La riforma del diritto societario
Una dispensa sul nuovo diritto societario dopo il d.lgs. n 5-6 del 17 gennaio 2003 in attuazione della l. 3 ottobre 2001, n 366

da | 11 Apr 2005 | Economia aziendale e Diritto commerciale | 0 commenti

Società per Azioni (S.p.A.)

LE LINEE GENERALI DELLA RIFORMA

La nuova normativa riguarda le società per azioni:

  • che non ricorrono al mercato per acquisire capitale di rischio e che confidano sulle risorse di una azionariato ristretto;
  • che, pur ricorrendo a tale mercato non vi quotano i propri titoli;
  • I cui titoli sono quotati nei mercati regolamentari.

La circostanza che la riforma si proietti su società per azioni, peculiarmente diverse, spiega l’importanza che viene riservata all’autonomia dei soci nella determinazione della disciplina statutaria che si riduce in funzione delle esigenze di tutela dell’azionariato e dei terzi.

L’imperatività della normativa legale e più avvertita per le società c.d. aperte, mentre risulta attenuata, rispetto al passato, per le società c.d. chiuse.

Il d.lgs. 17/01/2003, n6 intende favorire la diffusione delle azioni meno esposte al rischio di perdite, fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività in un determinato settore.

Mentre per il passato era possibile limitare il rischio d’impresa solo diversificando le caratteristiche delle azioni (privilegiate, ordinarie ecc), ora è possibile contenerlo anche isolando settori ed affari specifici.

La società può inoltre emettere strumenti finanziari che attribuiscono diritti patrimoniali o amministrativi (non il voto ma il potere di designazione di un componente degli organi d’amministrazione).

L’esigenza di agevolare l’acquisizione di risorse ha indotto l’attenuazione del legame tra il titolo azionario ed il capitale sociale; lo statuto può prevedere la mancanza di proporzionalità tra il conferimento del socio e la misura della sua partecipazione nella società.

Vi è l’opportunità di non determinare il valore dei titoli azionari, ma il numero in cui essi sono emessi, dunque la percentuale che ognuno di essi rappresenta rispetto al totale.

Ai soci è permessa, con una specifica previsione statutaria, la scelta tra più sistemi d’amministrazione; qualunque sia quello prescelto, la competenza nella gestione dell’impresa è esclusiva degli amministratori, eliminando così ogni competenza dell’assemblea. (da qui trae origine la disciplina dei patti parasociali volti a stabilizzare il governo della società e gli assetti proprietari).

NOTA: in tutti e tre i modelli d’amministrazione, il controllo contabile è affidato a società esterne.

È stata riconosciuta la prerogativa di avvalersi dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi d’amministrazione, prescindendo dal filtro delle delibere assembleari.

Sono stati elevati i quorum delle assemblee straordinarie con l’obiettivo di un maggior coinvolgimento dell’azionariato.

LA COSTITUZIONE

Il perfezionamento del contratto art.2247, Contratto di società – con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, non comporta l’immediata costituzione della società per azioni; segna solo l’avvio del procedimento, al termine del quale essa prende vita con l’iscrizione dell’atto costitutivo presso l’ufficio del registro delle imprese.

La società per azioni, fornita d’autonomia e soggettività, risponde delle obbligazioni che assume solo con il proprio patrimonio Art. 2325c.c Responsabilità – Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. Nel caso d’insolvenza della società, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2342 o fin quanto non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art2362.

L’ATTO COSTITUTIVO

La società per azioni si costituisce per atto pubblico stipulato simultaneamente o in più fasi con il procedimento di pubblica sottoscrizione.

Il contenuto dell’atto costitutivo è scandito dall’art. 2328c.c.esso deve indicare:

  • L’identificazione anagrafica dei soci e la loro posizione in società quali titolari delle quote
  • La denominazione della società, nonché l’individuazione della sede, legale e secondarie. L’indicazione del comune (e non più anche dell’indirizzo come in passato) dove ha sede la società, ciò implica che lo spostamento della società nello stesso comune non comporta la modifica dell’atto costitutivo.
  • L’attività che costituisce l’oggetto sociale
  • L’ammontare del capitale sottoscritto e versato, elevato a centoventimila € (120.000 € e non più 200milioni di lire)
  • Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità d’emissione e circolazione. (in coerenza con l’opportunità di non attribuire valore nominale alle azioni, la scelta è rimessa ai soci)
  • Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura (dopo specifica stima)
  • Le norme di ripartizione degli utili
  • I benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori
  • Il sistema d’amministrazione adottato, il n° degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza. Alla scelta del sistema d’amm.ne nulla vieta che ne siamo menzionati 1, 2 o anche tutti e 3.
  • Il numero dei componenti del collegio sindacale, min 3 max 5
  • La nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto al qual è comandato il controllo contabile
  • L’importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società
  • La durata della società, o se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, cmq non superiore ad 1 anno, entro il quale il socio può recedere.

Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento della società e anche se atto separato, è parte integrante dell’atto costitutivo. Nel caso di contrasto tra questi documenti prevalgono le previsioni dello statuto.

L’art. 2329c.c elenca le condizioni in mancanza delle quali il procedimento di costituzione si arresta, e sono:

  1. sia sottoscritto per intero il capitale sociale
  2. siano rispettate le previsioni degli artt. 2342 e 2343 relativi ai conferimenti
  3. sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali in relazione all’oggetto sociale.

I soci con la sottoscrizione si obbligano ad effettuare il conferimento che ne costituisce attuazione ed a versare, presso una banca, almeno il 25% degli apporti in denaro; se la società è costituita per iniziativa unilaterale, il versamento deve essere integrale.

Per i conferimenti in natura è necessario il rispetto dell’art.2343. Queste condizioni dovrebbero avverarsi al perfezionamento dell’atto costitutivo.

Se sono prescritte autorizzazioni, esse devono essere rilasciate prima del deposito dell’atto costitutivo presso il registro delle imprese.

DEPOSITO ED ISCRIZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il notaio e/o gli amministratori curano, entro 20 gg. (non 30 come prima) il deposito dell’atto costitutivo presso il R.I.

Contestualmente al deposito, deve essere richiesta l’iscrizione della società cui provvede l’ufficio del registro delle imprese.

Con l’iscrizione acquista la personalità giuridica.

Delle operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione rispondono illimitatamente e solidalmente colore che hanno agito.

Le somme depositate dai soci durante la sottoscrizione, possono essere consegnate agli amministratori solo se se ne prova l’avvenuta sottoscrizione. Se entro 90 gg. (non più 1 anno) dalla stipula dell’atto o dal rilascio delle autorizzazioni la società non è iscritta al R.I., quelle somme vengono restituite ai sottoscrittori e l’atto costitutivo perde efficacia.

L’art. 2331, anche se conferma il divieto d’emissione, ora permette la vendita delle azioni prima dell’iscrizione, questo perché la compravendita può essere perfezionata o con il trasferimento dei titoli o, se non emessi, con l’iscrizione nel libro dei soci del nome dell’acquirente.

L’unico caso in cui le azioni possono essere emesse prima dell’iscrizione nel R.I. è per consentire l’offerta nella costituzione per pubblica sottoscrizione.

LA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE

La costituzione per pubblica sottoscrizione è disciplinata dall’art.2333 e ss; le fasi essenziali sono:

  1. predisposizione, da parte di promotori, di un programma indicante: oggetto, capitale della società e le principali disposizioni dell’atto costitutivo. Tale programma deve essere depositato presso un notaio, prima di essere reso pubblico.
  2. Le sottoscrizioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata (art. 233 c3).
  3. Raccolte le sottoscrizioni i promotori assegnano ai sottoscrittori, un termine (non sup1 mese) per effettuare il versamento (art. 2334 c1),
  4. Decorso inutilmente il quale possono decidere se agire nei confronti del moroso o sciogliere l’obbligazione (in questo caso si può costituire la società solo dopo avere collocato le azioni non coperte da versamento art. 2334 c2)
  5. I promotori convocano l’assemblea dei sottoscrittori che delibera sul contenuto dell’atto costitutivo, sulla nomina di amministratori e collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto cui è affidato il controllo contabile.L’assemblea è validamente costituita con il 50% dei sottoscrittori ognuno dei quali ha 1 voto a prescindere dal n° delle azioni possedute.Le deliberazioni sono adottate a maggioranza ma quelle relative alla modificazione del programma richiedono il consenso unanime.
  6. Esaurita l’assemblea ci vi ha preso parte, anche in rappresentanza d’assenti, stipula l’atto costitutivo.

I promotori che sottoscrivono il programma sono solidalmente responsabili verso i terzi. Nel caso di mancata costituzione essi ne rispondono al pari delle altre obbligazioni, perché non possono rivalersi sui sottoscrittori.

La responsabilità cui sono esposti i promotori è bilanciata dall’opportunità di riser-varsi una partecipazione non superiore ad 1/10 degli utili e per un periodo non superiore ai 5 anni (artt. 2340, 2341).

LA NULLITÀ DELLA SOCIETÀ

Prima dell’iscrizione all’atto costitutivo si applicano le regole generali sull’invalidità; se dopo l’iscrizione trovassero ancora applicazione i principi sull’invalidità, si avrebbero pregiudizi sia per i terzi sia per i soci.

La nullità è disciplinata in funzione delle esigenze dell’appartato org.vo della persona giuridica; quindi non più nullità dell’atto costitutivo, bensì nullità della società. Art.2332 c.c.

La nullità della società può essere pronunciata solo per:

  • mancanza di stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico
  • illeicità dell’oggetto sociale
  • mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel R.I.. I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La nullità non può essere dichiarata se è stata eliminata la causa e n’è stata data pubblicità con l’iscrizione nel R.I.

Il dispositivo che dichiara la nullità deve essere iscritto a cura degli amministratori o dei liquidatori- nominati dal tribunale- nel registro delle imprese.

Le cause di nullità sono state notevolmente ridotte, quelle rimaste riguardano dati decisivi, indispensabili per i soci e per i terzi.

La dichiarazione di nullità non è retroattiva, opera quindi solo per atti messi in opera nel futuro, infatti, accertata la nullità, è preclusa l’ulteriore operatività della persona giuridica cui s’impone la messa in liquidazione.

I PATTI PARASOCIALI

L’art. 2341 bis riconosce, anche per le società non quotate, la rilevanza dei patti parasociali, cioè degli accordi tra soci paralleli al contratto di società.

Queste intese sono volte a stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, perseguono l’obiettivo di coesione tra azionisti, indispensabile per l’esercizio d’impresa.

I patti parasociali hanno ad oggetto l’esercizio del diritto di voto (es. ottenere la maggioranza), ma possono anche riguardare i limiti alla circolazione delle azioni (diritti di prelazione).

La loro durata non può superare i 5 anni, e se stipulati per una durata superiore s’intendono perfezionati sempre per 5 anni; possono però essere rinnovati. Secondo l’art. 2341 bis se manca il termine di durata, il contraente può recedere con preavviso.

Per le società che ricorrono al mercato del capitale di rischio, i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di assemblea, con trascrizione, in difetto i soci non possono esercitare il diritto di voto; che esercitato induce, se determinante, all’impugnativa ai sensi dell’art. 2377 c.c. – Annullabilità delle deliberazioni -.

È indispensabile il rispetto delle esigenze di pubblicità legale a beneficio sia dei soci interni sia di quelli esterni ai patti parasociali, che possono valutarne l’incidenza.

I CONFERIMENTI

I conferimenti, se non diversamente stabilito, devono farsi in denaro; non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d’opera o di servizi (art. 2342c.c), i quali sfuggirebbero a valutazioni certe nel valore e nella durata.

La riforma prevede che alla sottoscrizione dell’atto costitutivo sia versato, presso una banca, il 25% dei conferimenti in denaro; se la società nasce per atto unilaterale il versamento deve essere integrale.

L’art. 2342 c.2 e 4 prevede che se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 gg.

Il conferimento è l’obbligo che il socio assume e il versamento n’è la sua esecuzione; quale corrispettivo riceve le azioni.

Il capitale sociale nominale è la componente del patrimonio netto (saldo fra attività e passività) non divisibile tra i soci. Con l’esercizio dell’attività questo capitale si modifica, la parte eccedente al capitale sociale nominale è quella che può essere ripartita tra i soci.

I CONFERIMENTI IN NATURA

I conferimenti in natura necessitano di una stima in conformità con l’art. 2343c.c. A tale stima procede un esperto nominato dal tribunale competente, nella cui circoscrizione ha sede la società. L’esperto giura la propria relazione nella quale descrive i beni, i crediti, i criteri di valutazione e l’attestazione che il valore attribuito non è inferiore a quello nominale aumentato dell’eventuale sovrapprezzo. Quest’esperto risponde degli eventuali danni causati alla società, ai socie ed ai terzi.

Ora solo gli amministratori devono controllare la relazione nei 180gg dal conferimento, finché questa non è ultimata, non si possono alienare le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura che devono rimanere depositate presso la società. (art. 2343 c3)

Se esistono fondati dubbi, gli amministratori devono far stimare nuovamente i beni in natura ed i crediti. Se da tale stima il valore risulta inferiore di oltre 1/5, si deve ridurre proporzionalmente il capitale ed annullare le azioni scoperte; il socio che ha conferito può versare la differenza o recedere.

La riforma ha ridotto l’opportunità di dividere in misura diversa da quell’iniziale le azioni del socio il cui apporto risulti sovrastimato (art. 2343 c4).

L’art. 2343 c.c. fa salva la previsione dell’art 2346 per la quale, comunque siano ripartite le azioni, il valore totale dei conferimenti non deve essere inferiore a totale del capitale sociale.

L’ACQUISTO DA PROMOTORI, FONDATORI E AMMINISTRATORI

Secondo l’art. 2343 bis se i promotori, fondatori o amministratori vendono (nei due anni successivi all’iscrizione della società nel R.I) alla società beni o crediti – per un corrispettivo uguale o superiore a 1/10 del capitale sociale- tale vendita deve essere autorizzata dall’assemblea ordinaria.

Per tali beni è prescritto un procedimento di stima identico, per la parte che riguarda l’esperto, a quello per i conferimenti in natura, in più è integrato dal deposito di questo documento presso la sede societaria nei giorni che precedono l’assemblea. Il verbale della seduta deve essere depositato presso i R.I.

MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE

L’art. 2344 riguarda l’inadempimento al pagamento all’obbligo di conferimento. Tale art. prescrive che: decorsi 15 gg. Dalla diffida di cui gli amministratori rendono destinatario il socio, pubblicata sulla G.U., gli stessi amm.ri sono tenuti ad offrire i titoli agli altri soci in proporzione all’ampiezza della loro partecipazione, e per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti.

In mancanza di offerte, possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, da una banca o intermediario autorizzati alla negoziazione sui mercati regolamentari.

Se mancano i compratori il socio è dichiarato decaduto e quanto eventualmente versato è trattenuto dalla società. Le azioni non vendute, se non rimesse in circolazione devono essere estinte con pari riduzione del capitale sociale.

Il socio che liberamente vende le azioni prima del completamento dei versamenti è responsabile in solido con l’acquirente per 3 anni (art. 2356 c2).

Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto.

La novità della riforma riguarda, un diritto di opzione a beneficio dei soci che possono acquistare le azioni del socio moroso.

LE PRESTAZIONI ACCESSORIE

Le prestazioni accessorie non riguardano necessariamente tutti i soci; le azioni alle quali è connesso l’obbligo di tali prestazioni devono essere nominative e non trasferibili senza il consenso degli amministratori (art. 2345 c.2).

In mancanza di previsione dell’atto costitutivo, gli obblighi oggetto delle prestazioni accessorie non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci. (art 2345 ultimo comma).

La prestazione accessoria non è disciplinata dal contratto di società, ma bensì da contratti diversi (somministrazione, appalto ecc.) che si collegano con quello della società, pur mantenendo la propria autonomia. La società beneficia dell’adempimento pagando il corrispettivo tipico della prestazione accessoria, cioè il prezzo.

EMISSIONE DELLE AZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

L’emissione d’azioni è la normalità, la partecipazione del socio è rappresentata dai titoli azionari; ai sensi del rinnovato art. 2346 c.c. lo statuto può escludere l’emissione o prevedere l’utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.

Per le azioni dematerializzate potrebbero quindi trovare applicazione le disposizioni del d.lgs 24/2/1998, n°58 (decreto Draghi) cioè il sistema di gestione accentrata; nonché in conformità all’art 2370c.c la legittimazione per l’azionista di esercitare i diritti connessi alla sua partecipazione potrebbe essere attribuita dal libro soci.

Altra novità è l’eventualità, rimessa allo statuto, che le azioni non abbiano valore nominale; ma che il loro valore sia rappresentato, se previsto, da una frazione del capitale sociale. (art. 2346 c2 e3).Questa disposizione riserva l’opportunità statutaria di assegnare le azioni non rispettando il criterio della proporzionalità fra conferimento e la misura della partecipazione; comunque il valore dei conferimenti non deve risultare inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.

L’art. 2346 c.c. dà la possibilità di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il voto dell’assemblea generale; tal emissione si può ricondurre anche ad apporto, da soci o terzi, di opera o servizi. Tali soggetti, infatti, forniscono alla società un’attività non capitalizzabile ma che l’arricchisce; per questo non gli potrebbero essere attribuiti titoli azionari.

L’art. 2351 c4 ricorda che tra i diritti amministrativi che gli si possono attribuire è ricompresso anche il voto su argomenti specifici; nonché la possibilità di nominare un componente indipendente del consiglio d’amm.ne o sorveglianza.

Tali azioni sono indivisibili e, in caso di comproprietà, per l’esercizio dei diritti è nominato un rappresentante comune art. 2347 c.c..

LE CATEGORIE D’AZIONI

Le azioni devono essere d’uguale valore e conferiscono uguali diritti; la posizione dei soci varia in funzione del maggiore o minore numero d’azioni possedute art. 2348 c.c.

Quest’articolo al c.2 permette di creare categorie d’azioni fornite di diritti diversi; opportunità che però deve essere prevista statutariamente, determinando il contenuto delle varie categorie.

La nuova formulazione dell’art. 2348 è diversa nel fatto che ora, possono esser emesse categorie d’azioni che conferiscono particolari diritti in ordine alle perdite.

AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI A FAVORE DEI DIPENDENTI

L’art. 2349c.c prevede l’emissione, se contemplata nello statuto, di azioni e strumenti finanziari a favore dei dipendenti per stimolare l’interessamento alle vicende aziendali.

DIRITTO AGLI UTILI E ALLA QUOTA DI LIQUIDAZIONE

L’art. 2350 c1: ogni azione attribuisce il diritto di voto e quello all’utile e alla quota di liquidazione. Tale regola è stata solo integrata dalla riforma, in quanto presente anche prima. Le novità riguardano:

  • La società è autorizzata ad emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività in un determinato settore.
  • Lo statuto stabilisce i criteri d’individuazione dei costi e sei ricavi di questi settori, le modalità di rendicontazione, i diritti di tali azioni, le eventuali condizioni e modalità di conversione in quelle d’altre categorie (art. 2350 c2)

L’introduzione di tale categoria di titoli azionari prova che l’attività sociale può essere frazionata, assumendo così rilevanza autonoma ogni sua parte per sollecitare l’investimento.

I dividendi possono essere attribuiti alle azioni correlate solo nei limiti degli utili risultanti dal bilancio; ciò anche perché l’autonomia del settore non permette di remunerare gli investimenti se la società non ha realizzato utili.

DIRITTO DI VOTO

L’art.2351c.c ogni azione attribuisce il diritto di voto, questa è la regola di cui il comma 2 prevede l’eccezione, visto che lo statuto può prevederne la modificazione contemplando l’emissione di azioni senza diritto di voto, o con diritto limitato a condizioni particolari non meramente potestative.

Prima della riforma era consentita l’emissione di azioni – privilegiate – fornite di voto solo nelle assemblee straordinarie; mentre era vietata quella di azioni prive di voto. La novità da modo, anche per le società non quotate, di emettere azioni che equivalgono a quelle di risparmio.

La novità permette anche l’emissione di azioni che votano su particolari argomenti. L’art. 2351 c.c. stabilisce che lo statuto della società che non ricorrono al mercato del capitale di rischio può disciplinare lo scaglionamento del voto in relazione alla quantità d’azioni possedute dallo stesso soggetto; superata una certa soglia – fissata in statuto – il voto non verrebbe più rapportato alle singole azioni ma bensì a più azioni raggruppate.

PEGNO, USUFRUTTO E SEQUESTRO DELLE AZIONI

La novella definisce meglio molte questioni irrisolte del passato. È confermato, nel caso di pegno o usufrutto, il diritto di voto, salvo convenzione contraria, compete al creditore pignoratizio o all’usufruttuario; nel sequestro al custode (art. 2352 c1).

È confermato il diritto d’opzione al socio – nudo proprietario – al quale sono attribuite le azioni di nuova emissione. La novità sta nel fatto che se il nuovo socio non esercita il diritto di opzione gli altri possono offrirsi di acquistarlo – opzione su opzione –.

La riforma ha inoltre stabilito che, nel caso di aumento del capitale sociale, il pegno, l’usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.

AZIONI DI GODIMENTO

Altra categoria è quella dei titolari delle azioni di godimento – art. 2353 – riservate ai soci i cui titoli siano stati rimborsati. A seguito di tale operazioni i soci sono usciti dalla società, con l’attribuzione della quota di liquidazione determinata sul valore nominale e non su quello reale; potrebbero subire pregiudizi se il valore reale risultasse superiore al valore nominale.

Si può ovviare a questa situazione assegnando azioni di godimento che permettono di partecipare alla distribuzione degli utili futuri; negando però il diritto di voto.

I TITOLI AZIONARI E LA LORO CIRCOLAZIONE

I titoli azionari possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente (art.2354 c1). Finché le azioni non sono interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore (c.2).

Le azioni devono indicare:

  • Denominazione, sede e durata della società
  • La data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione nel R.I.
  • Il loro valore nominale, o il numero complessivo delle azioni emesse nonché l’ammontare del capitale sociale.
  • L’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate
  • I diritti e gli obblighi particolari ad essi inerentiI titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori (art. 2354 c2)

La novella sostituisce il termine “azioni” con il termine “titolo azionario”; inoltre la novella stabilisce che visto che nel caso di loro mancata emissione, il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci (art.2355 c1), si è assegnata rilevanza alla sola modalità che dà modo di opporre il trasferimento del titolo alla società. L’art. 2355 c.2 disciplina la circolazione dei titoli azionari nominativi mediante girata autenticata dal notaio e con l’effetto che il giratario ha diritto all’annotazione del trasferimento nel libro dei soci, nonché ai diritti sociali.

Le azioni sono classificate come titoli di credito, in applicazione agli artt.1992 – adempimento della prestazione – 1994 – effetti del possesso in buona fede. Gli strumenti finanziari circolano mediante scritturazione sui conti destinati a registrarne i movimenti.

L’art. 2355 bis prevede che, nel caso in cui le azioni siano nominative ovvero in quello di mancata emissione dei titoli, lo statuto sottopone a particolari condizioni il loro trasferimento, attraverso il diritto di prelazione ovvero la clausola di gradimento.

Lo statuto può fissare, per un periodo non superiore ai 5 anni, il divieto di trasmissione delle azioni. Questo limite deve risultare compatibile con le previsione dell’art.1379 che esige il contenimento entro un conveniente limite di tempo.

Il titolo incorpora la posizione del socio ed il suo possesso, conferisce legittimazione ad esercitare i relativi diritti a prescindere dalla prova di esserne o meno proprietari.

L’art. 2355 bis c2, permette il mero gradimento del titolo, alla condizione che lo statuto contempli l’obbligo degli altri soci di acquistare le sue azioni in caso di recesso.

ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Il valore nominale delle azioni proprie acquistate, non può eccede la decima parte del capitale sociale, in questo calcolo devono rientrare anche le azioni possedute da società controllate, ai sensi dell’art.2357 c.3.

L’acquisto deve effettuarsi nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili, risultanti dall’ultimo bilancio approvato; le azioni devono essere liberate ai sensi dell’art. 2357 c1.

La decisione di acquistare, compete all’assemblea ordinaria, la quale fissa le modalità indicando il numero massimo di titoli azionari, la durata ed il corrispettivo minimo e massimo. Se non si rispettano tali modalità, l’acquisto si produce comunque, ma gli amministratori incorrono in responsabilità penali, come previsto dall’art.2630 c1,2 – omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi. In ogni caso si può porre rimedio alienando le azioni, in conformità di una deliberazione dell’assemblea ordinaria, entro un anno dall’acquisto; in difetto i titoli devono essere annullati con corrispondente riduzione del capitale sociale. Se l’assemblea omette anche questa deliberazione, ai sensi dell’art.2357 c4, gli amministratori ed i sindaci devono richiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale, secondo il procedimento disposto dall’art. 2446 c2.

Tale regime normativo può essere derogato, ai sensi dell’art.2357, se l’acquisto è indotto:

  1. dall’esecuzione di una delibera di riduzione di capitale da attuarsi mediante riscatto e annullamento dei titoli azionari;
  2. da un negozio a titolo gratuito;
  3. da successione a titolo universale o da fusione
  4. da esecuzione forzata per il soddisfacimento di un certo credito della società, sempre che le azioni siano state interamente liberate.

Anche in questi casi vale il limite quantitativo di 1/10 del capitale; le azioni che eccedono sale soglia vanno alienate entro 3 anni.

Acquisite dalla società, le azioni proprie non sono nella disponibilità degli amm.ri, salvo che l’assemblea li autorizzi stabilendo le relative modalità. Le novità della riforma sono:

  • L’assemblea, autorizzando gli amm.ri a disporre delle azioni, può anche deliberare successive operazioni d’acquisto e dimissione; fin quando restano di proprietà della società il diritto agli utili e quello d’opzione, sospendendo quello di voto, possono essere ripartiti proporzionalmente fra i soci.
  • L’assemblea può autorizzare l’esercizio totale o parziale dei diritti d’opzione; viene così meno il divieto di sottoscrizione di azioni proprie in occasione dell’aumento del capitale, permanendo invece quello in fase di costituzione.

Nel passivo del bilancio deve essere iscritta una riserva indisponibile, pari all’importo delle azioni proprie iscritte nell’attivo; la riserva deve essere mantenuta fino all’alienazione o all’annullamento delle azioni.

Il sistema normativo che tutela l’integrità del capitale, interessa anche tali operazioni se effettuate tra società controllata e società controllante; in particolare:

  1. l’acquisto d’azioni o quote della controllante, da parte della controllata (art. 2359 bis)
  2. sottoscrizione di azioni o quote della controllante da parte della controllata (art. 2359 quinquies)
  3. sottoscrizione reciproca d’azioni al momento della costituzione della società, ovvero in occasione dell’aumento dei rispettivi capitali sociali (art. 2360).

L’esigenza diviene quella di evitare che il rapporto di controllo agevoli la manovra della controllante e la fittizia movimentazione di capitale. Bisogna distinguere tra operazioni di acquisto e quelle di sottoscrizione. Gli artt. 2359 bis, ter e quater fissano i divieti già illustrati:

  • l’acquisto da parte della controllata è consentito solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dal bilancio apporvato (2359 bis c1)
  • l’acquisto può riguardare esclusivamente le azioni interamente liberate (2359 bis c1)
  • l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria alle condizioni e modalità previste dall’art. 2357.

In nessun caso il valore nominale può superare 1/10 del capitale sociale.

La trasgressione di tali limiti comporta l’obbligo di alienazione entro 1 anno, nel rispetto delle modalità decise dall’assemblea della controllata; in difetto la controllante deve annullare le azioni e ridurre il capitale con rimborso alla società recedente; la riduzione può essere disposta dall’autorità giudiziaria.

Trovano applicazioni le deroghe, ai punti 2-3-4, sopra esposte. Identico divieto assoluto vige per la sottoscrizione d’azioni o quote della controllante; le azioni sottoscritte in violazione della preclusione s’intendono sottoscritte dalli amministratori della controllata che devono liberarle.

AZIONISTA UNICO

Art. 2362 – unico azionista – La disciplina è stata innovata solo per quel che riguarda il rapporto con i terzi. È disciplinata la pubblicità legale. Gli amministratori devono depositare presso gli uffici del R.I. una dichiarazione che identifichi il socio unico, sia esso persona fisica o società. Ad identico provvedimento pubblicitario bisogna adempiere, quando si costituisce o ricostituisce la pluralità di soci (entro 30gg dall’iscrizione nel libro dei soci).

I contratti della società con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio, sono opponibili ai creditori sociali solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio d’amm.ne o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. In caso di mancata annotazione, gli atti sono comunque validi, ma non opponibili ai terzi.

Si conferma l’esigenza di porre i terzi, in primo luogo i creditori sociali, in condizione di conoscere l’appartenenza dell’intero capitale azionario ad un solo soggetto, per ogni valutazione sulla suo affidabilità, considerando che questo risponde illimitatamente nel caso d’insolvenza della società stessa.

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share This