Fine dell'impresa societaria
Indice
- In seguito al compiersi di una fattispecie a formazione successiva che comporta una dissoluzione di essa attraverso la liquidazione, culminando nella cancellazione dal R.I. in cui era stata iscritta
- Al compiersi in una fattispecie a formazione istantanea, che produce la morte della società senza che occorra alcun procedimento dissolutorio.
Dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 1127/69, la dichiarazione di nullità dell’atto costitutivo non è più un caso di morte istantanea.
Le modifiche alla disciplina dell’estinzione della società di capitali si propongono di raggiungere 3 obiettivi:
- Colmare le lacune
- Regolare i punti controversi emersi nel codice civile
- Valorizzazione autonomia privata
La riforma ha posto le norma regolanti l’estinzione, al di fuori dell’ambito della specifica disciplina dei tre tipi di società di capitale, per concentrarla in un unico capo; l’estinzione non si produce al mero verificarsi di una causa di scioglimento, ma al compiersi di una fattispecie estintiva a formazione successiva composta da 3 fasi:
- verificarsi di una causa di scioglimento. Le cause di scioglimento sono elencate nell’art. 2484, spa, srl e sapa si sciolgono per:
- decorso del termine, (ma tale causa ha perso molta importanza)
- art. 2328 S.p.a. contratta a tempo indeterminato
- proroga espressa dalla società con delibera di modifica dell’atto costitutivo
- per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo
- per l’impossibilità di funzionamento (capitale diviso tra due nemici) o per la continua inattività dell’assemblea (perché non si riesce a convocarla, o se convocata non riesce a deliberare)
- per riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale, salvo le alternative della trasformazione e della reintegrazione del capitale sociale (art. 2487 ter revoca dello stato di liquidazione)
- nella ipotesi dell’art. 2437 quater (recesso azionista) e 2473 (recesso quotista).
- Per le deliberazioni dell’assemblea; scioglimento anticipato –>> modifica atto costitutivo, deliberata quindi dall’assemblea straordinaria per S.p.a.e dall’assemblea dei soci per le S.r.l.
- Per le altre cause determinate dall’atto costitutivo, dallo statuto o dalla legge.
Il primo effetto che consegue al verificarsi di una causa di scioglimento è l’ingresso della società nello stato di liquidazione con conseguente mutamento dello scopo sociale da lucrativo a liquidativi. Tutte le cause di scioglimento operano di diritto, cioè non occorre accertamento a carattere costitutivo negoziale (deliberazione dei soci) o giudiziale (decreto tribunale): ciò non è in contrasto con l’art. 2485 => gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti pubblicitari, pena la responsabilità personale e solidale; in caso di omissione l’accertamento è disposto dal tribunale su istanza degli amministratori o dei singoli soci. Si tratta d’accertamenti a carattere meramente dichiarativo previsti in funzione di successivi adempimenti pubblicitari.
Art. 2484 gli effetti dello scioglimento (per tutte le cause, tranne lo scioglimento anticipato, e per quelle previste dall’atto costitutivo), si hanno alla data d’iscrizione nel R.I. della dichiarazione con cui gli amministratori accertano le cause (per lo scioglimento anticipato dalla data della deliberazione).
Altri effetti scaturenti dal verificarsi della causa di scioglimento sono quindi:
- Accertamento del verificarsi della causa di scioglimento da parte degli amministratori o del tribunale
- Iscrizione dell’accertamento nel R.I.
- Obbligo degli amministratori di convocare l’assemblea dei soci affinché nomini i liquidatori; in mancanza vengono nominati dal tribunale
- Gli amministratori conservano il potere di gestione, ai soli fini d’integrità e valore del patrimonio sociale
- decorso del termine, (ma tale causa ha perso molta importanza)
- compiersi del procedimento di liquidazione Il compiersi del procedimento di liquidazione implica il dissolversi di un patrimonio autonomo; ciò è possibile in quanto, con l’avverarsi di una causa di scioglimento, viene meno il vincolo di destinazione che in ogni tipo di società colpisce i beni sociali e ne impedisce la divisione tra i soci, ed è per questo motivo che si da più spazio all’autonomia negoziale.Il procedimento di liquidazione inizia con la deliberazione assembleare di nomina dei liquidatori; essa deve fissare:
- i criteri di svolgimento della liquidazione
- i poteri dei liquidatori
- gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa
L’assemblea può a suo piacimento revocare o sostituire i liquidatori. La nomina dei liquidatori, dopo l’iscrizione nel R.I., provoca la cessazione della carica degli amministratori. L’art. 2488 prevede che le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi dell’organizzazione si applicano anche durante la liquidazione; => la dottrina mostra perplessità sulla compatibilità delle deliberazioni assembleari con la liquidazione, in quanto questa comporta il mutamento dello scopo istituzionale da lucrativo a liquidativi. Incompatibili risultano le deliberazioni su variazioni di capitale e dubbie quelle relative alla trasformazione, mentre sono positive quelle relative alla fusione.
Esaminata tale fase esiste l’obbligo di aggiungere alla denominazione sociale la locuzione società in liquidazione; dopo l’iscrizione nel R.I. della nomina dei liquidatori, gli amministratori devono consegnare i libri sociali, una situazione dei contratti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.
POTERI ED OBBLIGHI DEI LIQUIDATORI
- poteri salvo diversa disposizione nello statuto o nella delibera di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione; es: vendita in blocco dei beni sociali
- obblighi i liquidatori devono ade3mpiere ai loro doveri con professionale diligenza
- responsabilità rinvio alle norme dettate per gli amministratori
- rappresentanza sostanziale e processuale
La liquidazione consta 3 gruppi di operazioni:
- monetizzazione patrimonio mobiliare ed immobiliare
- soddisfazione delle passività sociali (richiesta dei versamenti ancora dovuti per i conferimenti se i fondi sono insufficienti
- redazione del bilancio di liquidazione e apprestamento di un piano di riparto, dell’eventuale residuo, tra i soci. Vi è il divieto di ripartire acconti sul risultato della liquidazione, a meno che la ripartizione sia seguente al soddisfacimento dei creditori
Il procedimento di liquidazione non soddisfa la par condicio creditorium; i debiti vanno pagati alle naturali scadenze nei limiti delle disponibilità patrimoniali. La novità introdotta dalla riforma sta nella disciplina del bilancio di società in fase di liquidazione:
- se la liquidazione si protrae per oltre un anno, i liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo per l’approvazione, in più consegnare la relazione degli amministratori (con l’indicazione dell’andamento e le prospettive di liquidazione) e la nota integrativa (criteri di valutazione).
- Se vi è continuazione dell’attività, i risultati di questa devono essere indicati in un bilancio separato ed illustrati nella relazione degli amministratori e nella nota integrativa.
- Il mancato deposito del bilancio per 3 anni consecutivi, determina la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Alla fine della liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la quota spettante ad ogni socio nella divisione degli utili, cioè il piano di ripartizione. La finalità del bilancio finale è quella di dare conto degli esiti della liquidazione.
Il bilancio finale sottoscritto dai liquidatori e corredato dalle relazioni di sindaci e revisori, deve essere depositato al R.I. e impugnato, entro 90gg. dal deposito, da ogni socio; al decorrere del termine si può procedere all’approvazione del bilancio; le somme non ritirare entro 90gg dal deposito del bilancio, devono essere depositate in banca con indicazione del nome e del cognome del socio o del n° delle azioni, se al portatore.
Cancellazione della società dal registro delle imprese
Dopo la cancellazione non esiste più una società, perché non esiste più un patrimonio autonomo diverso da quello dei soci, su cui possono soddisfarsi i creditori ? efficacia costituzionale della cancellazione, sempre che il procedimento di liquidazione sia sia regolarmente svolto. La giurisprudenza comunque ritiene che ciò non sia sufficiente e postulare la morte della società, perché questa non può considerarsi estinta fino a quando, non siano estinti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo.
In ipotesi di sopravvenienza passiva, si ha responsabilità dei liquidatori per colpa e non per dolo. La morte della società non impedisce che i creditori sociali insoddisfatti, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza della somma da questi riscossa in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da questi.
Compiuta la liquidazione i libri sociali devono essere depositati presso l’ufficio del R.I. affinché chiunque possa esaminarli
Revoca dello stato di liquidazione
Deriva dalla possibilità concessa ai soci di far tornare attiva la società, provocando una nuova inversione dello scopo istituzionale. La riforma ha disciplinato la materia stabilendo:
- che la revoca dello stato di liquidazione è possibile
- trattandosi di modifiche dell’atto costitutivo, essa è deliberata dall’assemblea con la maggioranza richiesta per le modifiche dell’atto costitutivo, applicando l’art. 2436
- la revoca ha effetto dopo 60gg dalla sua iscrizione nel R.I., salvo consenso preventivo dei creditori e il pagamento integrale dei creditori che non hanno dato l’assenso
- entro 60gg ciascun creditore anteriore all’iscrizione può proporre impugnazione (se il credito è anteriore all’iscrizione); il tribunale, se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori, o se la società ha apprestato idonea garanzia, può disporre che la revoca abbia comunque luogo nonostante l’opposizione.
0 commenti