Società
Indice
Definizione di società (art. 2247 CC): “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili“.
Abbiamo parlato nella I parte di questo corso dell’impresa ed il riferimento era ad un’impresa esercitata da una persona fisica (imprenditore). Ma l’esercizio individuale ad opera di un’unica persona è solo uno dei modi per esercitare l’impresa. L’altro modo è costituito dall’esercizio d’impresa in forma collettiva: la società.
Quando l’attività economica raggiunge una certa dimensione in termini di fatturato o di utili d’esercizio, la semplice ditta individuale capeggiata dall’imprenditore non è più adatta a mantenere la crescita del volume d’affari. In ragioneria si dice che la forma individuale d’impresa limita lo sviluppo aziendale, cioè con quella forma giuridica non si può crescere più di tanto. Occorre capitale fresco da investire nell’acquisto di nuovi macchinari e nuovi impianti, necessari per l’ampliamento aziendale. E’ così che nasce la società. Quando il capitale a disposizione di una singola persona non è ritenuto sufficiente per esercitare l’impresa, si mettono insieme i capitali di più persone, ciascuna delle quali conferisce una certa quantità di beni o servizi, ricevendo in cambio una partecipazione agli utili dell’impresa.
Sono dunque 3 gli elementi che caratterizzano la società e che si desumono dalla sua definizione.
• l’esercizio collettivo dell’impresa da parte di due o più persone, che assumono la qualifica di soci
• il conferimento di beni o servizi (p. es. lavoro), che è un sacrificio indispensabile per assumere la qualità di socio e che rappresenta la parte di ciascuno nel CS
• il diritto di ciascun socio a partecipare in quanto tale alla divisione degli utili d’impresa
Il codice si preoccupa poi di sgombrare il campo dalla confusione che potrebbe nascere con il concetto giuridico di comunione affermato al titolo VII del libro III. In quel caso la comunione è limitata al solo scopo di godimento della cosa comune.
Esistono varie classificazioni di società, di cui la più importante è quella tra società di persone e società di capitali.
Società di persone e Società di capitali
Le società di persone sono le seguenti:
• Società semplice (SS)
• Società in nome collettivo (Snc)
• Società in accomandita semplice (Sas)
Le società di capitali sono le seguenti:
• Società per azioni (SpA)
• Società a responsabilità limitata (Srl)
• Società in accomandita per azioni (Sapa)
• Società cooperativa (Soc. coop.va)
Società di persone
Sono caratterizzate dalle seguenti particolarità:
• La responsabilità dei soci è illimitata e solidale (tranne che per i soci accomandanti della Sas), cioè rispondono dei debiti sociali anche con il loro patrimonio personale
• L’autonomia patrimoniale della società è imperfetta, cioè il patrimonio della società non è completamente distinto da quello personale dei soci, perciò per i debiti sociali rispondono ambedue i patrimoni (della società e dei soci) e per i debiti personali del socio può rispondere anche la società
• Non hanno mai personalità giuridica
• Il socio illimitatamente responsabile è anche amministratore, quindi c’è coincidenza tra la figura di socio e di amministratore della società
• La trasferibilità della quota di partecipazione è di norma legata al consenso degli atri soci (dato il carattere personale di queste soc.)
• Le delibere sociali non sono mai prese da organi collegiali
Società di capitali
Sono caratterizzate dalle seguenti particolarità:
• La responsabilità dei soci è limitata alla quota di capitale sottoscritta (tranne che per i soci accomandatari della Sapa), cioè al massimo il socio può perdere la somma corrispondente al conferimento effettuato
• L’autonomia patrimoniale della società è perfetta, cioè il patrimonio sociale è completamente distinto da quello personale di soci, perciò per i debiti sociali risponde esclusivamente la società con il suo patrimonio e per i debiti del socio risponde solo lui con il suo personale patrimonio
• Hanno sempre personalità giuridica
• Il potere di amministrare e la qualità di socio sono distinti, quindi non c’è necessariamente coincidenza tra le due figure
• La quota di partecipazione è normalmente trasferibile senza il consenso degli altri soci
• Le delibere sociali sono prese da organi collegiali, cui la normativa attribuisce specifici poteri e funzioni e che permettono alla società di operare e di manifestare la propria volontà
Altre classificazioni sono tra società non commerciali e soc. commerciali, che le distingue secondo l’attività esercitata:
Società commerciali e Società non commerciali
Società commerciali
Se l’oggetto sociale, cioè il tipo d’attività esercitata, è commerciale (v. lezione 1 sull’art. 2195 CC), la società deve costituirsi solamente in una delle seguenti forme:
• Snc
• Sas
• SpA
• Srl
• Sapa
• Soc. Coop.va
Società non commerciali
Se l’oggetto sociale non è un’attività commerciale (p. es. un’attività agricola o uno studio associato di professionisti), la società può costituirsi come SS ed essere sottoposta alla sua disciplina, salvo che i soci non vogliano costituire la società in una delle forme previste per le società commerciali.
La distinzione non è di poco conto poiché la diversa classificazione, secondo l’attività esercitata, si riflette sull’applicazione o meno della stringente regolamentazione prevista per l’imprenditore commerciale (v. lezione 1). E’ per questo che la soc. semplice (SS), che esercita un’attività non commerciale, sfugge a questa regolamentazione
Abbiamo inoltre le società lucrative e società mutualistiche, che sono distinte secondo lo scopo:
Società lucrative e Società mutualistiche
Società lucrative
Sono quelle società che hanno per scopo il lucro, cioè hanno per scopo la realizzazione di un profitto da dividere tra i soci. Esse sono:
• SS
• Snc
• Sas
• Spa
• Srl
• Sapa
Società mutualistiche
Sono quelle società che hanno uno scopo mutualistico, cioè hanno lo scopo della realizzazione di un “vantaggio” a favore dei soci. Questo vantaggio può essere l’acquisto di bene ad un prezzo inferiore, la remunerazione di un lavoro ad un salario maggiore, l’ottenimento di un finanziamento ad un tasso di favore, la costruzione della propria abitazione ad un costo fortemente inferiore a quello di mercato, ecc…
Esse sono:
• Soc. coop.ve (a responsabilità limitata o illimitata)
• Soc. di mutua assicurazione (sono società scarsamente diffuse, in cui il vantaggio dei soci è rappresentato dal fatto che essi vengono assicurati sulla vita dalla soc. a costi vantaggiosi)
Parlando di società è fondamentale definire i due concetti di autonomia patrimoniale e personalità giuridica, che hanno una notevole importanza nel campo della responsabilità dei soci e della stessa società.
Autonomia patrimoniale e personalità giuridica
Sono due concetti giuridici che bisogna conoscere quando si affronta la tematica delle società
Autonomia patrimoniale
E’ tipica e comune a tutte le società che abbiamo visto.
Consiste nella divisione, più o meno accentuata, del patrimonio sociale da quello personale dei soci. Diciamo subito che nelle società di capitali l’autonomia patrimoniale conosce la sua massima espressione, per cui con riferimento a questo tipo di società si parlerà di autonomia patrimoniale perfetta. Nelle società di persone, invece, la divisione tra i due patrimoni è affievolita, quindi si parlerà di autonomia patrimoniale imperfetta.
La divisione tra i due patrimoni, per la quale il patrimonio della società è come se avesse una sua vita autonoma e distinta da quella del patrimonio dei singoli soci, comporta delle importanti conseguenze che variano secondo il grado di autonomia.
>> Autonomia patrimoniale imperfetta delle società di persone
Nelle società di persone l’autonomia patrimoniale della società opera in modo meno evidente rispetto alle società di capitali e soprattutto diversificato tra le due forme di società, SS e Snc.
Società semplice
L’autonomia patrimoniale è minima nel caso delle SS, dove il creditore particolare del socio può addirittura “aggredire” in ogni tempo il patrimonio sociale, chiedendo la liquidazione della quota del socio debitore qualora i beni personali di questi siano insufficienti a soddisfarlo.
Inoltre il creditore sociale può rifarsi anche sui beni personali dei soci, non essendo automatica la escussione preventiva del patrimonio sociale (cioè l’obbligo a carico del creditore sociale di soddisfarsi prima sul patrimonio della società e solo poi, in caso di incapienza di questo, sui patrimoni personali dei soci). E’ infatti il socio chiamato al pagamento che deve chiedere l’escussione preventiva, indicando i beni sui quali il creditore sociale può facilmente rivalersi, se vuole evitare di pagare con i suoi beni i debiti sociali.
Società in nome collettivo
Una situazione diversa regna invece nelle Snc, dove l’autonomia patrimoniale è più marcata.
Innanzitutto l’escussione preventiva è automatica, per cui il creditore sociale deve prima cercare di soddisfarsi sul patrimonio della società e solo se esso è insufficiente può chiedere il pagamento ad uno dei soci (che rispondono in solido). Si dice in questo caso che la responsabilità dei soci è sussidiaria rispetto a quella della società.
Inoltre non c’è la possibilità per il creditore particolare del socio di chiedere la liquidazione della quota sociale del socio debitore.
>> Autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali
Nelle società di capitali, vista anche la loro qualità di persone giuridiche, l’aut. patrimoniale ha la sua accentuazione maggiore. I patrimoni sociali e personali sono distinti ed autonomi, per cui le vicende dell’uno non hanno nessuna influenza sull’altro. Dei debiti sociali risponde esclusivamente la società con il suo patrimonio, il quale a sua volta è insensibile ai fatti personali dei soci. In queste società il beneficio dell’escussione preventiva non ha senso, in quanto la separazione patrimoniale è perfetta.
Personalità giuridica
Le società di capitali sono tutte persone giuridiche.
La personalità giuridica è un’invenzione del diritto, che attribuisce alla società di capitali, forse in virtù dell’aut. patrimoniale perfetta di cui gode, addirittura la qualità di persona, cioè di centro di imputazione di diritti ed obblighi, come fosse una persona fisica.
Nasce dunque, al momento dell’iscrizione nel Registro imprese, un nuovo soggetto giuridico che ha una completa autonomia rispetto alle persone dei soci, che ha una propria organizzazione, un proprio patrimonio e una propria volontà. Ha inoltre un nome (la denominazione sociale), un indirizzo (la sede) e opera nel mondo del diritto attraverso degli organi.
La pluralità dei soci, che fino a pochi anni fa era un caposaldo del concetto di società, ha conosciuto con la miniriforma del diritto societario una forte battuta d’arresto. Infatti anche il diritto italiano ha recepito un istituto di provenienza estera rappresentato dalla Società a responsabilità limitata con unico socio.
Si tratta di una grossa eccezione al principio che vuole che la società si debba costituire con un minimo di due soci. Un unico socio può costituire un Srl con atto unilaterale, per cui parte della dottrina ha giustamente messo in dubbio che in questo caso possa parlarsi ancora di contratto.
Società a responsabilità limitata con unico socio
L’ordinamento giuridico italiano, in accoglimento della dodicesima Direttiva CEE, ha introdotto l’istituto della Srl con unico socio. Si tratta di una novità in assoluto per il diritto commerciale del nostro paese. Quest’istituto è stato inserito nel libro V “del lavoro” del codice civile tramite il procedimento della novella, ma in realtà il suo collocamento fra i contratti di società è alquanto improprio. Infatti, sia la definizione di contratto di diritto privato, sia la definizione di società vista in questa lezione, presumono la presenza della volontà di almeno due parti, mentre così non è per la Srl unipersonale.
Prima della nascita di questo tipo di società con un unico socio, era prevista la possibilità che le società rimanessero senza la pluralità dei soci, ma soltanto come conseguenza della riunione in unica mano delle quote, successivamente alla loro costituzione. La novità sta nel fatto che questa evenienza è ora contemplata sin dall’origine, per cui la Srl unipersonale nasce già con un unico socio, sin dal momento della sua costituzione. Inoltre, ed è questa la principale caratteristica, alla Srl con unico socio è riconosciuto il beneficio della limitazione di responsabilità.
Quindi il socio unico ha facoltà di creare con atto unilaterale una Srl, in cui il suo patrimonio viene diviso secondo la sua volontà in due parti autonome e distinte. Una parte rimane il suo patrimonio personale, mentre l’altra è destinata a realizzare gli scopi dell’attività esercitata e costituisce il patrimonio sociale. Con la conseguenza che, per gli effetti della personalità giuridica, ciascun patrimonio rimane indifferente alle vicende dell’altro.
Le norme civilistiche che riguardano specificatamente la Srl unipersonale stabiliscono che:
• Negli atti e nella corrispondenza della società va indicato che questa ha un unico socio, al fine di tutelare i terzi
• La costituzione avviene anche per atto unilaterale dell’unico socio, il quale risponde per le operazioni compiute in nome della soc. prima della sua costituzione, insieme con coloro che hanno agito
• Nel Registro imprese deve essere depositata per l’iscrizione una dichiarazione contenente i dati anagrafici del socio unico
• Il conferimento in denaro dell’unico socio deve essere interamente versato, non è sufficiente in questo caso il versamento dei 3/10 come per le soc. di capitali pluripersonali
• I contratti tra società ed unico socio devono risultare da atto scritto oppure essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del cons. d’amm.zione
• I crediti dell’unico socio nei confronti della società concorrono insieme a tutti gli altri crediti vantati da terzi, non sono assistiti perciò da cause di prelazione
Concludiamo specificando che negli atti e nella corrispondenza delle società devono sempre essere indicati i seguenti dati:
• la sede della società
• l’ufficio ed il numero di iscrizione al Registro imprese
• il CS versato risultante dall’ultimo bilancio (solo per le soc. di capitali)
• l’eventuale situazione di società in liquidazione
0 commenti