Ordinamento sociale
Indice
Abbiamo detto che il codice civile disciplina nel dettaglio solamente la Società semplice.
Si limita invece a dettare per la Società in nome collettivo solo alcune norme caratterizzanti, avvertendo che ad essa si applicano le disposizioni previste per la SS, laddove queste non siano incompatibili.
Lo stesso avviene per la Società in accomandita semplice, dove addirittura il codice opera un doppio rinvio, prima alla Snc e poi, per il rinvio contenuto nelle sue norme, alla SS.
Di conseguenza esiste una disciplina comune a tutte le società di persone, che è quella della SS, ed una disciplina particolare per le altre società che contiene delle norme peculiari.
Con queste avvertenze andiamo ad analizzare l’ordinamento sociale che contraddistingue le tre forme giuridiche di società di persone:
Società in nome collettivo – Snc
Società in accomandita semplice – Sas
Contratto e conferimenti
Il contratto non è vincolato a determinate forme, salvo quelle previste per la natura dei beni conferiti dai soci (p. es. per gli immobili ed i beni mobili registrati occorre l’atto scritto redatto dal notaio).
Una volta concluso, il contratto sociale è disciplinato dalla normativa generale dei contratti. Per cui può essere modificato solo con la volontà di tutti i soci, a meno che esso stesso non preveda diversamente.
L’obbligo principale dei soci è quello del conferimento di denaro, crediti o beni in natura. I beni conferiti, quali essi siano, passano di proprietà alla società (espressione dell’autonomia patrimoniale) ed a questo trasferimento di proprietà si applicano le regole della vendita.
In caso di conferimento di crediti, il socio conferente risponde dell’insolvenza del debitore.
Il codice stabilisce, infine, che qualora i conferimenti dei soci non siano determinati nel quantum, essi si presumono fatti in parti uguali tra loro e ciò è importante perché gli utili sono ripartiti proporzionalmente ai conferimenti, salvo patto contrario.
Amministrazione e controllo dei soci
Se il contratto non prevede altrimenti, l’amm.zione spetta a ciascun socio separatamente dagli altri (amm.zione disgiuntiva). In questo caso ogni socio amministratore può opporsi all’atto che ha intenzione di fare un altro o altri amministratori e su questa opposizione, preventiva all’effettuazione dell’operazione, decide la maggioranza dei soci, calcolata in base alla parte attribuita a ciascun socio negli utili.
Se, invece, il contratto sociale prevede l’amm.zione congiunta di una parte o di tutti i soci, per compiere atti d’amm.zione è necessario il consenso di tutti gli amm.tori. Se sono previste decisioni a maggioranza degli amm.tori, la maggioranza richiesta è calcolata in base alla parte attribuita a ciascun socio negli utili. Nell’amm.zione congiunta il singolo amm.tore non può compiere alcun atto, tranne nei casi d’urgenza ed allo scopo di evitare un danno alla società.
Gli amm.tori indicati nel contratto sociale possono essere revocati solo per giusta causa e su richiesta giudiziale di ciascun socio.
Gli amm.tori nominati dai soci sono revocabili secondo le norme del mandato.
La posizione degli amministratori è disciplinata dalle norme sul mandato e questo vale per gli amm.tori di qualsiasi società.
Gli amm.tori sono solidalmente responsabili verso la società per il rispetto degli obblighi imposti loro dalla legge e dal contratto sociale. Questa responsabilità solidale non si estende all’amm.tore che dimostra di essere esente da colpa (p. es. perché dissenziente sulla decisione).
I soci non amm.tori hanno diritto di avere dagli amm.tori della società le notizie, i documenti ed i rendiconti relativi ai singoli affari conclusi. Hanno inoltre diritto al Rendiconto annuale di gestione o al Rendiconto periodico, se il contratto stabilisce un termine diverso dall’anno.
Utili e perdite sociali
Il diritto fondamentale dei soci è quello di ricevere gli utili della società. Questo diritto è esercitabile dopo l’approvazione del Rendiconto da parte dei soci stessi, salvo che il contratto non stabilisca un momento diverso.
Le parti degli utili spettanti ai soci si presumono proporzionali ai conferimenti, ma il contratto può disporre una diversa ripartizione degli utili stessi, che però non può mai essere tale da escludere completamente uno o più soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite (c.d divieto del patto leonino).
Se non è diversamente stabilito, la partecipazione dei soci alle perdite è la stessa che è stabilita per gli utili.
La fissazione delle quote di partecipazione agli utili ed alle perdite può essere rimessa alla decisione di un terzo. Essa è impugnabile dal socio leso nel termine di 3 mesi dalla comunicazione.
Responsabilità dei soci
In mancanza di diversa indicazione nel contratto sociale, la rappresentanza della società spetta a ciascun socio amministratore.
Per i debiti sociali risponde la società con il suo patrimonio ed anche, personalmente e solidalmente, i soci che hanno agito in nome e per conto della società. Rispondono inoltre per i debiti sociali tutti gli altri soci, ma essi hanno la possibilità di escludersi da questa responsabilità stipulando un patto contrario che li salvaguardi.
Il patto di esclusione dalla responsabilità, per le obbligazioni sociali, dei soci che non hanno agito in nome e per conto della società deve essere pubblicizzato con mezzi idonei, altrimenti la limitazione di responsabilità in esso prevista non è opponibile ai terzi che non la conoscevano.
In tutti i casi in cui opera la responsabilità, il socio è tenuto al pagamento, in quanto è responsabile illimitatamente. Egli ha però la facoltà di chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale, cioè può domandare che la sua responsabilità operi sussidiariamente a quella del patrimonio sociale (pagherà il debito sociale solo se il patrimonio della società non è sufficiente a soddisfare il creditore).
Questa facoltà di chiedere l’escussione preventiva è subordinata all’indicazione al creditore sociale, da parte del socio chiamato a pagare, dei beni sui quali egli può facilmente soddisfarsi.
Quanto abbiamo visto sopra si riferiva al creditore della società, ma il codice si preoccupa di salvaguardare anche il creditore particolare del socio. Egli ha infatti una serie di diritti di notevole ampiezza:
• può rivalersi sugli utili percepiti dal socio debitore;
• può compiere atti conservativi sulla sua quota di liquidazione, ma soprattutto…
• può chiedere in ogni momento (è un diritto potestativo cui corrisponde uno stato di soggezione della società, che non può fare altrimenti) la liquidazione della quota spettante al debitore.
La società di fronte a questa richiesta di liquidazione ha 3 mesi di tempo per provvedere, ma la richiesta può essere avanzata dal creditore del socio solo quando questi dimostri che gli altri beni personali del socio debitore sono insufficienti al pagamento del debito.
Società in nome collettivo – S.n.c.
Atto costitutivo e registrazione
L’atto costit., nella forma di scrittura privata autenticata o atto pubblico, deve indicare:
• I dati anagrafici dei soci;
• La ragione sociale, cioè il nome attribuito alla società formato da quello di uno o più soci + la dicitura “Snc”;
• I soci che hanno l’amm.zione e la rappresentanza della società;
• La sede principale e le eventuali sedi secondarie;
• L’oggetto sociale, cioè il tipo di attività;
• I conferimenti di ciascun socio, con il valore ad essi attribuito ed il metodo di valutazione;
• Le prestazioni cui sono tenuti i soci d’opera, cioè coloro che conferiscono il proprio lavoro;
• La quota di ripartizione degli utili e delle perdite di ciascun socio, insieme alle regole di ripartizione;
• La durata della società.
L’atto costit. va depositato per l’iscrizione nel Registro imprese entro 30 gg. a cura degli amm.tori, se esso è nella forma di scritt. privata autenticata, ovvero a cura del notaio, se è nella forma di atto pubblico. Se gli amm.tori non provvedono, ogni socio può far condannare gli amm.tori a provvedere o eseguire egli stesso il deposito a spese della società.
Fino a quando la società non è regolarmente iscritta nel Registro imprese, i rapporti tra società e terzi sono regolati dalle norme relative alla SS, pur rimanendo ferma la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci. Tuttavia la legge presume che il socio che agisce per conto della società, ne abbia la rappresentanza, anche giudiziale.
L’istituzione di sedi secondarie deve essere registrata sia all’Ufficio del Registro imprese competente per territorio della sede secondaria, che al Registro imprese competente del luogo dove è iscritta la società.
Lo stesso termine di 30 gg., previsto per l’iscrizione della società nel Registro imprese, è stabilito anche per l’iscrizione di tutte le modificazioni dell’atto costit. e degli altri fatti sociali per i quali è obbligatoria l’iscrizione. L’obbligo incombe sugli amm.tori, che devono provvedere anche a depositare la copia autentica della delibera modificativa.
Le modificazioni non iscritte nel Registro imprese non sono opponibili ai terzi, a meno che la società non dimostri che i terzi ne erano comunque a conoscenza.
Divieto di concorrenza e ripartizione degli utili
E’ fatto divieto al socio di intraprendere un’attività concorrente con quella della società ed anche di essere socio illimitatamente responsabile di una società concorrente. Ma questo divieto di concorrenza può essere superato se c’è il consenso degli altri soci. Il consenso si presume qualora la situazione concorrenziale esisteva già al momento della stipula dell’atto costit. e gli altri soci ne erano a conoscenza.
Gli utili possono essere ripartiti solo se sono reali, cioè se non sono frutto di artifici contabili. Qualora avvenga una perdita, l’utile dei periodi successivi non può essere distribuito se prima non si ripiana la perdita, o mediante reintegrazione del CS o mediante una sua riduzione in misura corrispondente alla perdita.
Responsabilità dei soci ed operazioni sociali
Gli amm.tori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti sociali, nel rispetto delle eventuali limitazioni previste nell’atto costit. o nella procura. Queste limitazioni devono essere iscritte nel Registro imprese.
Tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali. L’eventuale patto contrario ha valore solo tra i soci, non avendo nessun effetto nei confronti dei terzi.
La responsabilità dei soci è in ogni caso sussidiaria, perché i creditori sociali devono obbligatoriamente escutere il patrimonio sociale, prima di chiedere il pagamento dei debiti ai soci.
Al creditore particolare del socio non è data la possibilità di chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
Riduzione del capitale sociale
La deliberazione di riduzione del CS non può essere eseguita prima di 3 mesi dall’iscrizione della stessa nel Registro imprese. Entro questo termine ciascun creditore sociale anteriore all’iscrizione può fare opposizione.
Proroga della società
Entro 3 mesi dall’iscrizione nel Registro imprese della deliberazione di proroga della società, ciascun creditore particolare del socio può fare opposizione. Nel caso di accoglimento dell’opposizione, la società deve liquidare la quota del socio debitore dell’opponente entro 3 mesi dalla sentenza.
Nel caso di proroga tacita della società è data facoltà al socio di recedere con un preavviso di almeno 3 mesi ed al creditore particolare del socio di domandare la liquidazione della quota del suo debitore.
Società in accomandita semplice – S.a.s.
Caratteristiche
Nella Sas ci sono due categorie di soci, che devono essere nominativamente indicati nell’atto costitutivo:
• I soci accomandatari, che hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci della Snc
• I soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita e sono quindi dei semplici finanziatori della società. Le loro quote non sono rappresentate da azioni
La ragione sociale è formata dal nome di uno o più soci accomandatari + la dicitura “Sas”.
Anche questa società deve essere registrata nel Registro imprese. Fino a quando non è iscritta si applicano, nei rapporti tra società e terzi, le regole viste per la SS, ma i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, tranne il caso in cui abbiano partecipato alle operazioni sociali.
Amministrazione e controllo
L’amm.zione della società spetta esclusivamente ai soci accomandatari. I soci accomandanti non possono compiere atti d’amm.zione, né altri atti in nome della società, se non dietro il rilascio di una procura speciale per singoli affari.
Se gli accomandanti contravvengono a questo divieto, assumono la responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e possono essere esclusi dalla società.
Per la nomina e la revoca degli amm.tori (soci accomandatari) sono necessari, se l’atto costit. non stabilisce diversamente:
• Il consenso dei soci accomandatari
• L’approvazione dei soci accomandanti rappresentanti la maggioranza del capitale da essi sottoscritto
Ai soci accomandanti spettano alcuni diritti riguardanti il potere di controllo:
a) se previsti dall’atto costititutivo
• Dare autorizzazioni e pareri per certe operazioni sociali;
• Compiere atti di ispezione e di sorveglianza;
b) in ogni caso
• Ricevere il Bilancio annuale
• Consultare i libri contabili e gli altri documenti sociali per verificarne la corrispondenza con il Bilancio
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