignoranza sui fatti iscritti (per legge) in esso, non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta. Viceversa, i fatti per i quali c’è l’obbligo di iscrizione che non sono stati invece iscritti non possono essere opposti ai terzi da chi aveva l’obbligo dell’iscrizione, tranne il caso in cui quest’ultimo riesca a provare che i terzi ne erano comunque a conoscenza.
L’iscrizione avviene su domanda (sottoscritta) dell’interessato. Qualora questi non la richieda, essendo obbligatoria per legge, sarà invitato dall’ufficio a richiederla entro un congruo termine. Se questo scade senza che sia pervenuta la richiesta, l’iscrizione è ordinata con decreto dal giudice del registro. La mancata richiesta d’iscrizione è punita con un’ammenda.
2) Quali sono i soggetti obbligati alle iscrizioni nel Registro imprese
• Le imprese commerciali così come definite dall’art. 2195 (v. lezione 1)
• Le società commerciali
• Le società cooperative, anche se non hanno un’attività commerciale
• Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale
• L’imprenditore commerciale è obbligato alla tenuta delle scritture contabili
Le imprese commerciali devono quindi tenere:
• Il Libro giornale
• Il Libro degli inventari
• Tutte le altre scritture contabili necessarie a seconda della natura e dimensione dell’impresa (per es. la dottrina commercialistica sostiene che è sicuramente obbligatorio per tutte le imprese il Libro mastro)
Devono inoltre conservare le lettere e fatture ricevute e copia delle lettere e fatture inviate. Questo obbligo di conservazione, che vale anche per il libri contabili sopra elencati, è esteso ai 10 anni a far data, per i libri, dall’ultima registrazione. Attualmente, si può adempiere a quest’obbligo di conservazione anche con supporti informatici.
Il libro giornale e quello degli inventari devono essere portati, prima dell’uso, al Registro imprese o ad un notaio affinché vengano numerati in ogni pagina. La numerazione degli altri libri eventualmente tenuti è facoltativa.
Il Libro giornale contiene, con il metodo della partita doppia, la registrazione quotidiana delle operazioni compiute dall’impresa.
Il Libro degli inventari, redatto all’inizio dell’attività e poi ogni anno a fine esercizio, contiene la valutazione del patrimonio dell’impresa e la valutazione del patrimonio dell’imprenditore estraneo all’impresa. Questo inventario si chiude con il Bilancio (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa) dell’anno passato e deve essere firmato dall’imprenditore entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
• Fa eccezione il piccolo imprenditore
Il CC definisce all’art. 2083 piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Non sono mai considerati piccoli imprenditori le società commerciali.
Anche ai piccoli imprenditori si applica lo statuto dell’imprenditore che stiamo studiando, cioè il complesso di norme che disciplinano l’impresa commerciale, ma con alcune grosse agevolazioni:
• Non sono tenuti all’iscrizione nel Registro imprese (vedi però il D.P.R. n. 581/1995, che all’art. 7 impone, in deroga alle disposizioni del codice civile, l’iscrizione, sia pure in una sezione speciale del Registro stesso, anche al piccolo imprenditore);
• Non devono tenere le scritture contabili previste per l’imprenditore;
• Non possono essere sottoposti al fallimento.
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