Società di persone
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Abbiamo detto che le società di persone sono la SS, la Snc e la Sas. Esse sono prive di personalità giuridica e dotate di un’autonomia patrimoniale imperfetta. I loro soci rispondono per i debiti sociali con tutto il loro patrimonio (responsabilità illimitata), tranne i soci accomandanti delle Sas.
Queste 3 società presentano notevoli differenze fra di loro, nonostante il ceppo comune delle società di persone, in cui il rilievo giuridico è sulla figura del socio e non sul capitale della società come invece avviene nelle società di capitali.
La principale differenza riguarda la SS, che generalmente non svolge attività commerciale, bensì attività di altra natura (p. es. agricola o professionale), mentre le altre due (Snc e Sas) sono società commerciali a tutti gli effetti, perché l’esercizio di attività commerciale è la loro prerogativa.
La disciplina del CC si preoccupa di regolamentare in dettaglio la SS, riservandosi di dettare per la Snc e per la Sas solo alcune norme peculiari alla loro natura, con l’importante precisazione che laddove manchino le norme specifiche, si applicano quelle stabilite per la Società semplice.
C’è quindi una disciplina generale, comune a tutte le società di persone, che è quella della Società semplice, ed una disciplina speciale per la Snc e la Sas, emanata per tener conto delle loro diversità.
Le diversità giuridicamente più evidenti e caratterizzanti ciascuna società sono quelle inerenti l’atto costitutivo, il beneficio dell’escussione preventiva del PS, la liquidazione della quota del socio richiesta dal suo creditore, il divieto di concorrenza, la presenza nella Sas dei soci accomandanti ed alcune procedure in fase di liquidazione della società.
Differenze tra società di persone
Innanzitutto il contratto sociale della SS può essere fatto in qualsiasi forma, anche verbale, sia pure nel rispetto delle disposizioni che prevedono una particolare forma per il trasferimento di alcuni beni (p. es. gli immobili). L’atto costitutivo delle altre due società è invece da redigere con una scrittura privata autenticata o con un atto pubblico, da parte del notaio. Questa differenza è rilevante ai fini della pubblicità che si attua con il deposito dell’atto costitutivo e la conseguente iscrizione nel Registro imprese, che è dunque obbligatoria solo per la Snc e la Sas (il D.P.R. n. 581/1995 ha però previsto l’iscrizione, in una sezione speciale del Registro, anche per le SS, in deroga alle norme civilistiche).
La Sas si differenzia dalle altre società di persone per la presenza al suo interno di una particolare categoria di soci, gli accomandanti, accanto all’ordinaria categoria di soci (qui chiamati accomandatari). I soci accomandanti sono dei semplici finanziatori della società e, in quanto tali, non hanno la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, tipica delle società di persone. La loro figura quindi si avvicina molto a quella dei soci delle società di capitale. A questa limitatezza di responsabilità alla sola quota conferita corrisponde il divieto di compiere atti d’amm.zione, posto a loro carico. Gli amm.tori nelle Sas sono solo i soci accomandatari, appunto per la loro responsabilità illimitata.
Un’altra grande differenza è rappresentata dal beneficio d’escussione preventiva del PS. Questo beneficio opera in modo automatico nella Snc e Sas, mentre nella SS deve essere richiesto dal socio chiamato a pagare, che deve anche indicare al creditore sociale i beni del patrimonio della società sui quali può agevolmente soddisfarsi. In mancanza della richiesta o della indicazione, il socio della SS è costretto a pagare in quanto l’escussione preventiva non opera. Ricordiamo che escussione preventiva indica l’obbligo a carico del creditore sociale di soddisfarsi prima sul PS e poi, solo se questo è incapiente, sul patrimonio personale di uno qualsiasi dei soci (visto che la loro responsabilità è solidale).
Altra particolarità, sempre della SS, è quella per la quale il creditore particolare del socio può chiedere in ogni momento la liquidazione della quota del socio debitore, se i suoi beni personali sono insufficienti a soddisfare il credito. E’ questo un diritto potestativo che spetta al creditore del socio, cioè un diritto al quale la società non può opporsi in alcun modo qualora sia esercitato. Nelle altre soc. di persone questo diritto potestativo non spetta al creditore del socio.
Nelle Snc e Sas vige il divieto di concorrenza, che non è contemplato nella SS. Esso consiste nell’impossibilità da parte del socio ad esercitare, per conto proprio o di terzi, un’attività concorrente con quella sociale, se gli atri soci non danno il loro consenso. Né può essere socio illimitatamente responsabile di altra società concorrente.
La SS non è sottoposta al fallimento, come le altre società commerciali e non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili (v. lezione 1).
Nelle Snc e Sas il socio ha diritto al recesso ed il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, in caso di proroga tacita della società.
Infine, la fase di liquidazione è meglio disciplinata nelle Snc e Sas, piuttosto che nella SS, prevedendosi tra l’altro un Bilancio finale di liquidazione ed un piano di riparto.
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