Limitazioni legali e convenzionali
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Abbiamo visto nella lezione precedente come la libertà di concorrenza viene tutelata (repressione degli atti di concorrenza sleale) e come essa comprende anche la libertà di porre in essere dei consorzi tra imprenditori. Tuttavia abbiamo anche accennato a delle limitazioni di questa libertà. Infatti l’imprenditore, pur titolare della libertà di iniziativa economica, deve sottostare a norme limitative nell’interesse degli altri e del contesto sociale.
Art. 41 Cost.: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali“.
Un’altra enunciazione di principio che pone anch’essa dei limiti legali alla concorrenza è contenuta nell’art. 2595 CC: “La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell’economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge“.
Le due norme appena citate dettano chiaramente dei principi di massima, riservando poi alla legge speciale la disciplina in dettaglio delle limitazioni legali all’attività imprenditrice che trovano la loro giustificazione nell’interesse pubblico.
Esempi di limiti legali sono il divieto di concorrenza sancito dall’art. 2557 CC, a carico di chi aliena un’azienda, nonché l’obbligo di non svolgere attività concorrente alla società, posto a carico dei soci di soc. di persone e degli amministratori di qualsiasi tipo di società.
In particolare, nel nostro paese, i limiti legali di ordine generale possono raggrupparsi nei seguenti:
Monopoli legali
Esistono nel nostro paese i monopoli legali. Essi trovano la loro fonte normativa nella previsione, contenuta nell’art. 41 della Cost., di programmi indirizzati a fini sociali.
Il monopolio legale è quello in cui per legge è riservata ad un soggetto, generalmente lo Stato o altro Ente pubblico (p.es. regione o comune), una posizione di esclusività nell’esercizio di una determinata impresa.
In Italia avevamo molti esempi di monopoli legali. Si pensi alle poste, alle ferrovie, o alla produzione di energia elettrica, ecc.. Ma tutte queste attività hanno conosciuto, negli ultimi anni, una privatizzazione per motivi di opportunità economica (maggiore snellezza decisionale e migliore attitudine a produrre profitti), per cui queste imprese si sono trasformate in società per azioni (SpA). Attualmente sono rimasti monopoli legali la produzione di tabacchi ed il gioco del lotto e lotterie.
La ragione che porta alla creazione di monopoli legali è sostanzialmente di ordine economico. Si cerca di assicurare a tutti i cittadini la possibilità di usufruire di beni e servizi che altrimenti, se non ci fosse il monopolio pubblico, non sarebbero disponibili per la popolazione o per una parte di essa. Le imprese private, infatti, non producono per garantire l’utilizzo di un bene a tutti, ma producono per il profitto ed allora se per un determinato bene o in una determinata zona geografica non ci fosse un guadagno nella produzione, le imprese private rinuncerebbero a produrre, a scapito dei consumatori. Questo chiaramente non succede quando l’impresa è nelle mani dello Stato o di un ente pubblico.
Quanto detto sopra è espresso chiaramente dalla Costituzione all’art. 43, il quale prevede che la legge, per fini di utilità generale, possa riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio che abbiano caratteristiche di preminente interesse generale.
Un problema che potrebbe nascere con il monopolio legale è quello della discriminazione tra i consumatori e gli utenti attraverso l’applicazione di prezzi multipli, ossia di prezzi diversi a seconda del tipo di consumatore. Per evitare questo inconveniente interviene l’art. 2597 CC, che obbliga l’impresa che opera in condizione di monopolio legale a contrattare con chiunque richieda i beni o i servizi prodotti dall’impresa stessa, osservando verso questi la parità di trattamento economico.
Diritti di privativa e cioè:
1) Diritto d’autore sulle opere dell’ingegno, letterarie e artistiche
E’ un diritto che spetta all’autore (ed ai suoi aventi causa) di un’opera di carattere creativo ed espressione del suo lavoro intellettuale.
Questo diritto si sostanzia in due tipi di diritti:
• Diritto morale (cioè di essere riconosciuto creatore dell’opera)
• Diritto patrimoniale o economico (cioè di esclusività nella pubblicazione dell’opera e nell’utilizzo economico della stessa)
Il diritto morale attribuisce all’autore la facoltà di rivendicare in qualsiasi momento la paternità dell’opera, anche dopo la cessione dei diritti economici. Inoltre egli, sempre in virtù di questo diritto, può opporsi a tutte quelle deformazioni dell’opera stessa, che ritiene di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Il diritto alla paternità sull’opera è caratterizzato:
• Dalla perpetuità (non ha termine)
• Dalla personalità (è un diritto esercitatile esclusivamente dall’autore o dai suoi parenti stretti)
• Dall’imprescrittibilità (anche se non esercitato, il diritto non si perde)
• Dall’inalienabilità (avendo valenza morale e non economica, non è trasmissibile ad altri)
Il diritto patrimoniale attribuisce all’autore la facoltà di pubblicare in via esclusiva l’opera, così come gli attribuisce il potere esclusivo di utilizzarla economicamente come meglio crede. Questo diritto a differenza di quello morale è liberamente trasferibile, ma se ciò avviene per atto tra vivi occorre l’atto scritto.
Il diritto patrimoniale dura per tutta la vita dell’autore e per i 50 anni successivi alla sua morte, a favore degli eredi. Decorso questo termine l’opera diventa di pubblico dominio, in quanto patrimonio dell’umanità, e nessuno potrà più vantare diritti economici su di essa.
Per quanto sopra, il diritto economico o patrimoniale sull’opera ha le seguenti caratteristiche:
• Della trasmissibilità (può essere venduto a terzi)
• Della temporaneità (per garantire la disponibilità dell’opera a tutti)
• Della patrimonialità (perché è un diritto di proprietà artistica e letteraria)
L’autore, in caso di gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare in qualsiasi momento l’opera dal commercio, avendo solo l’obbligo eventuale di indennizzare coloro che hanno comprato i diritti economici sull’opera.
Infine, corollari al diritto morale sono i due diritti spettanti all’autore ed ai suoi eredi di:
• Inedito (non pubblicare l’opera)
• Anonimo (non rivelare il nome dell’autore)
Particolari norme sono poi dettate per autori specifici:
• Progettista di lavori di ingegneria. Egli oltre il diritto esclusivo di riproduzione del progetto, ha diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto a scopo di lucro senza il suo consenso
• Attori, interpreti ed esecutori di opere letterarie, drammatiche e musicali. Essi hanno diritto ad un equo compenso da chiunque trasmetta o riproduca la loro recitazione, rappresentazione ed esecuzione. Inoltre hanno diritto di opporsi alla trasmissione o riproduzione quando essa arrechi pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
2) Brevetto per invenzioni industriali
Il brevetto è un diritto che spetta all’inventore ed ai suoi aventi causa, per tutte le invenzioni che sono atte ad avere un’applicazione industriale o che sono l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché anch’essa dia immediati risultati industriali.
Il diritto di brevetto (se registrato presso gli appositi uffici, anche internazionali) consiste nella possibilità di attuare in modo esclusivo l’invenzione e di disporne economicamente. Quest’ultimo diritto di utilizzo economico esclusivo ha la durata di venti anni e non è rinnovabile. Quindi trascorso il periodo indicato, l’invenzione diventa di pubblico dominio e può essere sfruttata economicamente da chiunque.
Il brevetto (con i suoi diritti) si estende anche al commercio del prodotto che nasce dall’invenzione (ad es. ai prodotti che sono fabbricati dalla macchina inventata).
Se l’invenzione è un nuovo metodo di fabbricazione, il brevetto ne attribuisce al titolare l’uso esclusivo. Questa possibilità costituisce chiaramente un notevole ostacolo alla concorrenza nel settore merceologico cui si riferisce l’invenzione. Ciò spiega perché abbiamo inserito i diritti di privativa nella lezione dedicata ai limiti legali posti all’iniziativa imprenditoriale.
Il diritto all’utilizzo economico dell’invenzione è liberamente trasferibile dall’inventore, a differenza del diritto alla paternità che è intrasmissibile. Nell’ambito della libera trasferibilità del diritto patrimoniale, si inserisce il contratto di licenza con il quale l’inventore, dietro corrispettivo in percentuale (p.es. 10% sugli utili di vendita) o in somma fissa, cede il diritto allo sfruttamento economico della propria invenzione ad un terzo.
Una particolare fattispecie si realizza quando l’inventore è un lavoratore dipendente che realizza l’invenzione nello svolgimento del proprio lavoro. In questo caso il diritto morale (alla paternità) spetta sicuramente al dipendente, mentre per quanto riguarda il diritto di disporre economicamente dell’invenzione bisogna distinguere due situazioni:
• Esso spetta senz’altro al datore di lavoro, se la prestazione del dipendente era rivolta proprio alla creazione dell’invenzione
• Esso spetta sempre al datore di lavoro, ma con il pagamento di un equo premio al dipendente, se la prestazione di questi non era destinata specificatamente alla realizzazione dell’invenzione.
3) Brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali
• Modelli di utilità
Se l’invenzione è idonea a conferire a macchine, a strumenti, ad utensili o ad altri oggetti una particolare efficacia o comodità di utilizzo, l’inventore ha il diritto esclusivo di attuarla, di disporne e di commercializzare i prodotti cui l’invenzione si riferisce.
• Modelli e disegni ornamentali
Se l’invenzione consiste in un nuovo disegno o modello, destinato a caratterizzare dei prodotti industriali, sia per la forma, sia per i colori, l’inventore ha il diritto esclusivo di attuare il disegno o il modello, di disporne e di commercializzare i prodotti in cui il disegno o il modello è attuato.
Oltre alle limitazioni legali dell’attività imprenditrice, ci sono poi le limitazioni contrattuali o convenzionali, che sono quelle che gli imprenditori decidono di porsi liberamente tra di loro mediante la firma di un contratto, ne scaturiscono quindi:
i limiti contrattuali della concorrenza
Abbiamo detto che i limiti posti all’attività economica delle imprese non sono solo di tipo legale, perché gli imprenditori possono di loro volontà accordarsi per limitarsi reciprocamente.
L’accordo limitativo deve essere provato per iscritto e poi, ai fini della validità, deve essere circoscritto ad una determinata zona geografica o ad una determinata attività. Se non contiene queste precisazioni è nullo.
La sua durata non può superare i cinque anni. Se la durata non è inserita in contratto o è stabilita per un periodo maggiore dei 5 anni, il contratto non è nullo, ma la sua durata è ricondotta a cinque anni.
Le ragioni economiche per le quali un’impresa deve autolimitarsi sono riconducibili all’opportunità di evitare una guerra (specialmente di prezzi) con i concorrenti, che potrebbe essere deleteria per tutti.
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