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Articolo 2555 CC “L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
Come abbiamo accennato nella lezione 1, per esercitare l’impresa, che è un’attività organizzata, occorre l’azienda, cioè un patrimonio anche minimo, costituito dai beni destinati dall’imprenditore ad essere utilizzati nell’impresa.
Le prime lezioni di questa parte iniziale del corso sono state dedicate all’impresa intesa come attività, in questa lezione parliamo invece dell’azienda intesa come patrimonio (a disposizione dell’imprenditore per esercitare l’impresa).
L’azienda è giuridicamente una universalità di beni destinati ad uno scopo (l’esercizio dell’impresa) e quindi, in quanto tale, può essere sempre ceduta ad un terzo. Il codice si preoccupa soprattutto di disciplinare gli effetti e le conseguenze di questo trasferimento dell’azienda.
Il trasferimento può avvenire per vendita, per donazione (per es. da padre a figlio), per usufrutto o per affitto. Comunque esso avvenga deve essere provato per iscritto, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e l’atto va depositato nel Registro imprese per l’iscrizione (entro i consueti 30 gg.) a cura del notaio rogante o autenticante.
Particolari norme sono dettate per tutelare l’acquirente, i terzi che hanno dei contratti in essere con l’azienda ceduta ed i creditori e debitori di essa.
Trasferimento dell’azienda
Divieto di concorrenza
L’alienante (in caso di cessione), il proprietario (in caso di usufrutto) e il locatore (in caso di affitto) non possono iniziare una nuova impresa dopo il trasferimento. Questo divieto sussiste qualora la nuova attività sia in grado di attrarre i clienti dell’azienda ceduta, per motivi derivanti dall’oggetto, dall’ubicazione o da altre circostanze.
L’obbligo perdura per 5 anni dal trasferimento, in caso di cessione. Per tutta la durata dell’usufrutto o dell’affitto dell’azienda, negli altri casi.
E’ una norma dettata chiaramente a tutela dell’acquirente.
Le parti del contratto di trasferimento possono, di loro volontà, concludere un accordo che preveda un divieto di concorrenza con limiti più ampi di quelli stabiliti dalla legge. Ma quest’accordo è valido solo quando non tolga qualsiasi possibilità di esercitare un’attività professionale all’alienante. Inoltre la sua durata deve essere sempre non maggiore dei 5 anni. Qualora le parti si accordino per una durata maggiore, il patto è sempre valido, ma il termine è ricondotto a 5 anni dal trasferimento dell’azienda.
Successione nei contratti
Riguardo alla successione nei contratti in essere al momento del trasferimento, le parti sono libere di regolarla come meglio credono.
La legge interviene, con norme dispositive, solamente quando l’accordo tra le parti manca. In questa circostanza è affermato il principio secondo cui l’acquirente (o l’usufruttuario, o l’affittuario) subentra in tutti i contratti aziendali, tranne quelli a carattere personale.
E’ data però facoltà al terzo di recedere, entro 3 mesi dal trasferimento, se esiste una giusta causa.
Crediti e debiti dell’azienda ceduta
La cessione dei crediti aziendali ha effetto nei confronti dei terzi da quando il trasferimento è iscritto nel Registro imprese, anche se al debitore nulla è comunicato.
Il debitore ceduto è in ogni caso liberato se paga in buona fede all’alienante.
Con riferimento ai debiti le regole sono le seguenti:
• L’alienante risponde dei debiti aziendali, anteriori al trasferimento, finché i creditori non acconsentano alla sua liberazione
• Degli stessi debiti risponde in solido anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori (v. lezione 1).
Usufrutto e affitto dell’azienda
L’usufruttuario e l’affittuario devono esercitare l’azienda con il nome della ditta che la contraddistingue.
Non devono modificare la destinazione dell’azienda e la devono gestire in modo tale da preservare l’efficienza della sua organizzazione e degli impianti, nonché mantenendo i normali livelli delle scorte.
La differenza tra l’ammontare dell’inventario di inizio e di fine contratto è regolata in denaro, sulla base del valore di mercato dei beni al termine dell’usufrutto o dell’affitto.
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