Impresa: sede e segni distintivi
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Così come la persona ha una sua residenza che dal punto di vista sociale e giuridico costituisce il punto di riferimento della persona stessa (per la corrispondenza e per tutti gli atti che vanno fatti nell’area di competenza), così l’impresa deve avere una sede.
La sede è il luogo dove l’impresa ha la direzione amministrativa (diverso è il concetto di sede legale che serve esclusivamente ai fini tributari), cioè il luogo che costituisce il centro d’interessi per i suoi affari e che, in caso d’impresa esercitata in forma collettiva (società), viene a coincidere con la sede sociale.
La sede dell’impresa ha rilevanza per tutte le comunicazioni che sono indirizzate all’impresa in quanto tale e per tutti quegli atti della pubblica amministrazione che sono riferibili all’organo o ente decentrato nella zona di competenza in cui ha sede l’impresa. Anche la scelta dell’ufficio del Registro imprese, cui la sede va obbligatoriamente comunicata, è determinata dalla circoscrizione dove la sede stessa è posta.
L’impresa può avere delle sedi secondarie (cui sono preposti gli institori – vedi lezione 3), quando la sua dimensione lo richiede.
In questo caso anche le sedi secondarie vanno comunicate al Registro imprese, sia all’ufficio del Registro di competenza della sede principale, sia agli uffici di competenza nelle aree in cui sono aperte le sedi secondarie.
Oltre la sede, l’impresa può avere questi altri elementi distintivi:
La Ditta
La ditta è l’unico segno distintivo obbligatorio ed è il nome commerciale sotto il quale l’imprenditore opera nel mercato. Ha due importanti funzioni:
• Una funzione giuridica di individuazione e distinzione dell’imprenditore, in modo che non si possa confondere con altri imprenditori;
• Una funzione economica di pubblicizzazione dell’attività dell’imprenditore.
In questo caso la ditta si riferisce esclusivamente all’impresa individuale (detta appunto ditta), perché per le società si utilizzano altri termini per definire il loro nome commerciale:
• Ragione sociale (per le società di persone);
• Denominazione sociale (per le società di capitali).
L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo della ditta da lui scelta. Essa deve contenere, anche se è un termine di fantasia o un logo, almeno il suo cognome o la sua sigla, tranne il caso in cui la ditta è stata trasferita.
Se la ditta è uguale a quella di altro imprenditore o comunque tale da generare confusione, deve essere modificata per differenziarla dall’altra e l’onere della modifica è a carico dell’imprenditore che ha iscritto la propria ditta nel Registro imprese per ultimo.
La ditta non può formare oggetto di trasferimento separatamente dall’azienda.
Se la ditta segue il trasferimento dell’azienda, avremo la ditta derivata.
Nel caso di trasferimento d’azienda per atto tra vivi, la ditta (derivata) passa all’acquirente solo con il consenso dell’alienante. Nella successione per causa di morte la ditta (derivata) si trasferisce al successore, salvo diversa previsione nel testamento.
Il Marchio d’impresa
Il marchio identifica i prodotti o servizi dell’impresa e l’imprenditore che l’ha adottato ha diritto a servirsene in modo esclusivo. Più di ogni altro segno distintivo, il marchio ha una grossa funzione pubblicitaria e di qualificazione dei prodotti per i quali è usato.
Anche per il marchio la registrazione, secondo le leggi speciali (non nel Registro imprese), dà diritto all’esclusività di utilizzo. Ma in questo caso la legge civilistica tutela anche chi utilizza il marchio per i suoi prodotti senza registrazione.
Preuso: chi ha utilizzato un marchio non registrato può continuare ad utilizzarlo, anche se altri hanno ottenuto la registrazione per lo stesso marchio, nei limiti di utilizzo antecedenti la registrazione. Di conseguenza chi usa per i suoi prodotti un marchio non registrato ha la possibilità di continuare ad usarlo, a dispetto della registrazione di altri, senza ampliare la portata dello stesso, per es. non può allargare l’area territoriale di vendita o il settore merceologico in cui il marchio preusato è conosciuto.
Il marchio è liberamente trasferibile e può anche essere concesso in licenza per tutti o parte dei prodotti per i quali è registrato, purché dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno per i consumatori.
Esistono varie classificazioni dei marchi:
• Marchio industriale – viene apposto dal produttore. E’ il più importante perché attribuisce ai prodotti di fabbrica una certa qualità e garanzia d’origine.
• Marchio commerciale – viene apposto dal distributore, il quale però non può sopprimere o nascondere con il suo marchio quello industriale (del produttore).
Oppure
• Marchio individuale – quello visto finora.
• Marchio collettivo – quello attribuito da associazioni di imprenditori che intendono, con l’assegnazione del marchio, garantire l’origine, la natura o la qualità di certi beni o servizi, al fine di facilitarne la commercializzazione. Esso deve essere necessariamente registrato.
Abbiamo accennato alla legislazione speciale che regola la registrazione del marchio. L’organo competente è l’Ufficio centrale dei brevetti, il quale provvede alla registrazione, attribuisce il diritto all’utilizzo esclusivo (tranne il caso di preuso) e conseguentemente tutela il marchio stesso sotto il profilo sia civile che penale (le violazioni del diritto di marchio sono spesso ipotesi di reato).
Il brevetto relativo al marchio ha durata ventennale e può essere rinnovato per lo stesso periodo senza limiti.
L’imprenditore con marchio registrato è obbligato ad utilizzare il marchio entro 3 anni dalla concessione del brevetto, altrimenti il brevetto decade. Analoga decadenza si verifica qualora l’imprenditore non paga la tassa di concessione del brevetto o non domanda il rinnovo alla scadenza (ventennale).
Il brevetto di marchio può essere domandato anche a livello internazionale, sulla base delle convenzioni tra i Paesi aderenti all’”Unione di Parigi per la protezione delle proprietà industriali”. In questo modo il marchio ha una tutela più ampia di quella nazionale.
L’Insegna
E’ un segno distintivo facoltativo che individua e distingue il locale in cui è esercitata l’attività (cioè il negozio, il laboratorio, il magazzino, ecc.). L’insegna, come la ditta, è utilizzata anche per scopi pubblicitari.
Quando l’insegna è uguale o simile a quella utilizzata da un’altra impresa, essa deve essere modificata, ma questo divieto di confusione è più limitato rispetto alla ditta, perché opera solo nel territorio in cui l’insegna viene usata.
L’insegna può essere costituita da qualsiasi tipo di segno: dicitura, disegno, logo, fotografia, ecc…
A differenza della ditta, l’insegna si trasferisce automaticamente con il trasferimento, per qualsiasi causa, dell’azienda.
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